Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma

5-bis e 729, cod. proc. pen., come modificati dagli artt. 12 e 13

della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione

dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione

europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile

1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998,

nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di

procedura penale), nonché dell'art. 18 della stessa legge, promosso

con ordinanza emessa il 7 novembre 2001 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di T. J., iscritta al n. 974 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 novembre 2001, il

Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10 e

111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a)

dell'art. 729 [recte: art. 729, comma 1] cod. proc. pen., come

modificato dall'articolo 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367

(Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che

completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia

penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma

il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale

ed al codice di procedura penale), nella parte in cui stabilisce

l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in "violazione

delle norme di cui all'art. 696, comma 1, c.p.p. riguardanti

l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di

prova a seguito di rogatoria"; b) dell'art. 727, comma 5-bis e 729

[recte: art. 729, comma 1 e 1-bis,] cod. proc. pen., come modificati

dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, nella

parte in cui prevedono l'inutilizzabilità soltanto degli atti

prodotti dal pubblico ministero acquisiti o assunti mediante

rogatoria internazionale mancanti di certificazione o, comunque,

senza l'osservanza della disciplina processuale italiana, e non anche

di ogni atto prodotto dall'imputato; c) dell'art. 18 della legge

5 ottobre 2001, n. 367, nella parte in cui, "in deroga al principio

del tempus regit actum ha esteso l'applicabilità delle nuove norme

ai processi in corso"; d) del "combinato disposto" degli articoli 12,

13 e 18 della legge 5 ottobre 2001, n. 367;

che la questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata nel corso di un procedimento penale relativo ad

un'imputazione di traffico e ricettazione di reperti archeologici,

fondata sull'esito di perquisizioni compiute all'estero ed in

particolare sul sequestro di reperti rinvenuti nel corso di scavi

clandestini eseguiti in Italia, nonché di documenti trasmessi, "in

copia priva di certificazione di autenticità", dalla competente

autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca in esecuzione

di rogatorie internazionali;

che i documenti - precisa il giudice a quo - sono stati

"dichiarati utilizzabili" all'udienza del 9 maggio 2000 ed inseriti,

ex art. 431, lettera d), cod. proc. pen., nel fascicolo per il

dibattimento, ma che, nella successiva udienza del 15 ottobre 2001,

tenuto conto della nuova disciplina in tema di utilizzabilità degli

atti acquisiti mediante rogatoria internazionale e della disposizione

transitoria la quale estende le nuove regole anche agli atti già

acquisiti al dibattimento, il pubblico ministero ha eccepito

l'illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge 5

ottobre 2001, n. 367, nella parte in cui vietano l'utilizzabilità di

documenti trasmessi dallo Stato richiesto senza la specifica

certificazione di autenticità;

che tali documenti, secondo il giudice rimettente, sarebbero

"inutilizzabili" ai fini della decisione per le seguenti ragioni: a)

l'art. 3, comma 3, della convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959

ratificata dall'Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica

ed esecuzione della convenzione europea di assistenza giudiziaria in

materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959), prevede che

lo Stato richiesto è tenuto a trasmettere a quello richiedente

"semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti

munite di certificazioni di conformità"; b) l'art. 696, comma 1,

cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 367

del 2001, richiamando tra le fonti di diritto internazionale dirette

a disciplinare la cooperazione giudiziaria la predetta convenzione di

Strasburgo, imporrebbe "l'osservanza anche dell'art. 3, comma 3, in

conformità al suo enunciato testuale"; c) quest'ultimo precetto

sarebbe richiamato espressamente dall'art. 729, comma 1, cod. proc.

pen., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 367 del 2001,

nella parte in cui prevede per qualsiasi violazione delle norme di

cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen., la sanzione processuale

dell'inutilizzabilità ai fini della decisione; d) l'art. 18 della

legge 5 ottobre 2001, n. 367, avrebbe esteso l'applicabilità delle

nuove norme ai processi in corso, prevedendo l'inutilizzabilità ai

fini della decisione di documenti trasmessi dallo Stato richiesto

prima dell'entrata in vigore della novella senza la specifica

attestazione di autenticità, anche se già acquisiti al fascicolo

del dibattimento;

che, così interpretato, il "combinato disposto" degli

artt. 12, 13 e 18 della legge in esame non sarebbe conforme - secondo

l'ordinanza di rimessione - al "canone generale di ragionevolezza";

inoltre, l'art. 13, cit., sarebbe in contrasto con una "consuetudine

internazionale invalsa nell'applicazione" del citato art. 3 della

convenzione di Strasburgo, violando così indirettamente l'art. 10

della Costituzione; gli artt. 12 e 13, cit., sarebbero in contrasto

sia con il principio del contraddittorio in condizioni di parità tra

le parti, sia con quello della ragionevole durata del processo ed

infine l'art. 18, cit., oltre ad essere contrastante con quest'ultimo

principio, non sarebbe conforme, in quanto deroga al canone del

tempus regit actum a criteri di ragionevolezza;

che secondo il rimettente, la questione, oltre che non

manifestamente infondata, sarebbe anche rilevante, in quanto gli atti

privi della specifica attestazione di conformità in virtù delle

nuove norme, e perciò "inutilizzabili" ai fini della decisione,

rappresenterebbero gli elementi su cui "si fonda l'ipotesi

accusatoria".

Considerato che il giudice a quo dubita in riferimento agli

artt. 3, 10 e 111 della Costituzione - della legittimità

costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis e 729 [recte:

art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati dagli

articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed

esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la

convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del

20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10

settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al

codice di procedura penale), ed altresì dell'art. 18 della stessa

legge 5 ottobre 2001, n. 367, nella parte in cui stabiliscono

l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in violazione

delle norme convenzionali in materia di assistenza giudiziaria,

riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri

mezzi di prova a seguito di rogatoria e, in deroga al principio del

tempus regit actum dispongono l'applicabilità delle nuove norme ai

processi in corso;

che secondo il giudice a quo in virtù dell'espresso rinvio,

che risulterebbe dagli articoli 729, comma 1, e 696, comma 1, cod.

proc. pen., alle regole della "convenzione europea di assistenza

giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959"

dovrebbe conseguire l'inutilizzabilità dei documenti privi della

certificazione di autenticità, perché trasmessi dallo Stato

richiesto in violazione dell'art. 3 della predetta convenzione del

1959, che imporrebbe la trasmissione dei documenti "in originale" o,

in mancanza, in copia munita di "certificato di conformità";

che il giudice a quo dopo avere denunciato "l'esasperato

rigore formale", non sorretto da "apprezzabili esigenze sostanziali

della tutela giurisdizionale", del nuovo sistema, sostiene, da un

lato, che la nuova disciplina avrebbe ripristinato una

"interpretazione restrittiva" dell'art. 3, comma 3, della convenzione

di Strasburgo del 1959 e, dall'altro lato, che tale interpretazione

"appare superata da quella consuetudinaria", basata sulla "prassi

consolidata di tutti gli Stati che aderiscono alla convenzione";

che il giudice rimettente prospetta essenzialmente un

conflitto interpretativo tra gli enunciati testuali delle

disposizioni legislative censurate e l'asserita prassi internazionale

consolidata, ponendo così in realtà una questione di mera

interpretazione, per risolvere la quale non può rivolgersi alla

Corte costituzionale, ma deve avvalersi di tutti gli strumenti

ermeneutici applicabili, tra i quali, trattandosi nella specie di un

accordo internazionale, anche i principi della convenzione di Vienna

del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati;

che, d'altronde, il giudice a quo non ha verificato, prima di

sollevare la questione di legittimità costituzionale, se potessero

adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, già

emerse nella giurisprudenza di merito, le quali fossero in grado di

risolvere la proposta questione interpretativa;

che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di

questa Corte, la questione di legittimità costituzionale deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile, non avendo il rimettente

assolto "l'onere di verificare la concreta possibilità di attribuire

alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e

tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale"

(ex plurimis ordinanza n. 322 del 2001);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis e 729

[recte: art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati

dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica

ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la

convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del

20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10

settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al

codice di procedura penale), ed altresì dell'art. 18 della stessa

legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata dal Tribunale di Roma, in

riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte