Sentenza n. 319/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6r.d. 2360/1937
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento economico del personale
preposto agli uffici marittimi minori) e dell'art. 6, terzo comma,
del R.D. 25 novembre 1937, n. 2360 (Conferimento dei posti di
incaricato marittimo e di delegato di spiaggia), promosso con
ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna sul ricorso proposto da Taras Marco contro
il Ministero della Marina Mercantile, iscritta al n. 704 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1993 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 3 novembre 1993) il Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna ha sollevato, in riferimento all'art. 36
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. unico della legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento
economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), nella
parte in cui fissa la retribuzione annua lorda del delegato di
spiaggia nella misura di L. 1.500.000 ed, in riferimento agli artt. 3
primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del R.D. 25
novembre 1937, n. 2360 (Conferimento dei posti di incaricato
marittimo e di delegato di spiaggia), nella parte in cui può essere
interpretato nel senso di negare al lavoratore la spettanza del
trattamento assicurativo o previdenziale previsto per gli altri
impiegati non di ruolo dello Stato.
2. - Il giudice rimettente muove dalla premessa che nell'attività
lavorativa svolta dal delegato di spiaggia possa ravvisarsi un
rapporto di pubblico impiego per la presenza di un provvedimento di
assunzione (nella specie D.M. 30 agosto 1984 emesso in base a quanto
disposto dall'art. 3, secondo comma del d.P.R. 15 febbraio 1952 n.
328 e 4 del R.D. 25 novembre n. 2360), di una posizione di
subordinazione gerarchica rispetto al Capo dell'Ufficio Circondariale
marittimo, ed infine per la continuità delle prestazioni svolte; da
ciò consegue, osserva il giudice a quo, che la retribuzione
riconosciuta al delegato di spiaggia dall'art. unico della legge n.
416 del 1985 nella misura di L. 1.500.000 annue lorde risulta
palesemente irrisoria ed in contrasto con il precetto dell'art. 36
della Costituzione, secondo cui al lavoratore deve essere corrisposta
una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Rileva inoltre il giudice a quo che l'art. 6, terzo comma, del
R.D. n. 2360 del 1937, a norma del quale al delegato di spiaggia non
compete alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato per
pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ove sia
interpretato nel senso di escludere anche la spettanza del
trattamento assicurativo o previdenziale previsto per gli impiegati
non di ruolo dello Stato si pone in contrasto con gli artt. 3 primo
comma e 38 secondo comma della Costituzione, apparendo, da un lato,
ingiustificata la diversità di trattamento sancita dalla suddetta
norma nell'ambito della medesima categoria di lavoratori, e
dall'altro in contrasto con il diritto del lavoratore alla tutela
previdenziale.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
La difesa erariale rileva che i dati di diritto positivo portano
ad individuare nella figura del delegato di spiaggia quella di un
impiegato onorario in quanto l'incarico viene affidato a personale
dello Stato in servizio o in quiescenza ovvero a personale militare,
per il quale la regola della esclusività è assoluta, circostanze
queste che portano quindi ad escludere che le mansioni svolte dal
delegato di spiaggia possano costituire autonomo rapporto d'impiego.
Conclude pertanto l'Avvocatura, che accedendo le mansioni in
questione ad un precedente rapporto di pubblico impiego ovvero
essendo attribuite a personale che già gode di trattamento di
quiescenza, è da ritenersi insussistente la lamentata lesione degli
artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Le due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
Tribunale amministrativo regionale della Sardegna possono così
sintetizzarsi:
A) se l'art. unico della legge 8 agosto 1985 n. 416 (Trattamento
economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), nella
parte in cui fissa nella misura di L. 1.500.000 annue lorde la
retribuzione del delegato di spiaggia sia in contrasto, per la palese
irrisorietà della retribuzione a fronte delle molteplici e gravose
attribuzioni, con l'art. 36 primo comma Cost., a norma del quale deve
essere corrisposta al lavoratore una retribuzione "in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera
e dignitosa";
B) se l'art. 6 terzo comma del R.D. 25 novembre 1937 n. 2360
(Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di
spiaggia), ove interpretato nel senso di negare la spettanza al
delegato di spiaggia del trattamento assicurativo e previdenziale,
sia in contrasto:
con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la
insussistenza di logiche ragioni idonee a giustificare la diversità
di trattamento sancita ai fini pensionistici nell'ambito della
medesima categoria di lavoratori (dipendenti precari dello Stato);
con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione perché tale
norma configura la predisposizione di un sistema di tutela
previdenziale come imprescindibile diritto di ogni lavoratore.
2. - La prima questione è infondata.
Invero, anche se la norma impugnata usa l'espressione
"retribuzione" per indicare la somma riconosciuta spettante ai
delegati di spiaggia nominati con decreto del Ministro della marina
mercantile ai sensi del R.D. n. 2360 del 1937, in sostanza si tratta
di un importo di natura indennitaria dovuto a soggetti configurabili
come funzionari onorari.
È noto che il rapporto di servizio dei funzionari onorari - per
quanto possa comportare una serie di doveri e lo svolgimento di
numerosi compiti - si distingue sotto diversi profili da quello
impiegatizio. Ed invero, come anche affermato dalle Sezioni unite
della Corte di cassazione (Cass., S.U., 20 marzo 1985 n. 2033), la
scelta del funzionario onorario si ispira a criteri di natura
politico - discrezionale e non tecnico - amministrativa,
l'inserimento nell'apparato della pubblica amministrazione è di
natura funzionale e non strutturale, la disciplina del rapporto
deriva, pressoché esclusivamente, dall'atto di conferimento
dell'incarico e non dallo statuto, il compenso percepito ha natura
indennitaria e non retributiva, ed infine la durata dell'incarico
onorario è normalmente temporanea e non tendenzialmente
indeterminata.
3. - Che nella specie ci si trovi di fronte a funzionari onorari
si desume - anche al di là della non estensione ad essi dei diritti
degli impiegati espressa nell'art. 6 del R.D. 25 novembre 1937, n.
2360 - dalla temporaneità e revocabilità del loro incarico (art. 4
dello stesso R.D.), dai criteri della loro scelta e dalla non
esclusività delle loro funzioni.
L'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, infatti,
stabilisce la regola secondo cui la reggenza delle delegazioni di
spiaggia è affidata ad impiegati ad agenti dello Stato "in attività
di servizio" oppure a persone appartenenti ad una serie di categorie
di ufficiali, sottufficiali, impiegati che siano in congedo, in
pensione, a riposo, o ancora "capitani e padroni marittimi".
In via del tutto eccezionale, il citato articolo prevede l'ipotesi
residuale che, "qualora manchino per una località aspiranti che
appartengono alle categorie predette e siano ritenute idonee,
l'amministrazione può, a suo esclusivo giudizio, concedere la
reggenza degli uffici suddetti anche a persone che siano fornite del
titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli di gruppo C
delle amministrazioni dello Stato". Trattandosi, quindi, di un
rapporto di natura onoraria, non è estensibile la garanzia prevista
dell'art. 36 della Costituzione, né la connessa problematica circa
la valutazione complessiva del trattamento economico.
4. - Deve invece dichiararsi inammissibile la seconda questione di
costituzionalità sollevata dal TAR Sardegna, relativamente agli
aspetti previdenziali.
È sufficiente in proposito rilevare che il giudice rimettente
denunzia l'illegittimità dell'art. 6, terzo comma, R.D. 25 novembre
1937, n. 2360 solo per l'ipotesi che esso "possa essere interpretato
nel senso di negargli la spettanza del trattamento previdenziale
degli altri impiegati non di ruolo dello Stato".
Invero, ancor prima di valutare se anche in ordine alla
prospettata questione siano estensibili le considerazioni già svolte
riguardo alla figura del delegato di spiaggia, deve ravvisarsi
l'inammissibilità della questione dal momento che la prospettazione
appare viziata da perplessità, per non avere il giudice a quo
espresso con chiarezza la sua opzione interpretativa in ordine alla
portata della norma impugnata (cfr. sentenza n. 187 del 1992; ord.
nn. 317 del 1991 e 456 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento
economico del personale preposto agli uffici marittimi minori),
sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal T.A.R.
della Sardegna con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, terzo comma, del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360
(Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di
spiaggia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38,
secondo comma, della Costituzione, dal T.A.R. della Sardegna con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte