Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa il 24 aprile 2001 dal Tribunale di Trani

sull'istanza proposta dalla curatela del fallimento di Bombini

Tommaso contro Bombini Sergio ed altra, iscritta al n. 691 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Bombini Sergio ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Olinto Valentini per Bombini Sergio ed altra.

Ritenuto che il Tribunale di Trani ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede un limite

temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del

fallimento principale, per la dichiarazione del fallimento del socio

occulto illimitatamente responsabile di una società di persone;

che il giudice rimettente è investito dell'esame di una

istanza, presentata dal curatore del fallimento di un imprenditore

individuale, con la quale si chiede di dichiarare il fallimento in

estensione della società occulta costituita dal fallito e dai suoi

genitori, e di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili

della stessa;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza della

questione, il giudice a quo osserva che la più recente

giurisprudenza ha ribaltato l'orientamento, un tempo consolidato, pur

se criticato dalla dottrina, secondo il quale gli artt. 10 ed 11

della legge fallimentare si applicano al solo imprenditore

individuale;

che, ricordata la svolta rappresentata dalla sentenza della

Corte n. 66 del 1999 ed il successivo dibattito sulle conseguenze di

tale pronuncia interpretativa di rigetto, il Tribunale di Trani

rileva come con la successiva sentenza n. 319 del 2000 la Corte abbia

definitivamente chiarito le relazioni intercorrenti tra l'art. 10 e

l'art. 147, primo comma, della legge fallimentare;

che secondo il rimettente resterebbe comunque "discriminata

la posizione del socio occulto", per il fallimento del quale non

sussiste alcun limite temporale dal momento che la pronunzia di

incostituzionalità ha riguardato il solo primo comma dell'art. 147

della legge fallimentare e non ha investito anche il secondo comma

della stessa disposizione;

che il giudice rimettente osserva ancora come "non possa

negarsi che l'esigenza di tutela del principio di certezza delle

situazioni giuridiche dovrebbe ispirare anche l'applicazione del

secondo comma dell'art. 147 legge fallimentare", esigenza ancor più

sentita nel caso della estensione del fallimento al socio occulto,

essendo in questo caso minore "o addirittura insussistente" la

necessità di tutelare i creditori nei confronti di un soggetto del

quale neppure conoscono la qualità;

che, secondo il Tribunale di Trani, la posizione del socio

occulto, che non può esternare il suo recesso con le forme legali di

pubblicità e si vede esposto al rischio di una dichiarazione di

fallimento per un tempo illimitato, andrebbe confrontata con quelle

del socio receduto e del socio illimitatamente responsabile di

società di persone trasformata in società di capitali, situazioni

che appaiono diverse tra loro, ma non in modo tale da giustificare

una disparità di trattamento riguardo al termine per la

sottoposizione a fallimento;

che, ad avviso del giudice a quo, la mancanza di un termine

per l'estensione del fallimento al socio occulto, la cui qualità si

sia manifestata ai creditori, al curatore o al pubblico ministero

dopo la dichiarazione del fallimento della società - termine che

dovrebbe decorrere dalla data della prima sentenza di fallimento -

viola l'art. 3 Cost., né sarebbe possibile un'interpretazione

secondo Costituzione della norma impugnata, mancando nella stessa un

qualunque riferimento al momento preciso da cui far decorrere detto

termine;

che secondo il rimettente è assurdo prevedere, per il

fallimento del socio receduto, il termine di un anno dal recesso

dalla società, tenendo al contrario indefinitamente nell'incertezza

il destino del socio occulto, dopo che questi ha perduto ogni

controllo dell'impresa, atteso che "la nettezza della interruzione

del rapporto sociale rappresentata dalla dichiarazione del fallimento

principale combinata con l'intrinseca esigenza di concentrazione

della procedura concorsuale dovrebbero imporre a maggior ragione il

rispetto di un termine perentorio per definire la posizione del

socio";

che secondo il giudice a quo, l'omessa previsione di un

termine entro il quale possa esservi la pronuncia di estensione del

fallimento nei riguardi del socio occulto urta non solo col principio

di eguaglianza, ma anche con l'esigenza di dare certezza alle

situazioni giuridiche e con quella di garantire ai creditori un

accesso certo ed efficiente alla tutela giurisdizionale;

che, sempre ad avviso del Tribunale di Trani, dovendosi

stabilire un termine per l'estensione del fallimento al socio, questo

dovrebbe essere fissato a far data dalla dichiarazione del fallimento

principale;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si sono

costituite le parti nei cui confronti il curatore del fallimento

dell'impresa individuale ha chiesto al Tribunale di Trani la

pronuncia di sentenza ex art. 147, secondo comma, legge fallimentare;

che le parti private, ribadendo una specifica eccezione

sollevata nel corso del giudizio a quo, ritengono che la norma

impugnata dal Tribunale di Trani possa essere interpretata in senso

costituzionalmente legittimo;

che, ad avviso delle parti private, quello previsto

dall'art. 10 legge fallimentare è un termine di decadenza

applicabile in ogni caso e la cessazione per qualsiasi causa

dell'impresa, pubblicizzata nelle forme di legge, costituisce il dies

a quo dal quale esso inizia a decorrere;

che, sempre secondo le parti costituite, una diversa

interpretazione dell'art. 147 impugnato sarebbe incostituzionale, in

quanto si tratterebbe dell'unico caso in cui, nonostante la

cessazione dell'impresa, avvenuta a seguito della dichiarazione di

fallimento, verrebbe dichiarato il fallimento dei soci decorso un

anno dalla prima pronuncia;

che le parti private chiedono, in subordine, che la Corte

dichiari incostituzionale la norma impugnata nel senso indicato dal

tribunale rimettente.

Considerato che il Tribunale di Trani dubita, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 147,

secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della

sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione

di fallimento c.d. in estensione del socio occulto illimitatamente

responsabile;

che secondo il giudice a quo la disposizione impugnata

violerebbe il principio di eguaglianza, poiché determinerebbe una

disparità di trattamento, quanto al termine per la dichiarazione di

fallimento, tra il socio occulto, da un lato, e l'imprenditore

individuale ed il socio palese cessato per qualsiasi causa dalla

società dall'altro, situazioni che, pur non essendo secondo il

Tribunale di Trani identiche, sarebbero fra loro raffrontabili;

che, sempre secondo il Tribunale di Trani, vi sarebbe

violazione della stessa norma costituzionale anche avuto riguardo al

principio di ragionevolezza, stante l'esigenza di dare certezza,

anche per il fallimento in estensione del socio occulto, alle

situazioni giuridiche e di garantire ai creditori un accesso certo ed

efficiente alla tutela giurisdizionale;

che la premessa da cui prende le mosse il giudice rimettente,

in ordine alla ritenuta violazione del principio di eguaglianza,

risulta palesemente erronea, non potendo in alcun modo essere poste a

raffronto, ai fini della applicabilità del termine annuale entro il

quale può essere dichiarato il fallimento personale del socio

illimitatamente responsabile di una società personale, due

situazioni fra loro del tutto diverse quali sono quella del socio

receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel

rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella

del socio occulto di una società irregolare perché non iscritta nel

registro delle imprese o addirittura, come nel caso all'esame del

tribunale rimettente, a sua volta del tutto occulta;

che tutto il nostro sistema normativo, ed in particolare le

disposizioni del libro V del codice civile in tema di responsabilità

personale del socio per le obbligazioni delle società di persone, è

improntato a netta differenza tra società registrate e società

irregolari o occulte, potendo essere opposte ai creditori (salvo che

questi ne abbiano avuto ugualmente conoscenza) solo le vicende,

societarie o personali, regolarmente iscritte nel registro delle

imprese, secondo quanto prescrivono gli artt. 2193 e 2200 cod. civ. e

le altre disposizioni connesse;

che la stessa legge fallimentare, quanto alla ammissione alle

procedure concorsuali, esclude le società irregolari, ed a maggior

ragione quelle occulte, dal concordato preventivo e dalla

amministrazione controllata (artt. 160 e 187 del r.d. n. 267 del

1942);

che le sentenze di questa Corte n. 66 del 1999 e n. 319 del

2000, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice

rimettente, considerano appunto esclusivamente ipotesi nelle quali

sia stata regolarmente cancellata una società dal registro delle

imprese ovvero nelle quali sia regolarmente pubblicizzata la perdita

della qualità di socio illimitatamente responsabile a seguito di

vicende che siano state, a loro volta, debitamente portate a

conoscenza dei terzi nelle forme prescritte;

che altrettanto infondata appare la questione sollevata,

sempre con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione alla violazione

del principio di ragionevolezza;

che, contrariamente a quanto sostiene il rimettente, è

proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche che

consente al legislatore di prevedere una diversa disciplina per le

società ed i soci in regola con le disposizioni sulla pubblicità e

per i soci e le società irregolari, se non occulti, essendo la

mancata registrazione una scelta degli stessi associati, che in tal

modo si espongono, per loro volontà, alle conseguenze di tale loro

opzione;

che, infine, appare del tutto evidente come l'interesse dei

creditori ad avere un accesso certo ed efficiente alla tutela

giurisdizionale stia esattamente in senso contrario a quanto sostiene

il giudice a quo, risultando la possibilità di chiedere il

fallimento di chi ha volutamente occultato la propria qualità di

socio, un mezzo di rafforzamento della garanzia patrimoniale;

che la questione di legittimità costituzionale risulta

perciò manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte