Sentenza n. 315/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 2legge 22/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo
comma, del codice di procedura penale del 1930, sostituito dall'art.
2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della
contumacia), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1989 dalla
Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Trovero
Adriano, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 25 settembre 1989,
emessa nel corso del procedimento penale a carico di Trovero Adriano,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed
all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questione
di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura
penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23
gennaio 1989, n. 22, "per la parte in cui non consente al difensore
di imputato contumaciale irreperibile impugnazione della sentenza
contumaciale se non sia stato munito di specifico mandato".
Analizzati gli argomenti addotti dalla Relazione al progetto
preliminare del nuovo codice di procedura penale, estremamente
significativi sul punto, in quanto la norma denunciata costituisce
anticipazione dell'assetto organico dato dal codice del 1988 alla
contumacia, il giudice a quo si sofferma, con specifico riguardo
all'art. 192 del codice di procedura penale del 1930, sulla
necessità dello "specifico mandato", come "logica ed inevitabile
conseguenza della nuova disciplina della contumacia e della
restituzione in termini introdotta dalla legge n. 22/89". Ma detto
risultato sarebbe non del tutto convincente sul piano della
legittimità costituzionale, lasciando "presumere che l'imputato
abbia effettuato una preventiva valutazione circa le conseguenze
dell'attività che il difensore potrà compiere nel suo interesse",
un'eventualità che è, invece, da escludere categoricamente quando
l'imputato sia irreperibile. Di conseguenza, in caso di
irreperibilità sarebbe assolutamente irragionevole ritenere "il
silenzio come sintomatico di una volontà di non impugnare".
D'altro canto, il difensore d'ufficio di un imputato irreperibile
mai avrebbe potuto ricevere lo specifico mandato richiesto dalla
legge; quindi, "il diverso minor diritto a chiedere la restituzione
in termini" attribuito all'imputato non sarebbe in grado di
bilanciare la sottrazione al difensore del diritto di proporre
gravame, donde una duplice violazione dell'art. 24 della
Costituzione, sia con riguardo al difensore sia con riguardo allo
stesso imputato.
Specie con riferimento alla difesa tecnica risulterebbe vulnerato
il diritto protetto dalla norma costituzionale, se è vero che, ogni
qual volta l'autodifesa non sia concretamente esercitabile, "la legge
processuale riconosce alla difesa tecnica poteri di sostituzione in
virtù dei quali si realizza quella integrazione con l'altra parte
tanto da soddisfare i principi costituzionali".
Nei "casi estremi di irreperibilità" sottrarre al difensore il
potere autonomo di impugnare equivale ad estromettere di fatto dal
processo la difesa tecnica, che potrebbe subito far valere
l'illegittimità della decisione.
Ulteriori perplessità quanto alla conformità all'art. 24 della
Costituzione della norma denunciata si profilerebbero alla stregua
dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, "che
garantisce ad ogni accusato il diritto a difendersi da sé o ad avere
l'assistenza di un difensore per assicurare l'equità del processo,
ossia un equilibrio di autodeterminazione dell'imputato in un quadro
di garanzie tecniche che hanno rilevanza anche oggettiva per l'intera
società".
Sotto tale aspetto, al giudice a quo appare preminente per il
"cittadino sottoposto a procedimento penale" la presenza del
difensore tecnico: tanto più quando questo "cittadino" sia
contumace, latitante, all'estero o irreperibile.
La mancanza del diritto di impugnare per il difensore non potrebbe
dirsi adeguatamente compensata dal nuovo regime della restituzione
nel termine. E ciò perché "la restituzione in termini può
arrivare, quando ne ricorrano i presupposti, allorché gravi danni si
siano già verificati per effetto del passaggio in giudicato della
sentenza e dell'inizio della esecuzione della pena detentiva, sicché
il rinvio successivo si risolve in una minore garanzia rispetto a
quella assicurata dall'autonomo potere di impugnativa del difensore".
Con riguardo alla violazione, pur'essa dedotta, dell'art. 3 della
Costituzione, il giudice a quo rileva come una irrazionale disparità
di trattamento debba ravvisarsi nella disciplina riservata al
contumace rispetto alla disciplina riservata all'imputato assente (ma
non contumace) e all'imputato presente. Infatti, un imputato assente,
non essendo contumace, è validamente rappresentato dal difensore
legittimato a proporre impugnativa secondo le regole generali anche
in mancanza di uno specifico mandato ad impugnare; così come è
egualmente garantita la posizione dell'imputato presente il cui
difensore può, anche in tal caso, senza necessità di uno specifico
mandato, autonomamente proporre impugnazione.
Quanto alla "posizione degli imputati irreperibili (ipotesi non
considerata dalla norma denunciata per sospetta
incostituzionalità)", il giudice a quo ricorda come sia stata
"ripetutamente ritenuta inapplicabile la procedura del decreto penale
contro gli irreperibili essendo i decreti opponibili solo dagli
interessati e non anche da difensori", così univocamente
riconoscendosi che all'irreperibile deve garantirsi comunque una
rappresentanza che si esplichi attraverso un difensore tecnico.
Conclusivamente, la sovrapposizione al regime dell'autonomo
gravame del difensore del regime della restituzione nel termine crea
"una frattura pericolosa tra difesa tecnica e difesa diretta, essa
stessa inammissibile per dettato costituzionale': la difesa "deve
sempre e comunque esprimersi in fatto e in diritto, quanto meno con
riferimento alla realtà processuale".
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicate, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3, prima serie speciale, del
17 gennaio 1990.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
riportandosi integralmente ad altro atto difensivo prodotto per
questione del tutto identica sottoposta all'esame della Corte dal
Tribunale di Roma con ordinanza del 29 aprile 1989. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita che l'art. 192, terzo comma,
del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera
dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, sia in contrasto con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché con l'art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, "nella parte in cui non
consente al difensore di imputato contumaciale irreperibile
l'impugnazione della sentenza contumaciale se non munito di specifico
mandato".
2. - Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata lederebbe sia
il principio di eguaglianza, in quanto "si presenta come
ingiustificatamente penalizzante della posizione processuale"
dell'imputato contumace irreperibile rispetto alla posizione
dell'imputato presente o considerato tale, sia il principio di
inviolabilità del diritto di difesa, in quanto, "nei casi estremi di
irreperibilità", che tolgono "di fatto la possibilità di esprimersi
alla difesa personale", l'eliminazione del potere autonomo di
impugnativa del difensore viene altresì ad "estromette(re) di fatto
dal processo la difesa tecnica". Il che porta a dubitare della
legittimità della norma anche con riferimento alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, là dove, all'art. 6, "garantisce ad ogni accusato il
diritto di difendersi da sé o ad avere l'assistenza di un
difensore".
La questione non è fondata.
3. - Per quanto concerne la prima doglianza, è ben vero che, nel
testo sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.
22, il terzo comma dell'art. 192 del codice di procedura penale del
1930 riserva una previsione del tutto particolare al difensore
dell'imputato contumace, sia questi pure irreperibile o no. E ciò
perché con la seconda parte del comma, del tutto priva di riscontro
nel testo sostituito, si stabilisce che "contro una sentenza
contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito
di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche
successivamente nelle forme per questa previste", così apertamente
derogando alla regola generale enunciata nella prima, ed inizialmente
unica, parte dello stesso comma ("L'impugnazione può anche essere
proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato
nel procedimento").
Peraltro, anche a proposito della nuova diversità di disciplina
in tal modo introdotta dal legislatore del 1989 fra l'imputato
contumace e l'imputato presente e, quindi, fra l'imputato contumace e
l'imputato assente per espressa rinuncia - rispetto ad esso l'art.
427, secondo comma, del medesimo codice prescrive, infatti, che "si
procede come fosse presente" - questa Corte non può non ribadire
quanto ha già avuto modo di affermare (v. sentenze n. 48 del 1976 e
n. 136 del 1971; ordinanza n. 76 del 1973) a proposito di altre
diversità di disciplina riscontrabili fra l'imputato contumace e
l'imputato assente: e, cioè, che la disparità di trattamento è
"pienamente giustificata dalla diversità delle situazioni"
confrontate. A differenza dell'assente, il contumace "non ha
manifestato alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e
alla presenza in udienza, e potrebbe, in estrema ipotesi, anche
ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento". A
quest'ultimo riguardo, il caso dell'imputato contumace irreperibile,
che l'ordinanza di rimessione assume a base della sollevata
questione, si prospetta estremamente sintomatico, ponendosi
addirittura in antitesi al caso dell'imputato rinunciante e, più
ancora, al caso dell'imputato presente.
Resta, naturalmente, ferma l'esigenza che il particolare
trattamento predisposto dal legislatore per la situazione "diversa"
sia rispettoso del "principio di ragionevolezza" (v., fra le tante,
sentenze n. 15 del 1982, n. 164 del 1971, n. 7 del 1965) e degli
altri parametri costituzionali eventualmente invocati, quale,
appunto, nella specie, l'art. 24, secondo comma, essendosi espresso
dal giudice a quo l'avviso che la "necessità dello 'specifico
mandato'" al difensore ponga "seri problemi di limitazione del
diritto di difesa", in quanto non "logica e inevitabile conseguenza"
della nuova disciplina dovuta alla legge n. 22 del 1989.
4. - Come puntualizza la stessa Corte di cassazione, la doglianza
riferita all'art. 24, secondo comma, della Costituzione non va,
dunque, esaminata considerando alla stregua di una norma fine a se
stessa la parte del terzo comma dell'art. 192 sottoposta al vaglio di
legittimità costituzionale. Adottando una simile ottica, i dubbi
circa la conformità della norma denunciata all'art. 24, secondo
comma, potrebbero divenire davvero difficilmente superabili, e ciò
non solo sotto lo specifico aspetto della difesa tecnica,
direttamente coinvolta dall'art. 192, terzo comma, del codice di
procedura penale, ma anche nel quadro globale del diritto di difesa,
trattandosi di imputato irreperibile, concretamente impossibilitato,
almeno di massima, ad impugnare nel termine ordinariamente previsto.
Una verifica così circoscritta avrebbe, però, il torto di
prescindere dallo stretto legame che unisce la norma in questione
alle altre norme della legge 23 gennaio 1989, n. 22, l'ultima ad aver
novellato il codice di procedura penale del 1930 poco prima della sua
abrogazione da parte del nuovo codice di procedura penale, all'epoca
anzi già pubblicato. Tale collegamento assume rilievo decisivo
soprattutto per quanto attiene all'art. 1, che, nel sostituire l'art.
183- bis del vecchio codice, ha notevolmente modificato ed ampliato
la sfera di applicazione dell'istituto della restituzione in termini.
A seguito dell'intervenuta sostituzione, il secondo comma
dell'art. 183- bis, anch'esso privo di ogni riscontro nel testo
precedente, dispone, infatti, che "Se è stata pronunciata sentenza
contumaciale..., può essere chiesta la restituzione nel termine per
proporre impugnazione... nonché per la presentazione dei motivi
anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza
del provvedimento impugnato, sempre che l'impugnazione non sia stata
già proposta dal difensore e", ulteriore condizione, "il fatto non
sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è
stata notificata a norma dell'art. 170..., egli non si sia sottratto
volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento". Con il
che il legislatore del 1989 ha dedicato specifica attenzione
all'ipotesi dell'imputato irreperibile, destinatario, appunto, delle
notificazioni eseguite ex art. 170 "mediante deposito nella
cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si
procede" e contemporaneo avviso del deposito al difensore,
solitamente nominato d'ufficio.
Lo scopo perseguito affiancando il novellato terzo comma dell'art.
192 al novellato secondo comma dell'articolo 183-bis è trasparente:
evitare che l'impugnazione proposta dal difensore non munito di
specifico mandato in situazioni del tipo di quella delineata dal
giudice a quo comprometta ogni possibilità di impugnazione da parte
dell'imputato: questi, verosimilmente già non in grado, proprio
perché irreperibile, di avvalersi del termine di tre giorni dalla
notificazione della sentenza mediante deposito in cancelleria (v.
artt. 170, 198, terzo comma, e 500 del codice di procedura penale del
1930), non si troverebbe nemmeno in grado di proporre impugnazione
una volta venuto ad effettiva conoscenza della decisione pronunciata
nei suoi confronti, proprio perché in quel momento l'esercizio del
relativo potere risulterebbe consumato dall'iniziativa del difensore.
L'ordinanza di rimessione dà fedelmente conto di questo motivo
ispiratore di una riforma che, avendo voluto "anticipare eguali
disposizioni del nuovo codice di procedura penale (art. 175 e 571)",
trova nella Relazione al progetto preliminare di quel codice
l'esplicazione della sua ragion d'essere, ravvisata, come
puntualmente riporta l'ordinanza, "nel fatto che l'impugnazione
proposta dal difensore esaurisce per l'imputato la possibilità di
ottenere, se contumace, la restituzione in termini" (e, va aggiunto,
la rinnovazione del dibattimento, a norma dell'art. 520, secondo
comma, del codice di procedura penale, quale inserito dall'art. 6
della legge n. 22 del 1989), donde la limitazione della
"legittimazione del difensore nel caso di sentenza contumaciale, allo
scopo di impedire gli effetti preclusivi che scaturirebbero da una
impugnazione frettolosamente proposta da un difensore il quale, sia
esso legato o meno da un rapporto fiduciario, è ben possibile non
abbia potuto prendere contatto con l'imputato nel breve termine
previsto per la proposizione del gravame".
Lo stesso giudice a quo ritiene, peraltro, che gli argomenti così
addotti non siano "convincenti" e tali, quindi, da non escludere una
indebita compressione del diritto di difesa. Ciò perché, al fine di
controbilanciare il limite posto all'impugnativa del difensore,
"l'imputato si vedrebbe riconosciuto il diverso minor diritto a
chiedere la restituzione in termini", la quale "può arrivare, quando
ne ricorrono i presupposti, allorché gravi danni si siano già
verificati per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e
dell'inizio della esecuzione della pena detentiva, sicché il rimedio
successivo si risolve in una minore garanzia rispetto a quella
assicurata dall'autonomo potere di impugnativa del difensore".
L'osservazione è senz'altro calzante, con particolare riguardo
all'ipotesi, più facilmente verificabile, in cui l'interessato venga
ad effettiva conoscenza dell'atto dopo il passaggio in giudicato
della sentenza contumaciale, a fronte di un ordine di carcerazione e,
quindi, in coincidenza con l'inizio dell'esecuzione della pena
detentiva. È, infatti, dal momento in cui l'imputato ha avuto
effettiva conoscenza dell'atto che comincia a decorrere il termine di
dieci giorni previsto dal terzo comma dell'art. 183- bis del codice
di procedura penale del 1930 per la presentazione dell'istanza di
restituzione nel termine, il cui esame, a sua volta, può richiedere
anche tempi non brevi.
Il rilievo non coinvolge, tuttavia, l'art. 192, terzo comma, in sé
e per sé considerato, bensì i suoi rapporti con la normativa
concernente l'esecuzione della sentenza e, in particolare, con il
settimo comma dell'art. 183-bis, che, senza distinguere tra le varie
ipotesi di restituzione in termini, subordina "la scarcerazione
dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza" all'accoglimento
dell'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione
avverso la sentenza di condanna.
La prospettazione di eventuali dubbi di legittimità
costituzionale nei confronti di questa o di altra norma attinente
all'esecuzione delle sentenze di condanna sarebbe, comunque, non
pertinente in questa sede, non riscontrandosi in ordine alla specie
oggetto del giudizio a quo alcuna situazione di libertà personale
ristretta. Il che, ovviamente, non esclude l'opportunità di una
rimeditazione a livello legislativo della disciplina della
restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale,
soprattutto quando emessa nei confronti di un imputato irreperibile,
così da evitare che il diritto di proporre impugnazione
personalmente si traduca in un "minor" diritto a causa del sacrificio
della libertà personale che ne accompagna l'esercizio.
5. - Per quanto riguarda la lamentata mancanza di adeguamento
all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), parte prima, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali - anche a prescindere dal più volte ripetuto
insegnamento che la norma pattizia "non si colloca di per se stessa a
livello costituzionale" (v. sentenza n. 15 del 1982; nonché sentenza
n. 188 del 1980, proprio con specifico riferimento all'art. 6,
paragrafo 3, lettera c, della Convenzione richiamata dal giudice a
quo) - le considerazioni sopra svolte in ordine al diritto di difesa
portano comunque ad escludere che l'art. 2 della legge 23 gennaio
1989, n. 22, sostitutivo dell'art. 192, terzo comma, del codice di
procedura penale del 1930, sia non conforme alla prescrizione
pattizia. L'aver privilegiato, ai fini dell'esercizio del diritto di
impugnazione, l'autodifesa rispetto alla difesa tecnica è in linea
con una delle regole minime - per l'esattezza, la sesta ("...i
termini di ricorso non devono decorrere che a partire dal momento in
cui il condannato ha avuto conoscenza effettiva della sentenza
notificata, salvo che sia accertato che egli si sia sottratto
volontariamente alla giustizia") - la cui osservanza è stata
raccomandata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con la
Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930,
quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.
22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato
irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia
munito di specifico mandato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte