Sentenza n. 319/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi nel
procedimento penale a carico Luvara' Teresa, iscritta al n. 68 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Investito della richiesta del pubblico ministero di emettere
- in relazione ad un'ipotesi di istigazione non accolta a commettere
un omicidio (art. 115 cod. pen.) - un decreto di archiviazione, con
contestuale applicazione all'istigatore della misura di sicurezza
della libertà vigilata, con divieto di soggiorno nella provincia di
Reggio Calabria, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Palmi, rilevato che l'art. 205 cod. pen. prevede che le
misure di sicurezza possono essere applicate solo con la sentenza di
condanna o di proscioglimento e che alla loro applicazione, in via
analogica, col decreto di archiviazione osta il principio di
legalità e tassatività che informa la materia delle misure di
sicurezza, ha sollevato, con ordinanza del 23 novembre 1992, una
questione di legittimità costituzionale del predetto art. 205,
assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La limitazione posta dalla norma impugnata, ad avviso del giudice
rimettente, è irragionevole perché, se il pubblico ministero avesse
erroneamente richiesto il rinvio a giudizio, la misura di sicurezza
sarebbe stata applicata con la sentenza di non luogo a procedere
(art. 425 cod. proc. pen.) all'esito dell'udienza preliminare o,
anche prima di questa, con la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.;
perché, inoltre, tali misure avrebbero potuto essere applicate
provvisoriamente se il pubblico ministero l'avesse richiesto ( ex
artt. 312 ss. cod. proc. pen.) riservandosi altre determinazioni
all'esito di ulteriori indagini; ed infine, perché l'art. 240 cpv.
cod. pen. consente la confisca delle cose la cui fabbricazione o il
cui uso, porto o detenzione costituisce reato, indipendentemente
dalla pronuncia di sentenza di condanna.
Da tali rilievi discende anche, ad avviso del remittente, la
violazione dell'art. 97 della Costituzione, perché sarebbe in
contrasto con l'esigenza di una efficiente e razionale
amministrazione della giustizia che l'obiettivo special-preventivo
possa essere raggiunto solo attraverso una strumentale e infondata
richiesta di rinvio a giudizio o mediante un altrettanto irrazionale
e ingiustificato differimento della richiesta di archiviazione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura osserva che, poiché le misure di sicurezza incidono
in senso restrittivo sulle libertà dell'individuo, è pienamente
giustificato che per la loro applicazione sia previsto un
provvedimento, quale la sentenza, reso a seguito del contraddittorio
delle parti e assistito da mezzi di impugnazione; provvedimento che,
ciò che più conta, è destinato ad accertare il presupposto stesso
dell'applicazione della misura da irrogare ed in particolare la
sussistenza o meno dei fatti addebitati.
In realtà - osserva ancora l'Avvocatura - dall'ordinanza di
rimessione emerge la difficoltà di rinvenire nel sistema del nuovo
codice uno strumento che consenta di pervenire all'udienza
preliminare in assenza di un reato (ricorrendo nella fattispecie una
ipotesi di quasi reato che impone la richiesta di archiviazione);
tanto che una attenta dottrina ha ritenuto di poter risolvere
l'"impasse" (nel caso analogo del difetto di imputabilità)
ammettendo che il pubblico ministero possa richiedere il giudizio
immediato, per ottenere in dibattimento l'assoluzione dell'imputato e
l'applicazione di una misura di sicurezza.
Ma a tale risultato, cui potrà eventualmente pervenirsi in via
interpretativa o attraverso un intervento chiarificatore del
legislatore, è del tutto estranea la norma impugnata. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi dubita che l'art.
205 del codice penale, nella parte in cui prevede che le misure di
sicurezza - ivi compresa la libertà vigilata irrogabile nell'ipotesi
di quasi-reato (art. 115 cod. pen.) - possano essere applicate solo
con la sentenza di condanna o di proscioglimento e non anche con il
decreto di archiviazione, contrasti con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione. A suo avviso, sarebbe irragionevole e contrastante con
le esigenze di razionale ed efficiente amministrazione della
giustizia che al soddisfacimento delle relative esigenze special-preventive possa pervenirsi solo con una strumentale (ed erronea nel
caso di cui all'art. 115 cod. pen.) richiesta di rinvio a giudizio -
che consente di provvedere ex artt. 425 e 129 cod. proc. pen. - od
un'altrettanto strumentale richiesta di applicazione provvisoria ex
art. 312-313 cod. proc. pen., che comporta un'ingiustificata
protrazione del compimento delle indagini preliminari; e ciò, anche
in raffronto alla confisca, che nell'ipotesi di cui all'art. 240 cpv.
cod. pen. può essere disposta indipendentemente dalla sentenza di
condanna.
2. - La questione non è fondata.
Il decreto di archiviazione, invero, ha natura procedimentale e si
sostanzia in un mero accertamento di superfluità del processo (cfr.
sentenza n. 88 del 1991). Ne consegue che ad esso non può accedere
un provvedimento di applicazione di una misura di sicurezza il quale
presuppone, in primo luogo - nel caso in esame - l'accertamento che
il fatto contestato sussista, sia stato commesso dal soggetto e
costituisca quasi reato: ciò che può avvenire solo in esito ad un
vero e proprio giudizio di merito effettuato nell'esercizio di un
potere di giurisdizione.
L'applicazione della misura di sicurezza comporta, inoltre,
l'accertamento che la persona cui il quasi reato è addebitato sia
socialmente pericolosa, e quindi un ulteriore giudizio di merito da
effettuarsi in contraddittorio e nell'esercizio di poteri di
cognizione piena: onde un'ulteriore ragione per escludere che possa
essere disposta col decreto di archiviazione.
Le suesposte precisazioni, d'altra parte, bastano a render chiaro
che ai fini in esame non può farsi alcuna comparazione tra la
disciplina dell'irrogazione di una misura di sicurezza personale
facoltativa e quella della misura di sicurezza patrimoniale
obbligatoria di cui all'art. 240, secondo comma, del codice penale.
La norma impugnata deve perciò ritenersi immune dalle censure
mossele dal giudice a quo; e certo non spetta a questa Corte
risolvere in via ermeneutica la problematica da questi sollevata o
colmare lacune legislative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 205 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 97 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte