Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, quarto

comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo

unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e 12 del

decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria

nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento

degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13

maggio 1988, n. 154 e dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con

ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Carla

ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n.

182 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990, la

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sui ricorsi

riuniti proposti da Carla Rossi ed altri contro l'Ufficio del

Registro di Verbania (R.O. n. 182 del 1991), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 42, 53, 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 52, quarto comma, del d.P.R.

26 aprile 1986, n. 131 e 12 del decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70

convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, in

quanto detti articoli non si applicano agli immobili non iscritti in

catasto con attribuzione di rendita catastale e trasferiti in epoca

anteriore al 14 marzo 1988; nonché dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che

non possono far parte delle Commissioni tributarie di primo e di

secondo grado, i funzionari delle intendenze di finanza, delle

prefetture e gli avvocati dello Stato, in riferimento agli artt. 101,

secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; nonché, infine, dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto

articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle

Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche gli

iscritti in uno degli albi indicati dall'art. 30, terzo comma, dello

stesso decreto - nel testo modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981 - in

riferimento agli artt. 97, primo comma, 108, secondo comma, e 3,

primo comma, della Costituzione.

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato quanto alla prima questione che la stessa è stata

già dichiarata manifestamente infondata da ultimo con ordinanza n.

582 del 1989 (cfr. anche n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987) in

riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;

che per quanto riguarda l'art. 42 della Costituzione non risulta

addotta dal giudice specifica motivazione in ordine al profilo sotto

il quale detta norma dovrebbe ritenersi violata;

che del pari le altre due questioni sono state già dichiarate

manifestamente infondate con ordinanza n. 292 del 1990, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo

comma e 108, secondo comma;

che le questioni, pertanto, vanno dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro) e 12 del decreto-legge 14 marzo

1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la

semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili

urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988,

n. 154, nonché dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevate,

in riferimento agli artt. 3, 42, 53, 97, 101, secondo comma, e 108,

secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione Tributaria di

primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte