Sentenza n. 32/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/1975 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 106
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), promossi con ordinanze emesse il 27 aprile 1973 dal
tribunale di Roma in quattro procedimenti civili vertenti tra gli
ospizi Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro Coronati e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn.
442,443,444 e 445 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.
Visti gli atti di costituzione degli ospizi Santa Maria in Aquiro e
Santi Quattro Coronati e dell'Amministrazione delle finanze dello
Stato, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per gli ospizi Santa Maria in
Aquiro e Santi Quattro Coronati, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri
e per l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con quattro distinte ordinanze di identico contenuto emesse dal
tribunale di Roma in data 27 aprile 1973, nel corso di altrettante
cause promosse dagli ospizi Santa Maria in Aquiro e Santi Quattro
Coronati contro l'Amministrazione finanziaria, viene prospettata a
questa Corte la questione di legittimità costituzionale, per eccesso
di delega (art. 76 della Costituzione), dell'art. 106 del t.u. delle
leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, nella parte in cui assoggetta ad imposta di ricchezza mobile cat.
B anche le plusvalenze dei beni appartenenti ad enti collettivi,
tassabili in base a bilancio, ancorché non aventi scopo di lucro.
Secondo il tribunale, infatti, in sede di compilazione del t.u. si
sarebbe apportata una innovazione sostanziale alla legislazione da
coordinare, non preveduta e, quindi, non consentita dall'art. 63 della
legge 5 gennaio 1956, n. 1, contenente la delega relativa.
Dopo gli adempimenti di legge è intervenuto nei giudizi così
promossi il Presidente del Consiglio dei ministri e si è costituita
l'Amministrazione finanziaria, in persona del Ministro per le finanze
pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
che, con l'atto d'intervento e con quello di costituzione chiede che la
questione venga dichiarata infondata, in quanto l'impugnato art. 106
del t.u. riproduce l'art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Norme
integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione
tributaria), che contiene la innovazione denunziata come illegittima,
che, pertanto, era già acquisita alla legislazione da coordinare nel
t.u. ed, in conseguenza, non può essere attribuita ad eccesso di
delega.
Si sono costituiti in giudizio gli ospizi interessati il di cui
patrocinio, con le memorie di costituzione insiste nel chiedere che la
questione prospettata con le ordinanze di rinvio venga accolta ed, a
confutazione della tesi dell'Avvocatura dello Stato, oppone che l'art.
20 della legge di delega non dispone affatto che siano assoggettate ad
imposta di ricchezza mobile le plusvalenze di tutti gli Enti tassabili
in base a bilancio, ma soltanto di quelli fra di essi esercenti
attività imprenditoriali.
Con memorie depositate il 19 novembre 1974 l'Avvocatura e la parte
privata insistevano ulteriormente nelle suddette deduzioni. Considerato in diritto :
1. - L'art. 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, con il quale è
stato approvato il t.u. delle leggi sulle imposte dirette allora
vigenti, dispone che le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai
soggetti tassabili in base a bilancio concorrono a formare il reddito
imponibile dell'esercizio nel quale sono realizzate, distribuite o
iscritte in bilancio.
In precedenza era principio costantemente affermato dalla
giurisprudenza delle commissioni tributarie e confermato dalla Corte di
cassazione, ancorché contestato dagli uffici fiscali, quello secondo
il quale le plusvalenze attive erano assoggettate all'imposta di
ricchezza mobile, cat. B, soltanto ove fosse dimostrato l'intento
speculativo del soggetto - sia individuale, sia collettivo - che le
avesse realizzate.
Il tribunale di Roma, con le ordinanze di rimessione, argomentando
da tale principio, ha ritenuto che la disposizione del citato art. 106
del t.u. fosse innovativa, rispetto alla legislazione da coordinare e
che, in conseguenza, eccedesse dalla delega contenuta nell'art. 63
della legge 5 gennaio 1956, n. 1, cosicché ne ha denunziato la
illegittimità, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
L'Avvocatura generale dello Stato ha, peraltro, eccepito che l'art.
106 del t.u. riproduce, sostanzialmente, l'art. 20 della stessa legge
di delegazione n. 1 del 1956, cosicché la tesi che l'art. 76 della
Costituzione sia stato violato risulterebbe priva di giuridico
fondamento.
Poiché tanto la legge 11 gennaio 1951, n. 25, quanto quella 5
gennaio 1956, n. 1, sono entrambe direttamente e compiutamente
precettive ed in particolare l'art. 63 della legge n. 1 del 1956
contiene soltanto una autorizzazione al Governo ad emanare testi unici
di mero coordinamento delle norme in dette leggi contenute - delle
quali indubbiamente fa parte l'art. 20 richiamato dall'Avvocatura
generale dello Stato - la materia del contendere si circoscrive
all'accertamento dell'esattezza dell'assunto che l'impugnato art. 106
del t.u. n. 645 del 1958 riproduca, sostanzialmente, il detto art. 20.
A tal fine non possono essere trascurate le altre norme riguardanti
la tassabilità delle plusvalenze e sopravvenienze attive, accolte e
coordinate in detto t.u., in quanto concorrono a completare l'organico
ordinamento che, con le due leggi n. 25 del 1951 e n. 1 del 1956, si
è voluto adottare.
2. - Così precisati i termini della questione sottoposta al
l'esame della Corte, si rileva:
Il più volte citato art. 20 della legge n. 1 del 1956, nei due
primi commi, che sono quelli che interessano ai fini del decidere,
dispone testualmente: "I maggiori valori delle attività delle imprese,
in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito
imponibile nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o
iscritti in bilancio.
Per gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili
in base a bilancio e dalle altre società indicate nell'articolo 2200
del codice civile, la disposizione del comma precedente si applica
soltanto alle attività comunque attinenti all'esercizio dell'impresa".
Come risulta chiaramente dal primo comma, la norma si riferisce
all'attività di "imprese" e tale riferimento non è modificato e tanto
meno smentito dal secondo comma, che pur statuendo che la disposizione
del primo comma si applica soltanto alle attività comunque attinenti
all'esercizio dell'impresa, limitatamente agli imprenditori diversi
dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, evidentemente
anche queste società e questi enti, sia pure per implicito, prende in
considerazione come imprenditori.
Ne consegue che il significato della differenza di trattamento fra
l'una e l'altra categoria di soggetti tassabili preveduta dal secondo
comma dell'articolo in esame, non può che essere il seguente:
Dalla stessa formulazione della norma, nonché dal complesso delle
altre norme, raccolte nel testo unico, relative ai soggetti passivi, al
presupposto dell'imposta, alla classificazione dei redditi ed ai
criteri di accertamento dei medesimi, si può senz'altro trarre la
conclusione che, di regola, per le imprese tassabili in base a bilancio
si presume, senza che occorra la dimostrazione, l'intento speculativo
di tutte le partite attive riportate in bilancio, anche se costituite
da plusvalenze o sopravvenienze attive dei beni facenti parte del
capitale dell'impresa stessa, mentre per le altre imprese, definite
diverse dal secondo comma, tale presunzione è limitata alle attività
afferenti all'esercizio dell'impresa stessa.
Ciò in quanto, come è chiarito:
a) nella relazione Tremelloni al Senato: "Trattandosi di soggetti
creati a scopo di lucro, con precisa indicazione nella legge o nel loro
statuto, di tale scopo e della relativa attività diretta a conseguirlo
non è possibile distinguere tra le diverse operazioni da esse
compiute, in quanto tutte vengono caratterizzate da quello scopo e
rientrano in quella attività";
b) nella relazione Valsecchi alla Camera: "Per le società e per
gli enti, tenuto presente lo scopo di lucro per il quale sono creati,
tutte le plusvalenze concorrono indistintamente a formare il reddito
imponibile mobiliare".
Ma, appunto da queste motivazioni emerge chiarissimo il concetto
che il termine "imprenditori" usato nel secondo comma dell'art. 20 del
t.u. si riferisce anche alle società ed enti tassabili in base a
bilancio e che non questa forma di tassabilità, ma l'esercizio di una
attività imprenditoriale - caratterizzata dallo scopo di lucro -
costituisce il fondamento giuridico della presunzione che per esse le
plusvalenze o le sopravvenienze attive vanno comprese nell'accertamento
del reddito imponibile.
Il che, poi, trova conferma nell'art. 8 del t.u. che, dopo avere
indicati i soggetti tassabili in base a bilancio e dopo avervi compresi
- alla lettera c del terzo comma - "le altre persone giuridiche
costituite nel territorio dello Stato tenute per legge o per statuto
alla formazione del bilancio o del rendiconto", nell'ultimo comma
chiarisce "ove non sia diversamente disposto, le norme del testo unico
che fanno riferimento alle imprese commerciali si applicano anche ai
soggetti indicati dai commi terzo e quarto che esercitano attività
commerciali".
Ed alla stregua di queste considerazioni va interpretato l'art. 100
del t.u. al quale fa richiamo il secondo comma dell'art. 81 dello
stesso t.u., che definisce i presupposti dell'imposta.
È vero che tale articolo fa anche richiamo all'art. 106, il che
condurrebbe ad adottare, per quanto lo riguarda, lo stesso criterio
interpretativo adottato per l'art. 100.
Ma non può non ammettersi che la formulazione del primo comma è
tale da far ritenere che i compilatori del t.u. abbiano interpretato
l'art. 20 della legge n. 1 del 1956 - nonostante le considerazioni che
precedono - nel senso che qualunque sia la natura della società o ente
tassabile in base a bilancio, si presume sempre che le plusvalenze o
sopravvenienze attive, anche per il solo fatto che siano state iscritte
in bilancio, debbano far parte del reddito imponibile.
Tutto ciò senza tener conto, tra l'altro, che l'imposta alla quale
tale imponibile andava assoggettato era quella di ricchezza mobile,
cat. B, che ai sensi dell'art. 85 del t.u. si applicava "ai redditi
alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro,
come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero da
attività commerciali ai sensi dell'art. 2195 del codice civile o da
operazioni speculative anche isolate".
Ed è naturale, poi, il considerare che, con palese contraddizione,
nel secondo comma dello stesso art. 106, si disponga, È poi, che per i
soggetti di cui all'art. 104 - ossia per i soggetti che pur non
essendovi tenuti chiedono la tassazione in base a bilancio - la
disposizione del primo comma "si applica soltanto alle plusvalenze dei
beni relativi all'impresa ed alle sopravvenienze conseguite
nell'esercizio di essa" ammettendo, così, che non l'assoggettamento
alla tassazione in base a bilancio, ma la derivazione da attività
imprenditoriali è il presupposto della imposizione.
Né si opponga il principio ubi voluit dixit, perché appunto nel
non aver avvertito che l'art. 20, così com'è formulato, non può
riferirsi a società ed enti che non esercitino attività
imprenditoriali, sta l'errore che ha indotto i compilatori del testo
unico ad una evidente innovazione, che esorbita dalla delega di cui
all'art. 63 della legge n. 1 del 1956 e che incide in modo negativo su
quell'armonico coordinamento delle norme preesistenti che con tale
delega si voleva raggiungere.
Non può sfuggire, infatti, che nelle leggi n. 25 del 1951 e n. 1
del 1956 già si profila, sia pure in embrione, quel concetto di
reddito di impresa che, in sostituzione dell'ormai soppresso reddito di
ricchezza mobile di cat. B, è, secondo i decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e 598, presupposto,
rispettivamente sia dell'imposta sui redditi delle persone fisiche sia
di quella sul reddito delle persone giuridiche.
Ed è, al riguardo, assai significativo il fatto che l'art. 20 del
d.P.R. n. 598 del 1973 esclude la tassabilità delle plusvalenze o
sopravvenienze attive di enti che non esplichino attività
imprenditoriale o commerciale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento
all'articolo 76 della Costituzione, dell'art. 106, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo
unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui prevede la
tassabilità delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti
tassabili in base a bilancio ma non esercenti attività commerciali,
questione proposta dal tribunale di Roma con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte