Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 149/2001

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della

legge 28 marzo 2001, n. 149, recte: art. 9, comma 2, della legge 4

maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28

marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,

recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori",

nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), promosso

con ordinanza emessa il 19 giugno 2001 dal Tribunale per i minorenni

di Torino, iscritta al n. 893 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con

ordinanza emessa il 19 giugno 2001, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo

2001, n. 149, recte: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983,

n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001,

n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante

"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", nonché al

titolo VIII del libro primo del codice civile), nella parte in cui

non prevede il potere del Tribunale per i minorenni di disporre

d'ufficio l'apertura della procedura di adottabilità nei confronti

di un minorenne;

che la mancata previsione di un potere di iniziativa

d'ufficio del Tribunale per i minorenni, organo collegiale a

composizione mista, e l'esclusiva attribuzione di tale potere al

pubblico ministero, organo monocratico, violerebbe, ad avviso del

giudice a quo, gli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della

Costituzione;

che, in particolare, sarebbe leso l'art. 2 della

Costituzione, in quanto la previsione dell'esclusivo potere di

iniziativa del pubblico ministero non offre garanzie di

inviolabilità dei diritti del minore ma anzi costituisce uno

sbarramento privo di giustificazione all'accertamento delle

violazioni dei diritti del minore;

che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione deriverebbe

dalla considerazione che nelle situazioni di grave pregiudizio

permane il potere di intervento d'ufficio del tribunale per i

minorenni, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, mentre

l'apertura della procedura di adottabilità è condizionata al

ricorso del pubblico ministero, il quale, oltre ad offrire minori

garanzie in quanto organo monocratico, impedisce, qualora non intenda

esercitare il potere di iniziativa, una approfondita valutazione

collegiale circa la sussistenza dello stato di abbandono;

che, con riferimento all'art. 30 della Costituzione, il

Tribunale rimettente afferma che in caso di condotta pregiudizievole

dei genitori, la tutela del minore è rimessa non già alla

valutazione collegiale di giudici specializzati, bensì all'esercizio

del potere di iniziativa del pubblico ministero;

che la violazione dell'art. 31, secondo comma, della

Costituzione, deriverebbe dalla constatazione che la gratuità delle

procedure, la celerità dei tempi per il compimento di atti e

l'impegno anche economico degli enti territoriali rappresentano

misure dirette a favorire l'attuazione degli strumenti di protezione

del minore, mentre il condizionamento dell'avvio della procedura di

adottabilità all'iniziativa del pubblico ministero sarebbe in

contrasto con la indicata direzione e con la protezione del minore;

che, infine, sussisterebbe una lesione del diritto alla

salute, intesa nella più ampia accezione di bene

"psichico-affettivo", che potrebbe essere compromesso qualora alla

condotta pregiudizievole di abbandono da parte dei genitori non

facesse seguito l'iniziativa del pubblico ministero.

Considerato che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile

2001, n. 150 (il quale non è nemmeno menzionato nell'ordinanza di

rimessione, benché anteriore di quasi due mesi alla pronuncia di

questa) ha disposto che in via transitoria e fino alla emanazione di

una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per

la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo

II, capo II, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive

modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di

opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali

vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto

medesimo;

che tale decreto-legge è stato convertito, con

modificazioni, nella legge 23 giugno 2001, n. 240, con la quale si è

confermata l'applicabilità in via transitoria delle previgenti

disposizioni processuali fino al 30 giugno 2002;

che pertanto fino alla predetta data del 30 giugno 2002

continuano ad applicarsi le disposizioni processuali contenute nella

legge n. 184 del 1983, tra le quali quella prevista dal terzo comma

dell'art. 9, che consente l'accertamento della situazione di

abbandono anche d'ufficio dal giudice;

che, quindi, la sollevata questione di legittimità

costituzionale è del tutto priva di rilevanza, in quanto il giudice

a quo non può ancora applicare la norma impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo

2001, n. 149, recte: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983,

n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001,

n. 149, (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante

"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", nonché al

titolo VIII del libro primo del codice civile), sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della

Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte