Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.80- bis T.U. 15

giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), in relazione agli artt.

321, 253, 262 e 263 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 16 gennaio 1990 dal G.I.P. presso la Pretura di

Forlì nel procedimento penale a carico di Iacovelli Luciano ed

altra, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie

speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 16 gennaio 1990 il Giudice delle

indagini preliminari presso la Pretura di Forlì sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art.80-bis, comma secondo, del

d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada) in riferimento

all'art. 3, comma primo, della Costituzione;

che, secondo il giudice rimettente, fra i casi regolati dalla

norma denunciata e le fattispecie di sequestro contemplate in via

generale dal nuovo codice di procedura penale vi sarebbe disparità

di trattamento senza alcuna razionale giustificazione;

che, in particolare, lamenta il giudice a quo che, mentre l'art.

321 cod. proc. pen. attribuisce al g.i.p. la competenza a disporre,

su richiesta del p.m., il sequestro preventivo (quale sostanzialmente

appare quello previsto dall'art. 80- bis cod. strad.), quest'ultimo,

invece, obbliga ad attuarlo ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria;

che, a fronte poi della richiesta di restituzione avanzata

dall'interessata, a' sensi dell'art. 262 cod. proc. pen.,

sorgerebbero - secondo l'ordinanza - ulteriori problemi: sia perché

non si giustificherebbe la permanenza di un sequestro che non riveste

gli estremi di cautela probatoria, sia perché in realtà si tratta

di un sequestro preventivo,

che, pertanto, riconosce il giudice essere mancante "del tutto

la materia oggetto di una pronuncia del g.i.p., in relazione ai

termini per i quali è stato sollecitato il suo intervento (art. 263,

comma quarto, cod. proc. pen.)";

che, tuttavia, egli ritiene che sussista la denunciata

disparità di trattamento che giustifica la sollevata questione,

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

chiesto declaratoria d'infondatezza della questione;

Considerato che il sequestro di cui all'art. 80- bis, comma

secondo, cod.strad. possiede essenzialmente natura di carattere

"preventivo", come riconosce l'ordinanza, in quanto mira ad evitare

che la libera disponibilità del veicolo possa aggravare o protrarre

le conseguenze del reato, o comunque agevolare la commissione di

altri reati, proprio come previsto dall'art. 321 cod. proc. pen.;

che la permanenza di tale particolare sequestro nell'ordinamento

si evince peraltro chiaramente ex art. 229 delle Disposizioni di

coordinamento che, disponendo la continuazione dell'osservanza dei

termini più brevi, previsti da leggi o decreti, per la trasmissione

del verbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per

la successiva convalida, implicitamente riconosce la coesistenza dei

sequestri disciplinati da leggi penali diverse dal codice con quelli

contemplati nello stesso codice di procedura penale;

che, d'altra parte, il veicolo sequestrato rappresenta pur

sempre "corpo di reato" ai sensi dell'art. 253, comma secondo cod.

proc. pen. giacché, attraverso il suo illecito affidamento da parte

di uno degli imputati, l'altro ha potuto commettere, mediante esso

mezzo, il reato di guida senza patente;

che, se è vero che, ai termini dell'art. 321, primo comma, cod.

proc. pen., la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro

preventivo appartiene al g.i.p. su richiesta del pubblico ministero,

è pur vero, però, che, per il disposto di cui all'art. 354, secondo

comma, allorquando il pubblico ministero non possa tempestivamente

intervenire (com'è il caso della flagranza del reato), gli ufficiali

di polizia giudiziaria "sequestrano il corpo del reato e le cose ad

esso pertinenti" (ultimo inciso del secondo comma) ed anzi, per il

disposto di cui all'art. 113 delle norme di coordinamento, il

sequestro può essere eseguito anche dagli agenti di polizia

giudiziaria nei casi di particolare necessità ed urgenza;

che, in tal caso, come previsto dall'art. 355, secondo comma,

cod. proc. pen., è proprio il pubblico ministero competente per la

convalida del sequestro, sicché nella specie questa è tutt'altro

che irrilevante, come invece ritiene l'ordinanza;

che conseguentemente non esiste sostanziale incompatibilità o

differenziato trattamento fra l'ipotesi di sequestro prevista

dall'art. 80-bis, comma secondo, cod. strad. e la fattispecie di cui

al combinato disposto degli artt. 321, 354, secondo comma, ultimo

inciso e 355 commi primo e secondo, cod. proc. pen.;

che, avverso la convalida del sequestro da parte del pubblico

ministero, e contro lo stesso decreto di sequestro preventivo emesso

dal giudice, non esiste altro rimedio, ai sensi degli artt. 355,

terzo comma, e 322 cod. proc. pen., se non la richiesta di riesame;

che la legge processuale prevede un unico caso di "revoca" da

parte del g.i.p., allorquando, cioè, risultano mancanti, anche per

fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità del sequestro;

che la parte interessata si è avvalsa, invece, della procedura

ex art. 262 cod. proc. pen., prevista per le restituzioni in caso di

"sequestro a fini di prova", e ciò mentre aveva invano esperito la

richiesta di riesame che il Tribunale aveva respinto;

che, pertanto, il g.i.p. doveva soltanto trarre le conseguenze

da siffatta anomala situazione processuale, anziché sollevare una

questione di legittimità costituzionale che appare manifestamente

destituita di fondamento;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80-bis, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno

1959 n. 393 (Codice della strada) sollevata, in riferimento all'art.

3, comma primo della Costituzione, dal Giudice delle indagini

preliminari presso la Pretura di Forlì con ordinanza 16 gennaio

1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte