Ordinanza n. 315/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 545Codice di procedura civile
- art. 1Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 545, quinto
comma, del codice di procedura civile, e degli artt. 1 e 2 del d.P.R.
5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni) promossi con ordinanze emesse il 14 novembre 1997
dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Pacella
Paola e la Fincosumo s.p.a., iscritta al n. 75 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell'anno 1998, e il 12 ottobre 1998 dal
pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Lazzareschi
Vittorio e Ponza di San Martino Stefano, iscritta al n. 880 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione della Finconsumo s.p.a. e di Ponza
di San Martino Stefano nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Giorgio Gentili per la Finconsumo s.p.a., Renzo
Vecoli per Ponza Di San Martino Stefano e l'avvocato dello Stato
Maurizio Di Carlo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso
terzi il pretore di Lecce, in sede di opposizione all'esecuzione, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 545,
quinto comma, del codice di procedura civile, e degli artt. 1 e 2 del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni), in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 della
Costituzione;
che nel giudizio a quo il creditore ha proceduto al pignoramento
della pensione erogata alla debitrice da parte della Direzione
provinciale del Tesoro di Lecce e la debitrice ha proposto atto di
opposizione sostenendo l'impignorabilità del credito in
considerazione della sua natura di emolumento pensionistico;
che secondo il pretore tale opposizione, in base al quadro
normativo vigente, dovrebbe essere accolta (donde la rilevanza della
questione);
che questa Corte, con alcune precedenti pronunce (fra le quali il
pretore richiama la sentenza n. 55 del 1991), ha ritenuto conforme a
Costituzione il trattamento più favorevole che la legge riserva alle
pensioni, rispetto agli stipendi, in ordine al requisito della
pignorabilità, ma che siffatto orientamento appare condivisibile
solo per quelle pensioni (ad esempio la pensione sociale o quella di
invalidità erogata dal Ministero dell'interno) nelle quali è
prevalente il carattere assistenziale, mentre non può valere in
presenza di pensioni che, per consistenza e per diretto collegamento
con la precedente prestazione di lavoro, nulla hanno di realmente
diverso rispetto alle retribuzioni;
che si potrebbe creare, perciò, la paradossale situazione per
cui, mentre retribuzioni di modesta entità possono essere
assoggettate al pignoramento, altrettanto non può avvenire nei
confronti di pensioni assai sostanziose, il che costituisce
un'evidente irrazionalità;
che consentire la pignorabilità delle pensioni regolate dal
d.P.R. n. 180 del 1950 per i soli crediti alimentari e per i crediti
dello Stato si traduce in un diverso trattamento riservato ai
creditori in ordine alla possibilità di agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti;
che, ad avviso del giudice a quo le norme impugnate si possono
risolvere in un danno per gli stessi pensionati i quali, in mancanza
delle idonee garanzie, vedranno ridotto il loro accesso al credito
proprio in conseguenza dell'impignorabilità della pensione, con
inevitabile violazione anche dell'art. 47, primo comma, della Carta
fondamentale;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito il creditore procedente, chiedendo l'accoglimento della
prospettata questione;
che nel corso di un altro giudizio di opposizione all'esecuzione
il pretore di Lucca ha sollevato analoga questione di legittimità
costituzionale dei soli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con
argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle del pretore di
Lecce;
che anche in questo giudizio si è costituito il creditore
procedente, chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.
Considerato che i due giudizi, vertendo su analoghe questioni,
vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
che le lamentate incongruenze del sistema in esame - pur potendo
essere tenute presenti dal legislatore in occasione di un'eventuale
riforma che dia al tessuto normativo una maggiore armonia - non sono
tali da determinare violazione degli invocati parametri
costituzionali;
che non sussiste, infatti, lesione del principio di eguaglianza,
poiché la categoria dei lavoratori in servizio non può essere
equiparata in toto a quella dei pensionati; e ciò anche se il d.P.R.
n. 180 del 1950 regolava in origine allo stesso modo la
sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità degli stipendi e delle
pensioni;
che, nonostante la successiva giurisprudenza di questa Corte
abbia modificato le norme nel senso di consentire il pignoramento per
qualsiasi credito, nei limiti di un quinto, degli stipendi,
dell'indennità di buonuscita e dell'indennità integrativa speciale,
va confermato l'orientamento di escludere che gli attuali limiti alla
pignorabilità delle pensioni siano in contrasto con gli artt. 3 e 24
della Costituzione (v. sentenze n. 55 del 1991 e n. 231 del 1989,
ribadite dalle ordinanze n. 221 del 1995 e n. 447 del 1994);
che secondo tale giurisprudenza la diversità di trattamento tra
stipendi e pensioni trova il proprio ragionevole fondamento "nella
intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a
principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente,
dagli artt. 36 e 38 della Costituzione";
che i diritti di contenuto previdenziale, inserendosi nel più
vasto ambito dei diritti sociali, godono delle speciali garanzie
previste per questi ultimi;
che in particolare, pur ravvisandosi in taluni tipi di pensione
natura di retribuzione differita, è incontestabile che il
trattamento di quiescenza abbia come suo carattere intrinseco quello
di sostentare e proteggere per l'avvenire una categoria di soggetti i
quali, per varie ragioni, vengono a trovarsi in una condizione di
crescente debolezza, a differenza di coloro che svolgono ancora
l'attività lavorativa;
che comunque il dedotto parametro dell'art. 36 Cost. non può
valere nel presente giudizio, trattandosi di principio posto a tutela
del lavoratore e non invocabile in danno dei pensionati;
che per quanto riguarda le asserite violazioni dell'art. 24
Cost., vanno qui confermate le osservazioni già fatte da questa
Corte nei provvedimenti sopra richiamati, non contenendo le ordinanze
di rimessione nuovi profili tali da imporre una diversa decisione;
che neppure sussiste una lesione dell'art. 47 Cost., perché
l'accesso al credito normalmente presuppone una consistenza
patrimoniale del richiedente che va oltre il semplice godimento della
pensione, ed il profilo indicato dal pretore di Lecce si risolve in
un mero inconveniente di fatto, secondario rispetto ai vantaggi
dell'impignorabilità, e comunque non di rilevanza tale da assurgere
a violazione di un precetto costituzionale;
che, pertanto, le questioni sono da ritenersi manifestamente
infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quinto comma,
del codice di procedura civile, e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47
della Costituzione, dal pretore di Lecce e dal pretore di Lucca con
le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte