Sentenza n. 32/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/02/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 386/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi primo
e secondo, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 aprile 1991 dal Pretore di Perugia -
Sezione distaccata di Assisi nel procedimento penale a carico di
Casagrande Cuppoloni Gianfranco iscritta al n. 445 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 14 giugno 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Alessandria nel
procedimento penale a carico di Maldini Rodolfo iscritta al n. 548
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza del 27 aprile 1991 il Pretore di Perugia, sezione
distaccata di Assisi - nel corso del giudizio di opposizione al
decreto penale di condanna emesso nei confronti di Casagrande
Cuppoloni Gianfranco per l'emissione di assegni bancari senza
copertura - ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1
e 2 co., della legge 15 dicembre 1990, n. 386, norma che - per i
reati di emissione di assegni senza copertura commessi prima della
data di entrata in vigore della legge medesima - prevede la
sospensione del procedimento penale e l'improcedibilità dell'azione
penale in caso di pagamento degli assegni, degli interessi, della
penale e delle spese per il protesto, ove effettuato entro 90 giorni
da tale data.
Rileva il giudice rimettente che l'imputato, in quanto dichiarato
fallito, non può giovarsi della particolare disciplina transitoria
introdotta dall'art. 11 cit., non avendo egli la possibilità di
effettuare i pagamenti suddetti (e quindi di beneficiare della causa
di improcedibilità del reato) in quanto non "in bonis"; né tali
pagamenti potrebbero essere autorizzati dall'autorità vigilante
perché sarebbe alterata la "par condicio creditorum". Pertanto
l'imputato, proprio per la sua condizione personale di fallito,
risulterebbe irragionevolmente discriminato, soprattutto nell'ipotesi
in cui la procedura fallimentare si concludesse con il
soddisfacimento dei creditori, giacché in tal caso egli non avrebbe
potuto evitare una condanna penale e nello stesso tempo avrebbe
pagato il suo debito con gli accessori. Vi sarebbe inoltre violazione
del diritto di difesa perché l'imputato vedrebbe preclusa, sotto
tale profilo, la possibilità di far valere compiutamente le sue
ragioni.
La censura di incostituzionalità investe sia il primo comma
dell'art. 11 cit. (nella parte in cui non prevede che per l'imputato
dichiarato fallito il termine di novanta giorni debba decorrere dal
momento della chiusura della procedura fallimentare e quindi dal
rientro "in bonis"), sia il secondo comma (nella parte in cui non
prevede che il periodo di 90 giorni di sospensione del procedimento
penale debba decorrere, per l'imputato dichiarato fallito, anziché
dalla data di entrata in vigore della legge, dalla conclusione della
procedura fallimentare ovvero che lo stesso termine debba essere
sospeso dal momento della dichiarazione di fallimento, successiva
alla data di entrata in vigore della legge, fino all'esaurirsi della
procedura).
2. - Con ordinanza del 14 giugno 1991 il giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Alessandria ha sollevato, con
riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità
costituzionale del medesimo art. 11, 1 e 2 comma, cit. con
argomentazioni in parte analoghe a quelle prospettate nell'ordinanza
del Pretore di Perugia e ritenendo in particolare che il fallito,
durante il periodo di sospensione previsto dalla norma censurata, si
trovi nell'impossibilità di evitare la commissione del reato di
emissione di assegni senza copertura, anche per il timore di
commettere con il pagamento il più grave reato di bancarotta
preferenziale.
3. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione di
costituzionalità perché viene richiesto alla Corte un intervento
addittivo (non già a contenuto obbligato, ma) in una materia che
vede come possibili varie opzioni talché si rientra nell'area della
discrezionalità del legislatore, il quale solo può operare tale
scelta.
Nel merito l'Avvocatura dello Stato sostiene l'infondatezza della
questione atteso che la condizione di fallito rientra nel novero
degli status riconducibili al fatto dell'interessato e non a
situazioni di caso fortuito o di forza maggiore; d'altra parte tale
condizione ha comunque effetti collaterali nell'ambito penale ad
altri fini (applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno,
adempimento dell'obbligazione pecuniaria in relazione al reato di
insolvenza fraudolenta). Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 Cost. (sotto il profilo
della disparità di trattamento) e 24 Cost. (sotto il profilo della
lesione del diritto di difesa) - dell'art. 11, 1 comma, legge 15
dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni
bancari) nella parte in cui non prevede che il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (termine
entro il quale - in regime di disciplina transitoria - il pagamento
dell'assegno e degli accessori comporta l'improcedibilità
dell'azione penale) non decorra - in caso di intervenuta
dichiarazione di fallimento dell'imputato - dal momento di chiusura
della procedura e quindi dal rientro "in bonis" del fallito.
Analoga censura di sospetta illegittimità costituzionale - in
riferimento agli stessi parametri - ha investito l'art. 11, 2 comma,
della medesima legge n. 386 del 1990 nella parte in cui non prevede
che il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa (termine fino al quale - in regime di disciplina
transitoria - il procedimento penale è sospeso) non decorra - in
caso di intervenuta dichiarazione di fallimento dell'imputato - dal
momento di chiusura della procedura e quindi dal rientro "in bonis"
del fallito.
2. - La legge 15 dicembre 1990 n. 386 ha introdotto la nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari prevedendo in
particolare (all'art. 2) come ipotesi delittuosa il fatto
dell'emissione di assegno senza copertura, che, presentato in tempo
utile, non venga pagato in tutto od in parte per difetto della
provvista. Nel nuovo regime quindi il mancato pagamento dell'assegno
viene ad integrare la fattispecie penale, mentre ne era fuori alla
stregua della precedente disciplina dettata dall'art. 116 R.D. 21
dicembre 1933 n. 1736, come modificato dall'art. 139 della legge 24
novembre 1981 n. 689.
Un'ulteriore innovazione introdotta dalla cit. legge n. 386 del
1990 è poi rappresentata dalla previsione di una speciale condizione
di procedibilità, disciplinata dall'art. 8, norma che contempla che
l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano
decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione del titolo e sempre che entro tale termine non sia
stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli
interessi, della penale e delle spese per il protesto (o per la
constatazione equivalente).
Per raccordare tale nuovo regime, così caratterizzato, alla
precedente disciplina, il successivo art. 11 prevede una particolare
disposizione transitoria che introduce un'analoga causa di
improcedibilità per i reati commessi prima della data di entrata in
vigore della cit. legge n. 386. L'art. 11 infatti contempla che per
tali reati non si procede se l'imputato effettua, entro novanta
giorni (e non già sessanta come secondo la disciplina a regime), il
pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese
per il protesto (o per la constatazione equivalente);
conseguentemente prevede che per lo stesso termine di novanta giorni
il procedimento penale sia sospeso.
3. - Questo essendo il quadro normativo di riferimento, va
ulteriormente puntualizzato che le censure di illegittimità
costituzionale, mosse nelle ordinanze dei giudici remittenti,
attengono entrambe a reati commessi prima della data di entrata in
vigore della legge n. 386 cit.; tale è infatti il presupposto di
applicabilità della disposizione transitoria contenuta nell'art. 11,
che altrimenti non verrebbe in rilievo. Si appalesa quindi
inconferente la prospettazione di possibile disparità di
trattamento, contenuta nell'ordinanza del g.i.p. presso il Pretore di
Alessandria, sotto il profilo che il fallito si troverebbe
nell'impossibilità di evitare la commissione del reato di emissione
di assegni a vuoto nella nuova formulazione di cui all'art. 2 della
legge n. 386 cit., temendo la commissione del più grave reato di
bancarotta preferenziale. Infatti il nuovo reato di cui all'art. 2
cit. non può che riguardare fatti successivi all'entrata in vigore
della legge stessa (in ragione dell'irretroattività di tale
disposizione in quanto norma penale) e quindi non viene affatto in
rilievo; né nella fattispecie in esame il fallito si trova nella
condizione di commettere o non commettere il reato di emissione di
assegno a vuoto dibattendosi unicamente del regime (transitorio)
della procedibilità dell'azione penale in riferimento a reati già
commessi.
4. - Così circoscritta la questione di costituzionalità, deve
dichiararsene l'inammissibilità - sotto il profilo sia dell'art. 3
Cost. che dell'art. 24 Cost. - perché attinge l'area delle scelte
discrezionali del legislatore.
Le censure mosse dai giudici rimettenti non attengono allo
specifico della disciplina transitoria dettata - per le evidenziate
ragioni di coordinamento - dall'art. 11 cit., ma muovono da
considerazioni di carattere generale sullo stato di indisponibilità
del proprio patrimonio in cui viene a trovarsi il fallito. Ma tale
status spiega effetti riflessi nella sfera penale sotto molteplici
aspetti, incidendo sulla possibilità (che di fatto è preclusa al
fallito) di risarcire il danno per beneficiare dell'attenuante di cui
all'art. 62 n. 6, c.p.; di adempiere, prima della condanna, al fine
di estinguere il reato, l'obbligazione assunta dissimulando il
proprio stato di insolvenza (art. 641 c.p.); di pagare - al medesimo
fine - la frazione della pena dell'ammenda prevista per l'oblazione
(art. 162 c.p.). Né può omettersi di notare che analoga situazione
si riscontra in riferimento alla nuova fattispecie delittuosa
introdotta dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990, cit., atteso che
chi abbia emesso un assegno bancario senza copertura e
successivamente sia dichiarato fallito, non può ripristinare la
provvista affinché l'assegno, una volta presentato, sia pagato e
conseguentemente non risulti integrata la fattispecie penale.
Quindi sotto variegati aspetti, attinenti tutti alla sussistenza o
alla gravità di un reato, incide lo stato di indisponibilità del
proprio patrimonio in cui versa il fallito.
5. - Mette conto allora evidenziare che, se nel caso della
speciale causa di improcedibilità introdotta dall'art. 11, cit., è
possibile ipotizzare il meccanismo processuale prospettato dai
giudici rimettenti come contenuto di una pronuncia additiva di questa
Corte, per cui la già prevista sospensione del processo penale (per
novanta giorni) si dilaterebbe fino alla data della chiusura della
procedura fallimentare e solo da quella data comincerebbe (o
riprenderebbe) a decorrere il suddetto termine accordato dall'art. 11
per pagare l'assegno ed evitare la (possibile) condanna penale,
analogo meccanismo non è configurabile negli altri casi, talché la
particolare garanzia che conseguirebbe alla valorizzazione (invocata
dai giudici rimettenti) della tutela del fallito agli effetti della
disciplina transitoria in esame non sarebbe riproducibile, né
generalizzabile, e ridonderebbe in inammissibile incongruenza
rispetto agli altri effetti penali riflessi del medesimo status.
Dal che, per altro verso, emerge la possibilità di ipotizzare un
intervento del legislatore a monte, ossia un intervento nella
disciplina stessa della procedura fallimentare, che, in una visione
più organica, dia nuovo assetto alle indirette conseguenze
penalistiche della dichiarazione di fallimento, nella prospettiva di
un diverso bilanciamento - da affidare alla discrezionale valutazione
del legislatore - tra esigenze della par condicio creditorum e tutela
del fallito.
Sicché la soluzione proposta in via additiva dal giudice a quo si
palesa non la unica costituzionalmente obbligata, ma soltanto una
delle possibili, la scelta fra le quali non può non essere riservata
ancora al legislatore.
6. - Né alla dichiarazione di inammissibilità - che si viene a
pronunciare - è di ostacolo la sentenza n. 149 del 1971 di questa
Corte che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
136, primo comma, c.p. nella parte in cui ammetteva, per i reati
commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di
fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva,
prima della chiusura della procedura fallimentare, atteso che la
violazione dell'art. 3 Cost. è stata ravvisata (non già in generale
nell'autonoma valutazione dei riflessi penalistici dello stato di
incapacità in cui versa il fallito per il fatto di non poter
disporre dei propri beni, ma) nell'illegittima equiparazione tra la
situazione di insolvibilità, che dà luogo alla conversione della
pena pecuniaria, e quella di insolvenza (condizione questa
contingente e, talvolta, provvisoria), in cui viene a trovarsi il
fallito (equiparazione peraltro non più presente nella nuova
disciplina della conversione della pena, quale introdotta dagli artt.
101 e 106 della legge 24 novembre 1981 n. 689, talché la Corte, con
ordinanza n. 295 del 1987, ha dichiarato la manifesta infondatezza di
analoga questione di costituzionalità, successivamente sollevata,
del medesimo art. 136 c.p., come modificato dall'art. 101 cit.).
L'impossibilità di trarre da tale settoriale comparazione (tra
insolvibilità ed insolvenza) elementi di valutazione a carattere
generale è già stata ritenuta da questa Corte nella sentenza n. 135
del 1976, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 162 c.p. nella parte in cui non consente
all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni
punite con la sola ammenda in ragione della situazione di incapacità
derivante dalla dichiarazione di fallimento.
Al di là quindi di tale settoriale verifica di costituzionalità,
del tutto interna alla specifica disciplina della conversione della
pena pecuniaria, rimane il più generale disegno dei riflessi
penalistici dello status di fallito che è investito dalle ordinanze
dei giudici a quibus e che invece, per le ragioni esposte, rientra
nella sfera di dicrezionalità del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge 15 dicembre 1990 n.
386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, e dal giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura di Alessandria con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte