Sentenza n. 32/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre
1978 dal Tribunale di Lecce nei procedimenti penali riuniti a carico
di Lezzi Antonio ed altri e di Mazzeo Oronzo, iscritta al n. 120 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 108 dell'anno 1979;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza del 30 novembre 1978 il Tribunale di Lecce, premesso
che contro alcuni imputati era stato emesso decreto di citazione per
il reato di peculato; che contro altro imputato era stato emesso un
distinto decreto di citazione per lo stesso reato; che all'udienza
dibattimentale era stata disposta la riunione dei due giudizi per
connessione oggettiva "ai sensi degli artt. 45, n. 1, 4 e 413
c.p.p."; che il difensore degli imputati nei confronti dei quali era
stato emesso il primo decreto di citazione aveva chiesto la
concessione di un termine a difesa per prendere visione degli atti
dell'altro procedimento "della cui esistenza esso difensore non ebbe
conoscenza"; che "il chiesto termine a difesa non può essere
concesso perché previsto esclusivamente nelle ipotesi di cui
all'art. 446 c.p." (rectius, del codice di procedura penale) "in
relazione al precedente articolo 445"; e che, peraltro, i due giudizi
dovevano essere celebrati in unico contesto, essendo stato nel
secondo "acquisito materiale probatorio (in particolare, una perizia
tecnica) di sicura rilevanza ai fini della decisione dell'altro
procedimento"; tutto ciò premesso, ha denunciato, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 413 del codice di procedura penale "nella parte in cui non
prevede la concessione di un termine a difesa in ipotesi di riunione
di giudizi ex art. 45, nn. 1) e 4) c.p.p.".
Secondo il giudice a quo, la mancata previsione legislativa della
"possibilità di concedere un termine a difesa nel caso di riunione
di procedimenti ai sensi dell'art. 413 c.p.p." vulnererebbe
l'indicato precetto costituzionale, perché nelle ipotesi "come
quella per cui è giudizio, nelle quali vi è rilevanza probatoria di
atti acquisiti in un processo, rispetto all'altro e dei quali la
difesa degli imputati inquisiti in quest'ultimo non ha potuto avere
tempestiva conoscenza", sarebbe negata la possibilità di apprestare
gli opportuni mezzi difensivi.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 1979.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Rilevato che nel nostro sistema processuale la concessione del
termine a difesa non è che una forma speciale della sospensione del
dibattimento ex art. 431 del codice di procedura penale, l'Avvocatura
deduce che, rientrando l'ipotesi di specie fra i casi di "assoluta
necessità" previsti da detta norma, il Tribunale avrebbe dovuto
sospendere il dibattimento, "essendo noto che, nella inapplicabilità
di una regola speciale, soccorrono, comunque, i principi generali". Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Lecce, premesso che "nel caso di riunione di
procedimenti ai sensi dell'art. 413 c.p.p." mancherebbe "la
possibilità di concedere un termine" ai difensori "onde prendere
visione degli atti del procedimento" non ancora a loro conoscenza,
denuncia, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, l'art. 413 del codice di procedura penale "nella parte
in cui non prevede un termine a difesa in ipotesi di riunione di
giudizi ex art. 45 nn.1) e 4) c.p.p.", caratterizzate dalla
"rilevanza probatoria di atti, acquisiti in un processo, rispetto
all'altro".
2. - La questione non è fondata.
Già la pretesa di ritrovare nell'ambito dell'art. 413 del codice
di procedura penale la soluzione del problema che preoccupa il
giudice a quo appare decisamente fuor di luogo.
Trattandosi di una disposizione dettata con specifico riguardo
all'intera fase degli atti predibattimentali, come chiaramente emerge
sia dalla sua collocazione nel titolo dedicato agli "atti preliminari
al giudizio" sia dall'inciso "prima del dibattimento" posto
all'inizio della sua formulazione, l'art. 413 mal si presterebbe a
contenere la previsione di un termine collegato al succedersi delle
udienze dibattimentali. Tanto più che la sovente lunga durata della
fase predibattimentale lascia largo spazio all'eventualità che la
riunione venga ordinata anche ben prima dell'udienza fissata per
l'apertura del dibattimento, così da consentire ai difensori di
esaminare in cancelleria, grazie al consueto, normale deposito
previsto dall'art. 410, secondo comma, del codice di procedura
penale, tutti gli atti ed i documenti dei procedimenti riuniti.
3. - Pure l'argomentazione centrale dell'ordinanza di rimessione,
ravvisabile là dove si afferma che il termine a difesa "non può
essere concesso perché previsto esclusivamente nelle ipotesi di cui
all'articolo 446 c.p.p. in relazione al precedente articolo 445"
(nelle ipotesi, cioè, di supplementare contestazione all'imputato di
un reato concorrente o della continuazione di reato o di una
circostanza aggravante diversa dalla recidiva), trova aperta
smentita, e per più di una ragione.
In primo luogo, non è esatto che l'art. 446 sia l'unica
disposizione del codice di procedura penale preordinata alla
concessione di un termine a difesa. Il fatto che si tratti della sola
disposizione recante una rubrica espressamente intitolata alla
"concessione di un termine per la difesa" nulla toglie all'analoga
portata di altre disposizioni che, allo stesso modo dell'art. 446,
parlano di "termine per preparare la difesa" (art. 130, terzo comma;
art. 130, quarto comma; art. 503, terzo comma) o, assai similmente,
di "termine per la difesa" (art. 188, secondo comma) o di "termine
per provvedere alla difesa" (art. 505, quinto comma). Particolarmente
significativi i due commi dell'art. 130, in quanto dettati in
relazione ad ipotesi di nomina di un "nuovo difensore" all'imputato
nel dibattimento.
In secondo luogo, l'art. 446 non può dirsi richiamato del tutto
a proposito nel contesto di un discorso, come quello del Tribunale di
Lecce, soltanto preoccupato di veder riconosciuta al giudice la
"possibilità" di concedere una dilazione a fini di giustizia nel
caso di riunione fra più giudizi intervenuta all'udienza
dibattimentale: l'art. 446, e così pure gli analoghi artt. 130,
terzo e quarto comma, 188, secondo comma, 503, terzo comma, e 505,
quinto comma, vanno al di là della previsione di una mera
possibilità per il giudice, riconoscendo all'imputato addirittura il
diritto ad un termine (che è, poi, il termine a difesa propriamente
detto), così da vincolare il giudice - presidente o collegio e
pretore, a seconda dei casi - allorché gliene sia fatta richiesta
dagli interessati, salva sempre la sua discrezionalità nella
determinazione della misura.
4. - Ciò chiarito, si può anche convenire con l'Avvocatura
Generale dello Stato, quando, nell'atto di intervento per il
Presidente del Consiglio dei ministri, asserisce che la concessione
di un termine ai sensi dell'art. 446 del codice di procedura penale
"non è altro che una forma speciale di quella sospensione del
dibattimento che è prevista in forma generale nell'art. 431 c.p.p.",
cui il secondo comma del medesimo espressamente rimanda, allo stesso
modo, del resto, di quanto fa l'art. 130, terzo comma.
Più precisamente, la specialità dell'art. 446, come delle
analoghe disposizioni sopra ricordate, giustificata dalle particolari
situazioni di volta in volta prese in considerazione, emerge dal
raffronto con il secondo comma dell'art. 431 ("Il presidente o il
pretore può sospendere il dibattimento per uno o più intervalli
soltanto a cagione di assoluta
necessità e per un termine massimo che, computate tutte le
dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi") e
consiste - a parte l'entità del termine concedibile (v. pure la
sentenza n. 11 del 1971) - nel già evidenziato carattere vincolante
della richiesta avanzata dal soggetto interessato, salvo a verificare
se, in assenza di essa, il giudice possa egualmente avvalersi del
disposto dell'art. 431.
5. - Comunque sia dei rapporti con l'art. 446 e disposizioni
similari, la portata generale dell'art. 431, secondo comma, del
codice di procedura penale, nel senso di consentire la sospensione
del dibattimento qualora se ne ravvisi l'assoluta necessità" - a
meno che ricorrano gli estremi per un rinvio del dibattimento a nuovo
ruolo (art. 432) o addirittura per una sospensione del procedimento
(artt. 18, 19, 20, 88, 89, 217, secondo comma, 458, terzo comma) -
trova decisiva conferma in quelle altre prescrizioni particolari di
cui il legislatore si è avvalso per escludere, in presenza di
determinate situazioni, qualsiasi forma di sospensione o di rinvio
del dibattimento (artt. 102, secondo comma, 111, terzo comma, 127,
secondo comma, 132, 443, secondo comma, 452, terzo comma, 496,
secondo comma, quarto periodo, 501, secondo comma).
6. - Poiché nessuna previsione specifica risulta dettata per
l'ipotesi in cui all'udienza dibattimentale venga disposta la
riunione di due o più giudizi, non vi è alcun motivo per negare in
casi del genere l'applicabilità dell'art. 431, secondo comma, del
codice di procedura penale. Il Tribunale di Lecce avrebbe, quindi,
senz'altro avuto la possibilità di sospendere il già disposto
dibattimento, fissando una nuova udienza nel termine ritenuto più
idoneo a fronteggiare le necessità difensive conseguenti all'appena
ordinata riunione dei due procedimenti sottoposti al suo giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 413 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte