Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 2000

dal tribunale di Terni, in composizione monocratica, iscritta al

n. 643 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 luglio 2000, il

tribunale di Terni, in composizione monocratica, nel corso di un

procedimento nei confronti di un imputato dei reati di ingiuria e

violenza privata, ha sollevato, in riferimento agli articoli 111,

secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle

spese in favore dell'imputato da assolversi;

che il remittente premette che sia il pubblico ministero sia

la difesa dell'imputato hanno concluso chiedendo l'assoluzione di

quest'ultimo in applicazione del divieto di bis in idem di cui

all'art. 649 cod. proc. pen;

che, sulla base del rilievo che il principio del ne bis in

idem ha portata generale ed opera in tutto l'ordinamento penale,

trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza

(art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio

(art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina delle ipotesi in cui,

per un medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti

della medesima persona (art. 669 cod. proc. pen.), il giudice a quo

sostiene di dovere emettere una pronuncia assolutoria, in quanto

l'imputato è già stato giudicato per i medesimi fatti con una

sentenza resa in data anteriore a quella del nuovo decreto di

citazione a giudizio;

che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente ne

afferma la sussistenza, poiché la difesa dell'imputato ha chiesto la

condanna alle spese nei confronti dello Stato, depositando la

relativa nota spese, previa, se necessario, rimessione degli atti a

questa Corte per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della normativa applicabile, nella parte in cui non prevede la

condanna dello Stato alle spese processuali in caso di assoluzione

dell'imputato;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza,

nell'ordinanza di rimessione si rileva che in base all'attuale

normativa il giudice non può condannare lo Stato alla rifusione

delle spese sostenute dall'imputato nell'ipotesi in cui questi venga

assolto, neanche se, come nel caso di specie, l'azione penale sia

stata promossa sulla base di un evidente errore da parte del pubblico

ministero, che non si è avveduto di una precedente sentenza

pronunciata per i medesimi fatti nei confronti dello stesso imputato,

ancorché l'esistenza di un altro procedimento fosse stata segnalata

nella denuncia-querela, che aveva dato origine al processo;

che la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, ad

avviso del remittente, con il secondo comma dell'art. 111 della

Costituzione, il quale, nel testo risultante dalla legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, stabilisce che "ogni processo

si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,

davanti ad un giudice terzo ed imparziale", in quanto l'espressione

"in condizioni di parità" non potrebbe essere limitata al solo

contraddittorio, ma dovrebbe essere riferita "a tutto lo svolgimento

del processo, compresa la fase delle spese";

che prosegue - il giudice a quo - poiché la disposizione

costituzionale non differenzierebbe il processo penale dagli altri

processi, e in particolare da quello civile, per la regolamentazione

del regime delle spese processuali dovrebbe ormai farsi riferimento a

quanto stabilito per quest'ultimo, con la conseguenza che, anche nel

processo penale, la parte vittoriosa (imputato assolto) dovrebbe

avere diritto all'integrale ristoro delle spese sostenute per

difendersi da un'accusa rivelatasi infondata;

che del resto, precisa il remittente, l'originaria

configurazione del pubblico ministero come parte dotata di una

posizione preminente, che poteva giustificare la diversità di

disciplina esistente, quanto alle spese, tra l'ipotesi di condanna

dell'imputato e quella della sua assoluzione, sarebbe venuta meno con

l'affermazione, in Costituzione, della parità delle parti dinanzi a

un giudice terzo, che potrebbe ritenersi pienamente realizzata solo

se al giudice venisse attribuito il potere di fissare il regime delle

spese;

che, infatti, ad avviso del giudice a quo non potrebbe

sostenersi che le parti sono in posizione di parità se il giudice

"può, anzi deve, condannare una di esse al pagamento delle spese in

caso di soccombenza (rectius: condanna), ma non può fare altrettanto

in caso di diversa soluzione (assoluzione)": in base alla nuova

formulazione del secondo comma dell'art. 111 Cost., non vi sarebbe

quindi alcuna ragione per non riconoscere all'imputato assolto il

diritto alla rifusione delle spese sostenute per dimostrare

l'infondatezza dell'accusa mossa nei suoi confronti;

che la disposizione censurata contrasterebbe poi, secondo il

giudice a quo con il principio di ragionevolezza, che non verrebbe

rispettato da una normativa "che prevede per una parte di un processo

(l'accusa) il favore delle spese e per l'altra parte (l'imputato)

solo la condanna in caso di soccombenza (rectius: condanna) e nessun

favore delle spese in caso di vittoria (rectius: assoluzione)": in

ogni caso, l'imputato, se dichiarato innocente, subirebbe un

depauperamento delle proprie sostanze in misura quantomeno pari

all'esborso sostenuto per affrontare il processo;

che, infine, ad avviso del remittente, l'art. 530 cod. proc.

pen. violerebbe l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imputato

che deve spendere ingenti somme per la sua difesa, con la

consapevolezza che certamente, in caso di assoluzione, non potrà

ottenere alcun rimborso degli oneri sostenuti, ben potrebbe essere

indotto a non difendersi adeguatamente;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata

non fondata;

che l'Avvocatura contesta in primo luogo l'assunto dal quale

muove il remittente, e cioè che le condizioni di parità di cui

all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, possano coinvolgere

la tematica delle spese processuali; il testo della disposizione

costituzionale, infatti, si riferirebbe esclusivamente alla parità

delle parti rispetto al contraddittorio e quindi alle tematiche della

prova, ma non si estenderebbe alle spese processuali, come del resto

dimostrerebbero i lavori preparatori della legge costituzionale n. 2

del 1999:

che, prosegue la difesa erariale, sarebbe errato il

tentativo, posto in essere dal giudice a quo di instaurare una piena

corrispondenza tra processo civile e processo penale per affermare la

necessità di adeguamento, in punto di spese, delle rispettive regole

processuali, giacché troppo diversi sarebbero i due processi sul

piano strutturale e su quello dei principia ispiratori;

che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure sarebbero

infondate anche per quel che riguarda la dedotta violazione del

principio di ragionevolezza: sostenere infatti che sarebbe

irragionevole la disposizione che preveda per una parte del processo

(l'accusa) il favore delle spese e per l'altra parte (l'imputato)

solo la condanna in caso di soccombenza e nessun favore delle spese

in caso di vittoria, argomentando la pregressa legittimità di un

siffatto regime sulla asserita posizione di supremazia del pubblico

ministero che sarebbe venuta meno con la modificazione dell'art. 111

Cost., significherebbe ancora una volta paragonare situazioni del

tutto dissimili tra loro e tendere alla omogeneizzazione di processi

tra loro diversi;

che infatti, prosegue l'Avvocatura, mentre nel processo

civile è la parte privata che decide se e come esercitare l'azione,

così da rendere del tutto ragionevole la previsione dell'onere della

anticipazione delle spese necessarie e del successivo ristoro in caso

di accoglimento della domanda, al contrario nel processo penale la

parte pubblica esercita un'azione che non è affatto nella sua

disponibilità ed i cui oneri sono sostenuti dallo Stato secondo una

logica anticipatoria che nulla ha a che vedere con il processo

civile;

che pertanto, osserva la difesa erariale, sarebbe del tutto

logico che nel processo penale, salvo ipotesi di responsabilità

disciplinare, sia stabilito il recupero delle spese in caso di

condanna e che nulla sia previsto circa la rifusione, per il caso di

assoluzione, di spese in realtà sostenute dall'apparato statale del

quale l'accusa è promanazione giudiziaria;

che infine, per quel che riguarda la censura di violazione

dell'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura, sulla base delle

medesime considerazioni, ne sostiene la infondatezza, non senza

rilevare che si tratterebbe comunque di un parametro male invocato,

fondato su una prospettazione meramente ipotetica ed implausibile.

Considerato che il remittente ha ritenuto rilevante la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura

penale, concernente le sentenze di assoluzione e le loro varie

formule, pur in presenza di una precedente sentenza di condanna, la

quale, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza di rimessione,

non è ancora divenuta irrevocabile;

che non compete a questa Corte indicare la norma processuale

da applicare al caso di specie, né stabilire se, nell'ipotesi di

precedente sentenza di condanna per il medesimo fatto non ancora

passata in giudicato, debba aversi riguardo a quanto disposto

dall'art. 649 cod. proc. pen. o se, in ossequio ad una accezione più

piena del principio ne bis in idem tale che in esso sia compreso il

divieto di sottoporre a procedimento penale una stessa persona più

di una volta per il medesimo fatto, debba trovare applicazione

l'art. 529 cod. proc. pen., la cui operatività non è limitata,

secondo quanto questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 27 del

1995, ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità

espressamente enumerate nel Titolo III del Libro V del codice di

procedura penale, ma può essere ragionevolmente estesa fino a

comprendere tutte le ipotesi in cui per quel medesimo fatto l'azione

penale non avrebbe potuto essere coltivata in un separato

procedimento perché già iniziata in un altro;

che è comunque indubitabile che, essendo già stata

pronunciata sentenza di condanna, ancorché non divenuta

irrevocabile, l'imputato non può essere assolto per quel medesimo

fatto sol perché è già stato giudicato, e dunque il censurato

art. 530 cod. proc. pen., contrariamente a quanto ritiene il

remittente, non può trovare applicazione nel giudizio a quo;

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile senza che questa Corte debba scendere

nell'esame della implausibile censura rivolta dal remittente contro

l'art. 530 cod. proc. pen, nella parte in cui non prevede la condanna

dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato assolto.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3

e 24 della Costituzione, dal tribunale di Terni, in composizione

monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte