Sentenza n. 32/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8Proprieta coltivatrice
- art. 7legge 817/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, della
legge 26 maggio 1965, n. 590 ("Disposizioni per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice") e 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817
("Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo
sviluppo della proprietà coltivatrice"), promosso con ordinanza
emessa il 18 aprile 1989 dalla Corte d'appello di Venezia nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Pavanello Lucia ved. Schiavo
e Ortica Wally ed altri, iscritta al n. 405 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Ortica Wally;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Alberto Borella per Ortica Wally;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Chiamata ad applicare nel giudizio di rinvio il principio di
diritto, enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui "fuori
dalle ipotesi contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art. 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590, in caso di trasferimento a titolo
oneroso della propria quota da parte del proprietario di quota
indivisa del fondo rustico non spetta al comproprietario il diritto
di prelazione", la Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 18
aprile 1989, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 44
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
citato art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 7 della legge
14 agosto 1971, n. 817 "nella parte in cui non attribuiscono il
diritto di prelazione e di riscatto anche al comproprietario di quota
indivisa di un fondo, oggetto di comunione volontaria, che coltivi
direttamente una parte individuata del fondo stesso".
Secondo il giudice a quo la disparità di trattamento, che
nell'ipotesi di comunione volontaria è riservata dalle norme
denunciate, così come interpretate nella sentenza di rinvio, al
comproprietario coltivatore di una parte individuata del fondo
comune, rispetto al coltivatore diretto di un fondo confinante, non
sarebbe giustificata né da una sostanziale differenza delle
rispettive posizioni soggettive, ché anzi il primo avrebbe titoli
maggiori del secondo al riconoscimento del diritto di prelazione, né
da una diversità di ratio in relazione agli obiettivi di politica
fondiaria ai quali è preordinato l'istituto della prelazione
agraria.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte
alienante eccependo in principalità l'inammissibilità, in subordine
l'infondatezza della questione.
L'inammissibilità è affermata sia sul riflesso che al giudice
sarebbe preclusa la promozione di incidenti di costituzionalità in
contrasto col principio di diritto enunciato dalla Cassazione, al
quale è tenuto ad uniformarsi, sia sul riflesso che nella specie non
sarebbe stata dimostrata la qualità di coltivatore diretto del
comproprietario che pretende di riscattare la quota di fondo
alienata.
Nel merito si sostiene l'infondatezza della questione facendo
osservare anzitutto la diversità di ratio delle ipotesi di
prelazione legale previste dalle norme impugnate e il loro carattere
di norme di stretta interpretazione, in quanto limitatrici del
diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost., in secondo luogo
la differenza sostanziale tra la comunione volontaria di un fondo,
della quale si tratta nella specie, e l'ipotesi, contemplata nel
terzo comma dell'art. 8 citato, di comunione ereditaria tra i membri
della famiglia coltivatrice insediata sul fondo.
D'altro lato, l'alienazione di una quota indivisa del fondo, in
quanto lascia immutata la comunione del diritto di proprietà, non è
nemmeno assimilabile all'ipotesi di fondi contigui, di cui uno venga
alienato, alla quale l'art. 7 della legge n. 817 del 1971, ha esteso
il diritto di prelazione. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Venezia dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione,
dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 7 della legge n.
817 del 1971 "nella parte in cui non attribuiscono il diritto di
prelazione e di riscatto anche al comproprietario di quota indivisa
di un fondo, oggetto di comunione volontaria, che coltivi
direttamente una parte individuata del fondo stesso".
Vanno preliminarmente disattese due eccezioni di inammissibilità
opposte dall'appellante in riassunzione. La prima riprende la tesi
contraria all'ammissibilità della questione di costituzionalità
sollevata dal giudice di rinvio contro il principio di diritto
enunciato dalla Corte di cassazione, al quale è vincolato. Gli
argomenti addotti non sono però tali da scalfire la tesi favorevole
all'ammissibilità, seguita dalla giurisprudenza costante di questa
Corte (cfr. sentenze nn. 138 del 1977, 11 del 1981, 21 del 1982, 2 e
345 del 1987).
Sotto un altro profilo l'inammissibilità è eccepita sul riflesso
che la questione è basata sul presupposto che il comproprietario, il
quale pretende il riscatto della quota alienata, sia coltivatore
diretto di una parte individuata del fondo, mentre di tale fatto non
sarebbe stata ancora acquisita la prova. Sotto questo profilo
l'eccezione coinvolge la valutazione del materiale probatorio di
causa, per la quale è competente esclusivamente il giudice a quo.
2. - La questione non è fondata.
Le norme impugnate non violano il principio di eguaglianza perché
la situazione del comproprietario di un fondo, nel caso in cui un
altro partecipante alla comunione alieni la propria quota, non è
paragonabile a nessuna delle posizioni considerate dalla legge come
titolo del diritto di prelazione. Non, evidentemente, alla posizione
dell'affittuario, del mezzadro o colono contemplati nel primo comma
dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, o del coerede
dell'alienante, membro della famiglia coltivatrice insediata sul
fondo, contemplato nel terzo comma; ma neppure alla posizione del
coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi
offerti in vendita, al quale il diritto di prelazione è stato esteso
dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, perché la contiguità è un
concetto spaziale inapplicabile alle quote pro indiviso (ideali) di
un fondo in comunione tra più persone, la quota essendo la misura,
non l'oggetto, del diritto di ciascuna sul fondo.
3. - Nemmeno è violato il principio di razionalità, rapportato
alle varie ragioni che, nell'ambito delle finalità indicate
dall'art. 44 Cost., giustificano volta a volta il diritto di
prelazione nelle tre ipotesi testé ricordate. Nel caso di cui si
controverte non ricorre la ratio sottesa all'art. 8, primo comma,
della legge n. 590 del 1965, che mira a far coincidere la titolarità
dell'impresa agricola con la titolarità della proprietà del fondo,
e quindi inerisce ai rapporti di affitto a coltivatore diretto, di
mezzadria e di colonia, mentre è estranea ai rapporti tra
proprietari. Non ricorre la ratio sottesa al terzo comma dell'art. 8,
il quale tutela l'interesse dei coeredi dell'alienante a evitare
l'ingerenza di un estraneo nella conduzione familiare del fondo.
Non ricorre infine la ratio sottostante all'ipotesi aggiunta
dall'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge n. 817 del 1971, intesa
a favorire la ricomposizione fondiaria mediante l'accorpamento di
terreni limitrofi. Nella specie si tratta, invece, di unico fondo in
comproprietà: l'alienazione della quota di un partecipante non
scioglie la comunione, non produce un frazionamento del fondo,
difronte al quale possa prospettarsi un interesse alla
ricomposizione. L'alienazione lascia immutata la condizione giuridica
del fondo, che è quella di un fondo indiviso, onde si tratta di
impedire, in ossequio alla direttiva costituzionale di razionale
sfruttamento del suolo, che la divisione ne pregiudichi la funzione
economica. A tale esigenza provvedono gli artt. 720 e 1114 cod. civ.
vietando la divisione in natura delle cose non comodamente
divisibili.
4. - Non solo manca una ragione che, ai sensi dell'art. 44 Cost.,
possa giustificare l'imposizione al diritto di libera disponibilità
della quota (art. 1103 cod. civ.), garantito dall'art. 42 Cost., del
limite proposto dal giudice remittente, ma il diniego al
comproprietario del diritto di prelazione nel caso oggetto del
giudizio a quo ha una specifica ragion d'essere nell'art. 714 cod.
civ., richiamato dall'art. 1116 per la divisione delle cose comuni.
In questo caso il diritto di prelazione frustrerebbe la norma
citata del codice civile, secondo cui per sottrarre alla comunione, e
quindi alla divisione, una parte individuata del fondo comune non
basta che un partecipante l'abbia goduta separatamente, ma occorre
che l'abbia usucapita. Fino a quando non sia intervenuta l'usucapione
per effetto del possesso esclusivo, il godimento separato di una
parte concreta del fondo è giuridicamente irrilevante, e quindi non
è idoneo ad attribuire al fruitore la qualità di coltivatore
diretto, che è un presupposto essenziale della prelazione agraria.
Il godimento separato non dà diritto, in sede di divisione,
all'inclusione della parte individuata nel proprio lotto: in via di
estrazione a sorte, se le porzioni sono eguali, o in via di
attribuzione ad opera del giudice se sono diseguali, essa potrà
trovarsi nel lotto assegnato a un altro condividente. Concedere il
diritto di prelazione nell'ipotesi in esame significherebbe
consentire al comproprietario di far cessare la comunione,
acquistando la proprietà del fondo intero, senza sottostare alla
regola della divisione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ("Disposizioni per lo
sviluppo della proprietà coltivatrice") e dell'art. 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817 ("Disposizioni per il rifinanziamento delle
provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice"),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dalla
Corte di Appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte