Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e

22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della

legge 25 giugno 1999, n. 205) e degli artt. 214, commi 1 e 6, e 216,

comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come

modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507, promossi con ordinanze emesse il 6 febbraio 2001 dal

Giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da Vinaccia Ferdinando

contro la Prefettura di Roma e il 1 marzo 2001 dal Giudice di pace di

Como nel procedimento civile vertente tra NOOR-ZUID TRANS BVBA e il

Ministero dell'interno, iscritte ai nn. 705 e 708 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa il

6 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76

della Costituzione, dell'art. 176, commi 19 e 22 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del

veicolo con il quale è stata commessa la violazione anche quando sia

di proprietà di terzi incolpevoli;

che il rimettente è investito di un giudizio di opposizione

promosso dal proprietario di un veicolo adibito a trasporto merci

avverso il provvedimento di fermo amministrativo del suddetto

veicolo, con il quale era stata commessa da un altro soggetto

conducente violazione del codice della strada per inversione di

marcia in ambito autostradale;

che le disposizioni censurate prevedono per il suddetto

comportamento l'applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria, nonché la sanzione accessoria della sospensione della

patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del

fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi;

che, secondo il giudice a quo, la previsione del fermo

amministrativo del veicolo anche quando esso sia di proprietà di

terzi incolpevoli sarebbe anzitutto in contrasto con l'art. 76 della

Costituzione per eccesso di delega, in quanto dagli artt. 1 e 5,

lettere a) e d), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al

Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al

sistema penale e tributario) sarebbe agevole rilevare che il

legislatore delegante abbia incentrato la sua attenzione sull'autore

degli illeciti, inasprendo tra l'altro l'entità delle somme

richieste per gli illeciti commessi, per cui l'art. 20 del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, introducendo all'art. 176 del

codice della strada la previsione della sanzione accessoria del fermo

amministrativo del veicolo per tre mesi, anche quando tale veicolo

non sia di proprietà dell'autore dell'illecito ma di terzi, avrebbe

disatteso l'intendimento del legislatore delegante;

che, secondo il giudice rimettente, la previsione della

sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo che non

appartenga all'autore della violazione sarebbe altresì lesiva della

libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà del

terzo non trasgressore, nonché del canone della ragionevolezza della

misura sanzionatoria, non potendosi ritenere il proprietario del

mezzo corresponsabile dell'illecito, specie quando l'affidamento di

esso sia stato effettuato con tutte le cautele del caso;

che, secondo il giudice a quo, le norme censurate sarebbero

altresì in contrasto con gli artt. 25, comma 2, 27, comma 1, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto la prevista

sanzione accessoria troverebbe applicazione nei confronti di un

soggetto che non è destinatario di sanzione amministrativa diretta;

che peraltro il rimettente ritiene che, almeno per la

sanzione accessoria, verrebbe messa sullo stesso piano la condotta

del proprietario che affida incautamente macchine agricole ad un

soggetto non munito di patente (artt. 116 e 124, comma 4, del codice

della strada) e la condotta di chi affida a terzi un veicolo con la

previa verifica dell'assenza di elementi ostativi all'affidamento

stesso, essendo in entrambi i casi previsto il fermo amministrativo

del veicolo per tre mesi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe

manifestamente infondata, anzitutto per il fatto che questa Corte si

è già pronunciata sulla legittimità costituzionale delle norme

censurate, rigettando questioni sollevate sulla base di analoghe

argomentazioni (ordinanza n. 58 del 1999; sentenza n. 373 del 1996);

che, inoltre, secondo l'Avvocatura, non spetterebbe alla

Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la

quantificazione delle sanzioni (ordinanza n. 297 del 1998; sentenza

n. 313 del 1995), rientrando nella più ampia discrezionalità del

legislatore la determinazione delle condotte punibili e delle

relative sanzioni;

che, infine, secondo la difesa erariale, la tutela dei

diritti del terzo sarebbe sufficientemente garantita, in un corretto

bilanciamento con gli interessi generali perseguiti dal legislatore

ed in linea con il principio delineato dall'art. 6 della legge n. 689

del 1981, dalla previsione, contenuta nell'art. 214, comma 1-bis,

dello stesso codice della strada e introdotta con il decreto

legislativo n. 507 del 1999, per cui l'applicabilità della sanzione

accessoria del fermo amministrativo è esclusa se la circolazione è

avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo ovvero di

chi ne abbia la legittima disponibilità;

che il Giudice di pace di Como, con ordinanza emessa il 1

marzo 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19,

comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), "nella parte in cui alla violazione della guida senza

patente fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo

amministrativo del veicolo di tre mesi", in riferimento all'art. 3

della Costituzione; dell'art. 214, comma 1, del decreto legislativo

n. 285 del 1992, "nella parte in cui non prevede che l'autoveicolo

sia di proprietà del trasgressore", in relazione all'art. 13 della

Costituzione; dell'art. 214, comma 6, del medesimo decreto

legislativo, "nella parte in cui prevede che, quando contro il

provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata

presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 del medesimo codice, la

restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento

dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso", in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost;

che il suddetto giudice è investito dell'esame del ricorso

presentato dalla proprietaria di un veicolo avverso il provvedimento

di fermo amministrativo del proprio automezzo, guidato da un terzo

sprovvisto di patente perché precedentemente ritiratagli dalla

Polizia Stradale;

che il giudice a quo dubita, anzitutto, della legittimità

costituzionale della previsione contenuta nell'art. 216 comma 6, del

codice della strada, per cui alla violazione relativa alla guida

senza patente consegue anche la sanzione accessoria del fermo

amministrativo, deducendo l'illogicità della stessa in raffronto al

trattamento sanzionatorio meno afflittivo previsto dall'art.128 del

medesimo codice per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di

idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo;

che il rimettente eccepisce pure l'incostituzionalità

dell'art. 214, comma 1, del codice della strada, in quanto la

sanzione accessoria del fermo amministrativo opera anche nell'ipotesi

in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo non trasgressore,

rappresentando una pesante restrizione della libertà del

proprietario e del suo diritto di attendere ai propri bisogni di

lavoro, di spostamento o quant'altro, in violazione dell'art. 13

della Costituzione;

che il giudice a quo censura, infine, l'art. 214, comma 6,

del codice della strada, in quanto, con riferimento all'ipotesi in

cui sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 del

medesimo codice, la previsione per cui la restituzione del veicolo

non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità

giudiziaria che rigetta il ricorso determinerebbe la lesione degli

artt. 3 e 24 della Costituzione, essendo gravemente compromessa

l'azione a difesa dei propri diritti e interessi da una disposizione

punitiva che rappresenta un grave deterrente all'azione stessa;

che, peraltro, la possibile interpretazione che vede inibito

al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la

sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo,

appare al rimettente gravemente lesiva anche perché il procedimento

ordinario non potrebbe attivarsi prima di sessanta giorni, stante la

norma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come

novellato dall'art. 99 del decreto legislativo n. 507 del 1999, che

richiama l'art. 113, comma 2, del codice di procedura civile;

che, secondo il giudice a quo, la decisione sull'opposizione

interverrebbe, quindi, posteriormente alla cessazione del periodo di

tre mesi di fermo amministrativo disposto dall'art. 216 del codice

della strada;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza delle

questioni prospettate dal Giudice di pace di Como;

che in relazione alla asserita particolare afflittività

dell'art. 216, comma 6, del codice della strada, la difesa erariale

rileva che le sanzioni previste non sono sproporzionate a fronte

della condotta particolarmente grave di chi circola abusivamente

durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato;

che, secondo l'Avvocatura, la suddetta questione sarebbe

comunque da ritenersi inammissibile, in quanto già dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte (ordinanza n. 246 del 1998);

che, in riferimento alla mancata previsione nell'art. 214,

comma 1, del codice della strada, della applicazione del fermo

amministrativo del veicolo solo se esso sia di proprietà del

trasgressore, la difesa erariale osserva che la responsabilità del

proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi

alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative

previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione

stradale, un principio di ordine generale che nel caso di fermo

amministrativo trova conferma nell'art. 214, comma 1-bis, del codice

della strada che prevede la immediata restituzione del mezzo solo

quando risulti evidente che la circolazione è avvenuta contro la

volontà del proprietario del veicolo ovvero di chi ne abbia la

legittima disponibilità;

che, peraltro, il riferimento all'art. 13 della Costituzione,

operato dal giudice a quo, non sarebbe secondo l'Avvocatura

pertinente, in quanto riguarda la libertà personale e può essere

invocato per provvedimenti riguardanti la persona fisica e non, come

nella fattispecie, le cose;

che, quanto alla censura relativa all'art. 214, comma 6, la

difesa erariale ritiene non pertinente il riferimento all'art. 24

della Costituzione, in quanto la norma impugnata non elude il diritto

di difendersi e di agire in giudizio, essendo inoltre ingiustificato

il timore che la restituzione del veicolo (nel caso di manifesta

infondatezza dell'accertamento) non possa avvenire prima della

pronuncia del giudice, che non potrebbe essere adito prima di

sessanta giorni dall'accertamento della violazione;

che la difesa erariale richiama l'interpretazione di questa

Corte (sentenze n. 255 e n. 311 del 1994; ordinanza n. 315 e sentenza

n. 437 del 1995), per cui il previo esperimento del ricorso

amministrativo è facoltativo, l'interessato potendosi,

indipendentemente da esso, rivolgersi al giudice, il quale potrà

sospendere l'esecuzione;

che comunque, come sottolineato dalla Avvocatura, l'art. 205

del codice della strada rimanda all'art. 22 della legge n. 689 del

1981, il cui comma 6 prevede che l'opposizione non sospende

l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo

gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.

Considerato che le due ordinanze di rimessione, pur riguardando

diverse norme del codice della strada, hanno tutte ad oggetto profili

attinenti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del

veicolo, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 33 del

2001), la responsabilità del proprietario di un veicolo per le

violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel

sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni

delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di

ordine generale che, nel caso del fermo amministrativo, trova

conferma nell'art. 214, comma 1-bis cod. strada, per cui solo quando

risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro

la volontà del proprietario il mezzo deve essere immediatamente a

questi restituito;

che la tutela dei diritti del terzo è pertanto

sufficientemente garantita, in un corretto bilanciamento con gli

interessi generali perseguiti dal legislatore ed in linea con il

principio delineato dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, dalla

previsione, contenuta nell'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice

della strada, per cui l'applicabilità della sanzione accessoria del

fermo amministrativo è esclusa se la circolazione è avvenuta contro

la volontà del proprietario del veicolo ovvero di chi ne abbia la

legittima disponibilità;

che il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo

amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi,

ha quindi provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle

sanzioni accessorie del codice della strada e dai principi e criteri

direttivi fissati dalla legge di delega 25 giugno 1999, n. 205;

che, pertanto, è manifestamente infondata la questione

sollevata dal Giudice di pace di Roma con riferimento all'art. 176,

commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), come modificato dall'art. 20, comma 2, del

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei

reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1

della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede il

fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la

violazione anche quando sia di proprietà di terzi incolpevoli;

che, analogamente, deve ritenersi manifestamente infondata la

questione sollevata dal Giudice di pace di Como con riferimento

all'art. 214, comma 1, del codice della strada "nella parte in cui

non prevede che l'autoveicolo sia di proprietà del trasgressore";

che, come questa Corte ha costantemente affermato (sentenze

n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995, ordinanze n. 190 del 1997 e n. 33

del 2001), l'individuazione delle condotte punibili e delle relative

sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più

ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte

rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura

delle sanzioni;

che, su queste basi, deve ritenersi manifestamente infondata,

come d'altra parte già dichiarato da questa Corte sia pure prima

della modifica introdotta dall'art. 19, comma 3, del decreto

legislativo n. 507 del 1999, la questione relativa all'art. 216,

comma 6, del codice della strada, che prevede per il caso di guida

senza patente anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo,

prospettata dal Giudice di pace di Como deducendo l'illogicità della

stessa in raffronto al trattamento sanzionatorio meno afflittivo

previsto dall'art. 128 del medesimo codice per chi guidi senza

essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato

temporaneamente inidoneo;

che, infine, la questione sollevata dal Giudice di pace di

Como con riferimento all'art. 214, comma 6, del codice della strada,

è manifestamente infondata in quanto la regola per cui l'opposizione

non sospende l'esecuzione del provvedimento è derogabile dal giudice

che, concorrendo gravi motivi, può disporre diversamente con

ordinanza inoppugnabile, come previsto dall'art. 22 della legge

24 novembre 1981, n. 689;

che quindi le questioni sollevate dai Giudici di pace di Roma

e di Como sono manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76

della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Giudice di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Giudice

di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Giudice di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte