Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 192, terzo

comma, e 273 del codice di procedura penale, promossi con n. 2

ordinanze emesse il 18 novembre 1995 e il 2 novembre 1995 dal

Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Baldoni Carla,

rispettivamente iscritte ai nn. 23 e 24 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, adito in sede di riesame avverso il provvedimento del

locale giudice per le indagini preliminari in data 27 gennaio 1995,

che aveva sottoposto Baldoni Carla alla misura cautelare degli

arresti domiciliari, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13

febbraio 1995, annullava il provvedimento impugnato per l'assenza dei

gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 del codice di

procedura penale, più in particolare, anche per la mancanza di

riscontri individualizzanti delle chiamate in correità formulate nei

confronti dell'indagata;

che, a seguito di ricorso del pubblico ministero, la Corte di

cassazione, con sentenza del 28 giugno 1995, annullava con rinvio la

decisione del tribunale, richiamando la statuizione delle Sezioni

unite (Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino) che, nel comporre il

contrasto giurisprudenziale circa la necessità o meno, per ritenere

sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di

misure cautelari (indizi costituiti nella specie da chiamate di

correo), dell'esistenza di riscontri individualizzanti, ha concluso -

per quel che attiene alla fase delle indagini preliminari - in senso

negativo;

che con la pronuncia di annullamento la Cassazione enunciava il

seguente principio di diritto: "Non occorre ... che il riscontro

esterno del dichiarante riguardi in modo specifico la condotta

criminosa del chiamato ... ma basta, ai fini dell'attendibilità

delle dichiarazioni accusatorie, che queste siano corroborate da

riscontri anche non individualizzanti ... ma tali da portare a

ritenere complessivamente credibili le dichiarazioni del chiamante";

che, con ordinanza del 2 novembre 1995, adottata a seguito della

ricordata pronuncia di annullamento, il Tribunale, premesso di essere

vincolato - oltre che dal "diritto vivente" scaturente dalla

ricordata pronuncia delle Sezioni unite - anche dal principio di

diritto affermato dalla Corte di cassazione nel procedimento a quo,

con la conseguenza di dover rigettare la richiesta di riesame, ha

allora denunciato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13,

secondo comma, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della

Costituzione, l'art. 192, terzo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui, così interpretato, non richiede, ai fini

dell'adozione di una misura cautelare personale nella fase delle

indagini preliminari, che la chiamata di correo debba essere

confermata da un riscontro esterno individualizzato, nonché l'art.

273 dello stesso codice, perché, sempre nell'interpretazione della

Corte di cassazione, consentirebbe di ravvisare la sussistenza di

gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di una misura

cautelare personale, in presenza di chiamate di correo non provviste

di detti riscontri, "non valutabili come prove nel dibattimento, o

comunque geneticamente insufficienti a formare prova senza riscontro

individualizzato";

che il rimettente osserva come l'espressione "gravi indizi di

colpevolezza", utilizzata dalla norma da ultimo richiamata, è sempre

stata interpretata - anche nella fase delle indagini preliminari -

come corrispondente all'esistenza di una "rilevante probabilità di

condanna" in esito al processo; un'interpretazione che risulta

funzionale alla necessità di evitare ingiuste detenzioni o comunque

ingiuste compressioni della libertà personale, esigenze presidiate

dagli artt. 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 27, secondo

comma, della Costituzione, sotto il profilo sia della necessità di

un atto motivato sia della riserva di legge, nel senso che non ogni

motivazione è da ritenere osservante della garanzia costituzionale

sopra menzionata, ma solo quella che, assicurando le garanzie di

difesa, evita ingiuste detenzioni;

che la distinzione tra prove e indizi si giustifica solo in

funzione della fase delle indagini preliminari, ma non in relazione

alla valutazione degli atti di indagine, il tutto risultando

comprovato dal fatto che il codice non contiene alcuna differenza

terminologica a seconda che ad adottare la misura sia il giudice per

le indagini preliminari o il giudice del dibattimento e che, ove

venga pronunciata sentenza in esito a giudizio abbreviato, quegli

indizi sufficienti ai fini della misura non possono costituire prova

ai fini della condanna;

che risulterebbe compromesso anche il rispetto del principio di

eguaglianza, per non essere necessaria la presenza di riscontri

individualizzanti nella sola fase delle indagini e non anche quando

la misura venga adottata nel corso del giudizio;

che, sempre nel corso delle indagini preliminari relative allo

stesso procedimento penale, il pubblico ministero proponeva, a sua

volta, ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice

per le indagini preliminari che aveva disatteso la sua richiesta di

adozione della misura della custodia cautelare in carcere disponendo

nei confronti della Baldoni la misura degli arresti domiciliari;

che, con provvedimento del 24 febbraio 1995, il Tribunale

dichiarava l'inammissibilità dell'appello essendo l'ordinanza del

giudice per le indagini preliminari già stata annullata in sede di

riesame;

che a seguito di ricorso del pubblico ministero, la Corte di

cassazione, con sentenza dell'11 luglio 1995, annullava con rinvio il

provvedimento impugnato;

che, con ordinanza del 18 novembre 1995, il Tribunale di Roma ha,

allora, sollevato, pressoché nei medesimi termini di cui

all'ordinanza emessa il 2 novembre 1995, questione di legittimità

degli artt. 192, terzo comma, e 273 del codice di procedura penale,

sempre in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13, secondo comma,

24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che, in via principale, la questione

venga dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata;

che l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che il giudice a

quo, anziché proporre una quaestio de legitimitate, si sarebbe

limitato a censurare la linea interpretativa di recente seguita dalle

Sezioni unite della Corte di cassazione; una linea, oltre tutto, non

in grado di essere elevata al rango di "diritto vivente", risultando

anche successive decisioni che hanno ritenuto operante l'art. 192,

terzo comma, del codice di procedura penale, ai fini dell'adozione di

misure cautelari;

che la non fondatezza conseguirebbe, con riferimento alla dedotta

violazione del principio di eguaglianza, dall'arbitraria

equiparazione fra elementi richiesti ai fini dell'adozione di una

misura cautelare ed elementi richiesti ai fini della prova all'esito

del giudizio di merito; con riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, dall'essere comunque apprestati all'indagato gli

strumenti per la propria difesa, primo fra tutti la possibilità di

richiedere il riesame; del tutto erroneamente chiamati in causa

sarebbero, poi, gli artt. 13, secondo comma, e 27, secondo comma,

della Costituzione: perché l'interpretazione da parte delle Sezioni

unite delle disposizioni denunciate non incide in alcun modo né

sulla riserva di legge in materia di provvedimenti privativi della

libertà personale né impedisce, in presenza di qualificati indizi

di colpevolezza, l'applicazione di misure cautelari prima della

sentenza definitiva;

Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione propongono

un'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi con un unico provvedimento;

che l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura

generale dello Stato nel suo atto di intervento per il Presidente del

Consiglio dei Ministri, per essere stata proposta non una questione

di legittimità costituzionale, ma una mera censura alla linea

interpretativa seguita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione,

deve essere disattesa;

che, infatti, questa Corte si è costantemente pronunciata nel

senso che il giudice del rinvio può sollevare dubbi di

costituzionalità concernenti l'interpretazione della norma, quale

risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di

cassazione, dovendo la norma stessa ricevere ancora applicazione in

sede di rinvio (v., fra le tante, sentenza n. 321 del 1995),

cosicché il giudice di tale fase, essendo vincolato al detto

principio di diritto, non ha possibilità diversa, per contestare la

regula iuris indicata dalla Cassazione, da quella di sollevare

questione di legittimità costituzionale della norma che sarebbe

tenuto ad applicare, proprio perché così interpretata;

che una simile regola, operante anche nel caso in cui il

principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione costituisca

la conseguenza di una linea ermeneutica del tutto isolata (v.

sentenza n. 130 del 1993), risulta, a maggior ragione, riferibile al

caso in cui - come nella specie - il detto principio rappresenti

l'adeguamento all'indirizzo interpretativo delle Sezioni unite, alle

quali spetta il compito, secondo le regole stabilite dall'art. 618

del codice di procedura penale e dall'art. 173, terzo comma, delle

norme di attuazione dello stesso codice, di assicurare l'uniforme

interpretazione della legge, quando vi sia contrasto tra le Sezioni

della stessa Corte;

che, peraltro, il rimettente ha puntualmente indicato i profili

di contrasto delle norme denunciate con precisi parametri

costituzionali, così da indurre comunque ad escludere che il petitum

effettivamente perseguito sia volto alla proposizione di una

questione di mera interpretazione;

Considerato, ancora, che effettivamente le Sezioni unite della

Corte di cassazione, con la decisione sopra ricordata, hanno escluso

che l'art. 192 del codice di procedura penale e, quindi, pure i commi

terzo e quarto di tale articolo, siano applicabili "anche alla fase

delle indagini preliminari ed in particolare alle misure cautelari",

una fase in cui, appunto, al fine dell'adozione delle misure

cautelari, è necessario che venga accertata la sola gravità degli

indizi;

che, di conseguenza, l'inapplicabilità dei detti commi dell'art.

192 del codice di procedura penale rende non operanti, in materia di

misure cautelari, i criteri interpretativi tracciati dalla

giurisprudenza, con riferimento alla decisione pronunciata all'esito

del giudizio di cognizione, e che, relativamente a tale pronuncia, si

sostanziano nell'affermazione che il riscontro deve avere

direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in

relazione allo specifico fatto storico oggetto dell'addebito, per non

potere gli "altri elementi di prova che confermano l'attendibilità"

della chiamata rappresentare soltanto una conferma della generica

affidabilità del dichiarante, dovendo essi apportare, invece, alla

dichiarazione, già positivamente passata al vaglio del giudizio di

attendibilità intrinseca, il contributo di altri elementi di prova

interpretabili come conferma degli specifici fatti oggetto

dell'accusa (v. Sez. un., 22 febbraio 1993, Marino);

che, secondo la ricordata decisione delle Sezioni unite cui il

giudice a quo addebita l'interpretazione contra Constitutionem della

normativa in tema di chiamata in correità con riferimento alle

misure cautelari, l'applicabilità dell'art. 192, terzo comma, del

codice di procedura penale, proietta i suoi riverberi

sull'interpretazione dell'art. 273 dello stesso codice - pur esso ora

chiamato in causa dal giudice a quo, con conseguente denuncia di una

sorta di combinato disposto delle due disposizioni - nel senso che la

verifica dell'attendibilità estrinseca della chiamata in correità

in materia di misure cautelari, svincolata dal precetto dell'art.

192, terzo comma, viene ad essere assoggettata ad una specifica

disciplina, dalla quale deriva, quale condizione necessaria e

sufficiente per l'adozione della misura, la sussistenza di "gravi

indizi di colpevolezza"; con la conseguenza che la dichiarazione del

coimputato (o dell'imputato in procedimento connesso o

interprobatoriamente collegato) è regolamentata dalla sola

disciplina in tema di misure cautelari che richiede, quale condizione

necessaria e sufficiente per l'adozione della misura, l'esistenza di

"gravi indizi di colpevolezza", non coincidente, dunque, con

l'indizio richiesto ai fini della decisione di condanna,

necessariamente connotato dai requisiti, oltre che della gravità,

anche della precisione e della concordanza; con in più la

sottrazione della chiamata in correità a fini cautelari dal contesto

normativo concernente la prova, entro il cui ambito (titolo I del

libro III del codice di procedura penale) il legislatore l'ha

collocata solo quale condizione necessaria purché sussistano i

requisiti implicitamente enunciati dall'art. 192, terzo comma, norma

che è, quindi, posta in prevalente funzione di garanzia;

che, dunque, secondo la decisione delle Sezioni unite, alla cui

interpretazione si contesta di aver dato luogo ad una norma

costituzionalmente illegittima, i riscontri esterni necessari ai fini

dell'adozione della misura possono essere "di qualsiasi natura,

rappresentativi o logici", senza che, però, proprio in forza

dell'inapplicabilità dell'art. 192, terzo comma, del codice di

procedura penale, gli elementi di conferma debbano necessariamente

profilarsi "come individualizzanti nei confronti del singolo

chiamato", richiedendosi soltanto che "la chiamata, per poter

giustificare l'adozione della misura", presenti "una consistenza

indiziaria tale da fondare una qualificata probabilità di

colpevolezza", in modo tale da corroborare l'affidabilità della

dichiarazione, ma senza che sia indispensabile "che i riscontri

riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato,

poiché l'assenza di questo ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui

non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non

esclude, di per sé, anche per la naturale incompletezza delle

indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che

la stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco sia -

nei termini anzidetti - sotto il profilo estrinseco";

Considerato, inoltre, che la detta pronuncia, pur avendo escluso

l'applicabilità dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura

penale, in materia di misure cautelari personali, ha affermato che,

pure per il rigoroso accertamento richiesto ai fini della verifica

dell'intrinseca attendibilità della dichiarazione, la chiamata in

correità, per essere qualificata come grave indizio di colpevolezza,

deve "presentare una consistenza indiziaria tale da fondare una

qualificata probabilità di colpevolezza";

che, senza entrare nel merito della linea seguita dalle Sezioni

unite, la norma così interpretata non compromette l'osservanza dei

parametri costituzionali invocati dal giudice a quo;

che, più in particolare, non risulta vulnerato il principio di

eguaglianza perché le condizioni richieste per l'adozione della

misura non si sottraggono all'osservanza del precetto dell'art. 273

del codice di procedura penale neppure nella fase del giudizio,

rispondendo, anche qui, la misura all'esigenza che sussista una

qualificata probabilità di colpevolezza, fermo restando che

l'argomento che commisura la gravità del contesto indiziario anche

alla previsione "che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori

elementi", gli indizi "saranno idonei a dimostrare la responsabilità

dell'imputato" risulta di valenza consistentemente attenuata;

che, del resto, questa Corte, con la sentenza n. 71 del 1996, nel

dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la

possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di

colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che

dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice, ha

precisato come l'emissione di tale decreto "non potrà ritenersi in

alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di

colpevolezza che sostengono l'adozione o il mantenimento delle misure

cautelari personali", così da distinguere, anche nella fase del

giudizio, gli elementi richiesti per l'affermazione di

responsabilità da quelli sufficienti ai fini dell'adozione della

misura cautelare, pur senza, ovviamente, prendere in considerazione

quello specifico grave indizio costituito dalla dichiarazione del

coimputato (o di imputato di reato connesso o collegato) su fatto

proprio e su fatto altrui, in tal modo rendendo evidente anche

l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove, sul punto,

il giudice a quo;

che il richiamo agli artt. 13 e 27 della Costituzione si rivela

del tutto privo di fondamento, richiedendo comunque l'art. 273 del

codice di procedura penale, nel contesto delle norme - di recente

anche sostituite secondo uno schema accentuatamente garantista -, la

motivazione del provvedimento che dispone la misura (più in

particolare, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio,

"l'esposizione ... degli indizi che giustificano in concreto la

misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui

sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza": art.

292, primo comma, lettera c, del codice di procedura penale); mentre

la previsione di strumenti di gravame vale comunque ad assicurare,

attraverso il controllo di legittimità e di merito, che non vengano

adottati provvedimenti che provochino ingiustificate detenzioni,

esplicandosi la detta verifica proprio nel constatare quella

qualificata probabilità di colpevolezza a base del provvedimento che

impone la misura, facendo così ritenere che neppure il diritto di

difesa risulti compromesso;

che la distinzione tra attività di indagine espletata dal

pubblico ministero nella fase delle indagini ed attività di

controllo espletata dal giudice non appare del tutto congrua,

incentrandosi comunque la verifica giudiziale sull'assetto indiziario

dedotto, in base al principio della domanda cautelare, dallo stesso

pubblico ministero nella richiesta di adozione della misura;

che inconferente si rivela pure l'argomentazione del giudice a

quo - sempre nell'ambito della chiamata in correità - volta ad

istituire una comparazione fra elementi richiesti ai fini

dell'adozione di una misura cautelare - rispetto alla quale non

sarebbe necessaria la presenza di riscontri individualizzanti - ed

elementi richiesti per una pronuncia di condanna a seguito di

giudizio abbreviato - rispetto alla quale, condizione per pervenire

ad un'affermazione di responsabilità è la presenza di riscontri

individualizzanti della chiamata di correo - trattandosi di

situazioni disomogenee e, quindi, fra loro non comparabili sia

perché la pronuncia in esito a giudizio abbreviato è comunque

adottata a conclusione di una cognitio plena sia perché, ove gli

elementi acquisiti non siano ritenuti sufficienti per una decisione

allo stato degli atti, il giudice dovrà rigettare la richiesta di

abbreviazione del rito, un epilogo ineludibile, a prescindere dai

mezzi di prova posti a base della richiesta di rinvio a giudizio;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, terzo

comma, e 273 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13, secondo comma, 24,

secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale

di Roma con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte