Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, e dell'art. 566, sesto comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1996 dal pretore di Ancona

nel procedimento penale a carico di Luca Agostinelli, iscritta al n.

463 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il pretore di Ancona, dopo avere convalidato l'arresto

e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei

confronti dell'imputato condotto a giudizio direttissimo, con

ordinanza emessa il 21 marzo 1996 ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen.,

nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio

direttissimo il giudice che abbia convalidato l'arresto dell'imputato

ed applicato una misura cautelare personale; b) dell'art. 566, sesto

comma, cod. proc. pen., nella parte in cui, disponendo senza

ulteriori specificazioni che dopo la convalida dell'arresto si

procede immediatamente al giudizio, indica nello stesso magistrato

che ha proceduto alla convalida quello automaticamente designato alla

trattazione del processo;

che il pretore richiama i principi che la giurisprudenza

costituzionale ha enunciato dichiarando l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen.

(sentenza n. 432 del 1995), nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità per il giudizio del giudice che nel corso delle

indagini preliminari abbia adottato una misura restrittiva della

libertà personale nei confronti dell'imputato;

che, ad avviso del giudice rimettente, anche la disposizione

denunciata violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24

della Costituzione, perché la valutazione dei gravi indizi di

colpevolezza, necessaria per applicare le misure cautelari,

costituirebbe un'anticipazione del giudizio idonea ad incidere

sull'imparzialità del giudice;

che, inoltre, la stessa disposizione determinerebbe una

disparità di trattamento tra l'arrestato nei cui confronti si

proceda con rito direttissimo rispetto a quello nei cui confronti si

proceda con rito ordinario;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate,

dovendosi tenere conto della specificità del giudizio direttissimo,

nel quale convalida dell'arresto e dibattimento sono sequenze di

un'unica fase del procedimento;

Considerato che con la sentenza n. 177 del 1996 è stata già

dichiarata non fondata analoga questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della

Costituzione, per l'omessa previsione nell'art. 34 cod. proc. pen.

dell'incompatibilità per il giudizio di merito del pretore che,

investito del giudizio con rito direttissimo, abbia convalidato

l'arresto e disposto una misura cautelare nei confronti

dell'imputato;

che nel giudizio direttissimo, delineato dall'art. 566 cod. proc.

pen., il pretore, al quale è presentato l'imputato per il giudizio,

si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto,

sull'esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere

immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare

incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la

cognizione del merito;

che non può essere configurata una menomazione

dell'imparzialità del giudice il quale, nell'ambito del giudizio con

rito direttissimo dinanzi al pretore, adotti decisioni preordinate al

proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso, né una violazione

del principio di eguaglianza, essendo tale situazione diversa da

quella, presa in considerazione dalla sentenza di questa Corte n. 432

del 1995, del giudice del dibattimento che in precedenza, quale

giudice per le indagini preliminari, abbia adottato una misura

restrittiva della libertà personale;

che una volta esclusa la sussistenza, in questa ipotesi, delle

ragioni di incompatibilità del giudice, non ha ragion d'essere la

questione di legittimità costituzionale prospettata nei confronti

dell'art. 566, sesto comma, cod. proc. pen.;

che le questioni vanno quindi dichiarate manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, e dell'art. 566, sesto

comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte