Sentenza n. 324/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 397/1988
- art. 6legge 397/1988
- art. 7legge 397/1988
- art. 8legge 397/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 9
settembre 1988, n.397, convertito con modificazioni in legge 9
novembre 1988, n.475 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento
dei rifiuti industriali), promosso con ricorso della Provincia
autonoma di Trento, notificato il 10 dicembre 1988, depositato in
cancelleria il 20 dicembre 1988 ed iscritto al n. 37 del registro
ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e
l'avv. dello Stato Pier Luigi Ferri per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 10 dicembre 1988 la Provincia
autonoma di Trento ha impugnato gli artt.1, comma quarto, 6, 7 e 8
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante "Disposizioni
urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali",
convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, per
violazione degli artt. 9, 97 e 116 Cost. nonché degli artt. 8 nn. 5,
6 e 17; 9 n. 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione.
Nel ricorso si premette che la Provincia di Trento ha recentemente
proceduto all'emanazione di un "Testo unico delle leggi provinciali
in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" (delibera
Giunta provinciale 9 settembre 1988, n.10050), che nella Parte III
(artt. 63 e ss.) reca la disciplina dello smaltimento dei rifiuti.
Ad avviso della ricorrente, la legge impugnata, sovrapponendosi
alle procedure previste dalla legislazione provinciale, sarebbe
costituzionalmente illegittima in quanto violerebbe la competenza
legislativa primaria della Provincia in materia di urbanistica,
tutela del paesaggio, lavori pubblici di interesse provinciale (art.
8 nn. 5, 6 e 17 del d.P.R. n. 670 del 1972), nonché la competenza
legislativa concorrente in materia di igiene e sanità (art. 9 n. 10
del d.P.R. n. 670 del 1972), competenze da intendersi estese anche
alla disciplina della tutela ambientale.
Aggiunge la ricorrente che, nell'attuazione di tali competenze
statutarie, essa si è data una disciplina completa ed organica tanto
in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (Testo unico
citato, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 9
settembre 1988, n. 10050), quanto in tema di valutazione dell'impatto
ambientale (legge prov. 29 agosto 1988, n. 28), e di lavori pubblici
di interesse provinciale (legge prov. 3 gennaio 1983, n. 2).
In particolare, il Testo unico delle leggi provinciali relative
alla tutela dell'ambiente ha disciplinato esplicitamente lo
smaltimento dei rifiuti, tenendo conto di tutta la disciplina statale
in materia sino al decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito
nella legge 29 ottobre 1987 n. 441. Nel suddetto Testo unico sono
state, infatti, distribuite le competenze in materia di smaltimento
dei rifiuti; è stata dettata la normativa per il piano provinciale
di smaltimento dei rifiuti; sono stati regolati gli aspetti relativi
alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili e di
quelli speciali nonché alle discariche, agli impianti e tecnologie
complesse, alle bonifiche, agli interventi di urgenza. Il sistema è
stato poi completato da una disciplina delle autorizzazioni, delle
garanzie finanziarie e del trasporto, carico e scarico di rifiuti
speciali, tossici e nocivi nonché dalla creazione di un sistema
informativo e dalla previsione di interventi di sensibilizzazione e
di incentivazione.
A questa organica disciplina risulta inoltre collegata la
normazione relativa alla valutazione dell'impatto ambientale
contenuta nella legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, dove si
prevede la sottoposizione a tale valutazione dei vari impianti di
smaltimento, a seconda della loro importanza.
2. - Secondo la Provincia autonoma di Trento il decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397 si sarebbe inserito nell'articolato disegno
della normativa provinciale creando in più punti situazioni di
incompatibilità e di intralcio.
In particolare, con riferimento agli artt. 6, 7 ed 8, la
ricorrente ritiene che o si riconosce che detti articoli non si
applicano alla Provincia di Trento oppure essi sono da considerare
costituzionalmente illegittimi. Al riguardo si esclude che le tre
disposizioni in questione - relative, rispettivamente, alla
accelerazione delle procedure, agli impianti di iniziativa pubblica
ed alla valutazione di compatibilità ambientale - possano contenere
norme di principio, ovvero esprimere un interesse nazionale, ovvero
risultare vincolanti in virtù della funzione di indirizzo e
coordinamento.
Con specifico riferimento alle procedure per la realizzazione e
l'ampliamento degli impianti di smaltimento, previste dall'art. 6, la
Provincia osserva che il Testo unico delle leggi provinciali già
richiamato prevede in materia norme precise (artt. 95, 67, 69 e 84),
di talché nella disposizione impugnata rimarrebbe soltanto, come
previsione ulteriore, il ricorso al Ministro per l'ambiente nel caso
di mancata decisione, cioè un potere assolutamente incompatibile con
l'autonomia provinciale, specie versandosi in materia di competenza
primaria.
Altrettanto vale, sempre secondo la ricorrente, per l'art. 7,
relativo agli impianti di iniziativa pubblica, che verrebbe ad
incidere, senza apportare nessuna novità di principio, sulle materie
già regolate dagli artt. 95 e 96 del Testo unico.
Del tutto illegittima sarebbe poi anche l'applicazione dell'art. 8
alla Provincia di Trento. Detta norma viene ritenuta incongrua e
contraddittoria in quanto, mentre da un lato essa, attraverso il
richiamo all'art. 3 bis del decretolegge n. 361 del 1987, convertito
nella legge n. 441 del 1987, riconosce la competenza regionale (o
provinciale) in tema di valutazione di impatto ambientale per gli
impianti di smaltimento di rifiuti, demandando ad una "conferenza"
regionale (o provinciale) l'istruttoria dei progetti relativi ai
nuovi impianti, dall'altro attribuisce al Ministro dell'ambiente la
valutazione di compatibilità, ipotizzando così la partecipazione,
con funzione decisionale, del Ministro ad un procedimento tutto
interno alla Regione (o alla Provincia).
La Provincia di Trento si sofferma poi sull'art. 1, quarto comma,
dove si prevede, per la riduzione della quantità e pericolosità dei
rifiuti prodotti, per il recupero di materiali e di energia e per la
limitazione dell'uso di materiali non biodegradabili, l'assegnazione
di contributi in conto capitale finalizzati alla promozione, da parte
delle associazioni di categoria di artigiani e di commercianti, di
società di servizi ambientali connessi all'applicazione delle
disposizioni della legge. Ad avviso della ricorrente tale norma, se
applicabile alla Provincia di Trento, sarebbe da considerare
illegittima, non dovendo ritenersi ammissibile che lo Stato
intervenga a finanziare attività svolte in materia di competenza
provinciale. Simile conclusione varrebbe anche per quanto attiene ai
mutui ventennali che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere a Comuni, Province e loro Consorzi, ai sensi dell'art. 7,
comma terzo, del decreto-legge in esame.
Infine, la Provincia ricorrente indirizza le sue censure contro
l'art. 7, comma secondo, dello stesso decreto-legge, secondo cui,
qualora entro il termine di sei mesi dalla definizione del programma
di emergenza di cui all'art. 5 e della localizzazione degli impianti,
la Regione non provveda all'affidamento delle concessioni di
costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente interviene in
via sostitutiva a mezzo di commissario straordinario nominato con
proprio decreto. A giudizio della ricorrente anche questa
disposizione, se applicabile alla Provincia di Trento, violerebbe le
disposizioni costituzionali di riferimento e, soprattutto, non si
uniformerebbe alle direttive enunciate dalla Corte costituzionale in
tema di potere sostitutivo.
A conclusione del suo ricorso la Provincia autonoma di Trento
deduce anche la violazione dell'art. 9 Cost. (in relazione alla più
recente giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto
l'esistenza di una competenza regionale -o provinciale - in materia
di protezione ambientale e paesistica), nonché dell'art. 97 Cost.
(dal momento che la legge impugnata imporrebbe all'amministrazione
provinciale di "disapplicare" la normativa provinciale in materia per
far riferimento alle sole procedure previste negli artt. 6 e 7).
3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nella memoria si evidenzia come la principale finalità perseguita
dalla disciplina di cui è causa sia stata quella di promuovere - in
tempi rapidi - un adeguamento dell'offerta di corretto smaltimento
alla domanda dei produttori di rifiuti.
Per raggiungere questo obiettivo, il decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397 ha introdotto un complesso di misure che, senza
apportare radicali modifiche al regime di trattamento dei rifiuti
risultante dal d.P.R. n. 915 del 1982 (attuativo delle direttive CEE
n. 75/442, 76/402 e 78/319), sono essenzialmente rivolte a potenziare
e migliorare il controllo e l'intervento pubblico, con l'ausilio
temporaneo di iniziative di vera e propria emergenza. In particolare
- sostiene l'Avvocatura - le innovazioni apportate dal decreto-legge
n.397, facendo leva sia sulla responsabilizzazione dei produttori sia
sul concorso dell'iniziativa pubblica, risultano dirette a ridurre la
quantità e la pericolosità dei rifiuti (art. 1); a favorire la
riutilizzazione dei rifiuti sia come fonti di energia sia come
materie prime secondarie, suscettibili di essere impiegate in altri
processi produttivi (artt. 1 e 2); a promuovere la realizzazione di
impianti e di discariche costruite e gestite da imprese pubbliche
(artt. 3, 5 e 7); a favorire il trattamento dei rifiuti ad opera
dello stesso produttore, nonché ad agevolare l'ampliamento degli
impianti di smaltimento già autorizzati (artt. 4 e 6).
Tali azioni sono dalla legge articolate nella forma di "programmi"
(programma per la riduzione ed il recupero dei rifiuti di cui
all'art. 1; programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di
smaltimento di cui all'art. 5), deliberati dal Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro dell'ambiente e degli altri Ministri
interessati: e mentre il primo dei suindicati programmi ha valore di
atto di indirizzo e coordinamento, il secondo è adottato sentite le
Regioni.
Queste attività, secondo l'Avvocatura, si inscriverebbero a pieno
titolo nelle competenze appartenenti allo Stato ai sensi dell'art.
102 del d.P.R. n. 616 del 1977, in particolare per quanto concerne le
voci di cui al n. 3 (rilevazione nazionale di fenomeni di
inquinamento), al n. 5 (programmi di disinquinamento) e al n. 6
(provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica).
Inoltre - sempre secondo l'Avvocatura - la predisposizione e
l'attuazione di questi programmi non potrebbero avere alcun effetto
di intralcio nell'esercizio delle funzioni regionali e provinciali in
tema di smaltimento dei rifiuti, dal momento che il programma per la
riduzione ed il recupero dei rifiuti, costituendo una manovra di base
per alleggerire le difficoltà inerenti al normale trattamento dei
rifiuti secondo la disciplina generale vigente, non potrebbe che
agevolare il normale svolgimento dei compiti di pertinenza delle
Regioni e degli altri enti preposti al settore, mentre il programma
di emergenza dovrebbe solo incidere in diversa misura sulle varie
situazioni regolate dalle discipline regionali e provinciali, a
seconda che gli assetti esistenti siano più o meno soddisfacenti in
rapporto alle esigenze di protezione ambientale.
In forza di queste considerazioni l'Avvocatura ritiene dimostrata
la piena legittimità costituzionale delle norme denunciate dalla
ricorrente. E ciò in quanto gli artt. 1, quarto comma, e 7 del
decreto-legge rappresenterebbero i contenuti operativi dei programmi
statali sovramenzionati, mentre l'art. 6 si inscriverebbe
nell'esigenza di agevolare l'azione degli operatori privati per lo
smaltimento sia all'interno degli stabilimenti produttori sia con
l'ampliamento degli impianti esistenti. Inoltre, l'intervento
sostitutivo dello Stato, reso operante soltanto ad iniziativa del
privato interessato, non interferirebbe con il normale svolgimento
delle competenze regionali o provinciali se non nella misura in cui
l'inerzia o il ritardo degli organi regionali e provinciali può
essere tale da mettere in pericolo il raggiungimento dell'obiettivo
primario di adeguare le strutture di smaltimento alle esigenze della
produzione. Quanto, infine, alla competenza statale stabilita
dall'art. 8 in tema di valutazione di compatibilità ambientale dei
progetti degli impianti di gestione dei rifiuti, essa troverebbe
fondamento in ragioni già convalidate dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 210 del 1987.
L'Avvocatura dello Stato chiede pertanto che il ricorso venga
respinto perché infondato. Considerato in diritto
1. - Formano oggetto d'impugnativa alcune norme del decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, recante "Disposizioni urgenti in materia di
smaltimento dei rifiuti industriali", convertito con modificazioni
nella legge 9 novembre 1988, n. 475.
In particolare, di tale decreto-legge vengono censurati: a) l'art.
1, quarto comma, dove si prevede l'assegnazione, nell'ambito del
programma triennale per la riduzione ed il recupero dei rifiuti, di
contributi in conto capitale diretti a promuovere società di servizi
ambientali per lo smaltimento dei rifiuti industriali; b) l'art. 6,
concernente l'accelerazione delle procedure relative all'approvazione
regionale dei progetti di costruzione ed ampliamento degli impianti
di smaltimento nonché al rinnovo delle autorizzazioni scadute; c)
l'art. 7, dove si disciplina la realizzazione, mediante concessione
di costruzione e di esercizio, degli impianti e delle discariche di
iniziativa pubblica, prevedendosi altresì un potere sostitutivo del
Ministro dell'ambiente nel caso di inattività delle Regioni; d)
l'art. 8, concernente la valutazione di compatibilità ambientale per
i nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani,
speciali, tossici e nocivi.
Ad avviso della Provincia autonoma di Trento la disciplina
espressa da tali norme risulterebbe lesiva degli artt. 9, 97 e 116
Cost. nonché delle competenze legislative ed amministrative
conferite alla stessa Provincia dallo Statuto speciale in materia di
urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici di interesse
provinciale ed igiene e sanità (artt. 8 n. 5, 6 e 17; 9 n. 10 e 16
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione).
La lesione della competenza provinciale - sempre ad avviso della
ricorrente - risulterebbe altresì aggravata dal fatto che, prima
dell'adozione delle norme impugnate, la Provincia di Trento aveva
provveduto ad emanare (con il T.U. approvato dalla Giunta provinciale
di Trento il 9 settembre 1988, n. 10050) una disciplina organica
della materia relativa alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti,
nonché una disciplina in tema di valutazione dell'impatto ambientale
(legge provinciale n. 28 del 29 agosto 1988) e di lavori pubblici di
interesse provinciale (legge provinciale n. 2 del 3 gennaio 1983).
2. - Le questioni sollevate non sono fondate.
Il decreto-legge 9 settembre n. 397 del 1988, convertito con
modificazioni nella legge n. 475 del 1988, ha provveduto ad adottare,
in via di urgenza, alcune disposizioni in tema di smaltimento dei
rifiuti industriali, che hanno in parte modificato la precedente
disciplina - sempre posta in via di urgenza - adottata con la legge
n. 441 del 1987, concernente la conversione del decreto-legge n. 361
del 1987.
Il nuovo intervento, a meno di un anno di distanza dal precedente,
è stato determinato dall'accentuarsi della situazione di emergenza
connessa alle necessità dello smaltimento dei rifiuti industriali
nonché dall'allarme suscitato nell'opinione pubblica dal succedersi
di episodi che hanno concorso sempre più a illuminare la gravità
del problema.
Il decreto-legge n. 397 si è venuto, pertanto, a caratterizzare
come intervento destinato ad affrontare una situazione eccezionale
con mezzi straordinari, al fine di restaurare, entro tempi
ragionevolmente brevi e attraverso il concorso tra iniziativa
pubblica e imprese private, una situazione di normalità nel settore:
e questo anche al fine di ottemperare a precisi doveri imposti in
sede comunitaria (direttive CEE nn. 75/442; 76/403 e 78/319, attuate
mediante il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915). Tali esigenze
affiorano con evidenza particolare nei contenuti e nelle procedure
dei due strumenti di programmazione previsti dal decreto-legge ed
affidati alla competenza del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e degli altri ministri interessati: cioè del
programma triennale (con valore di atto di indirizzo e coordinamento)
per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
nonché per favorire il recupero di materiali o di energia e limitare
l'uso di materiali non biodegradabili (art. 2); e del programma di
emergenza volto ad individuare un sistema integrato di aree di
stoccaggio, di impianti di smaltimento e di discariche in grado di
garantire la copertura del fabbisogno programmato e di fronteggiare
le situazioni più urgenti (art. 5).
La disciplina in esame si collega, quindi, nel suo nucleo
essenziale, ad una esigenza di protezione connessa a valori
costituzionali primari (quali quelli espressi dagli artt. 32 e 9
Cost.) nonché a finalità straordinarie di tutela dell'incolumità
pubblica (quali quelle che il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in sede
di ripartizione delle competenze amministrative concernenti la tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti, ha ritenuto di dover riservare alla
competenza dello Stato: art. 102 n. 6).
3. - Queste premesse consentono di valutare in concreto le singole
censure enunciate nel ricorso.
Va, in primo luogo, affermata la palese infondatezza della
questione prospettata nei confronti del quarto comma dell'art. 1, in
tema di assegnazione di contributi in conto capitale, nel limite
massimo di 20 miliardi, da parte dello Stato. Con tale norma si
rinvia al programma triennale, di cui al primo comma dello stesso
art. 1, la previsione dei "criteri" e delle "modalità" per
l'assegnazione di tali contributi, finalizzati alla promozione di
società di servizi ambientali su iniziativa delle associazioni di
categoria di artigiani e commercianti. Ora - a parte ogni rilievo
circa il carattere preliminare della norma che potrebbe escludere,
allo stato, finanche la presenza di un interesse attuale
all'impugnativa - nessuna lesione della competenza provinciale può
essere configurata in relazione alla previsione di un finanziamento
di tipo straordinario connesso ad un atto di programmazione di
competenza statale, cui la stessa legge ha conferito il valore di
atto di indirizzo e di coordinamento. Per gli stessi motivi va
esclusa anche l'illegittimità della disposizione espressa nell'art.
7, terzo comma, del decreto-legge impugnato, dove si autorizza la
Cassa depositi e prestiti a concedere a comuni, province e loro
consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali
rimborsabili con onere a carico dello Stato ai fini della costruzione
di impianti di smaltimento di iniziativa pubblica: anche in questo
caso, infatti, l'intervento finanziario concerne l'attuazione di un
programma di competenza statale, quale quello relativo
all'adeguamento del sistema di smaltimento, e connotato, per giunta,
nella stessa disciplina, con i caratteri dell'emergenza (art. 7,
primo comma, con riferimento all'art. 5, quinto comma, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397).
4. - Del pari infondate risultano le censure riferite agli artt.
6, 7 e 8 in tema di accelerazione delle procedure, di impianti di
iniziativa pubblica e di valutazione di compatibilità ambientale.
L'art. 6 ha introdotto una disciplina transitoria - limitata nella
sua efficacia al 31 dicembre 1989 - destinata a ridurre i tempi
dell'approvazione da parte delle regioni (o delle province autonome)
dei progetti relativi all'attuazione o all'ampliamento degli impianti
di smaltimento nonché del rinnovo delle autorizzazioni scadute. Tale
disciplina non deroga alle norme procedurali poste dalla provincia
con il richiamato T.U. in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti (approvato dalla Giunta provinciale il 9 settembre
1988), ma si limita a integrare tali norme mediante l'apposizione di
un termine finale per lo svolgimento delle diverse procedure di
approvazione e la successiva possibilità di ricorso al Ministro per
l'ambiente. L'una e l'altra previsione appaiono, pertanto,
giustificate dalla necessità di provvedere, in via transitoria, alla
situazione di emergenza che ha ispirato l'intero decreto-legge di cui
è causa.
L'art. 7 regola la realizzazione da parte delle regioni (o delle
province autonome) degli impianti e delle discariche previsti nel
piano di emergenza di cui all'art. 5, prevedendo l'espletamento di
gare esplorative ed il conseguente affidamento in concessione ad
imprese pubbliche e private della costruzione e dell'esercizio degli
impianti e delle discariche. Anche tale disciplina, in quanto
strettamente collegata all'attuazione concreta del piano di
emergenza, trova la sua giustificazione fondamentale nella situazione
eccezionale maturata nel settore in esame, che ha imposto al
legislatore statale un intervento transitorio e urgente.
In questo quadro ed entro questi limiti risulta, d'altro canto,
giustificato anche il potere d'intervento sostitutivo riconosciuto -
dal secondo comma dell'art. 7 - al Ministro dell'ambiente
nell'ipotesi in cui, entro sei mesi dalla definizione del piano di
emergenza e della localizzazione degli impianti, la regione (o la
provincia autonoma) non abbia provveduto all'affidamento delle
concessioni di costruzione e di esercizio. Tale potere, riferito ad
un organo del Governo centrale, oltre a trovare il suo fondamento
nell'esigenza del rispetto di un termine perentorio fissato dalla
legge ai fini dell'intervento regionale, appare, infatti,
proporzionato alla necessità di far salvo un interesse primario
quale quello connesso alla tempestiva attuazione del piano nazionale
di emergenza (v. sentt. n. 177 del 1988 e n. 101 del 1989).
Va, infine, respinta la censura formulata nei confronti dell'art.
8, che attribuisce al Ministro dell'ambiente la valutazione di
compatibilità con le esigenze ambientali di cui all'art. 3- bis del
decreto-legge n. 361 del 1987, convertito nella legge n. 441 del 1987
- dove la competenza risulta, invece, riferita alla Giunta regionale
-, fatti salvi il procedimento ed i termini temporali fissati dallo
stesso art. 3-bis. La norma si riferisce chiaramente agli impianti di
cui al precedente art. 7 del decreto-legge n. 397 e va, pertanto,
anch'essa inquadrata nel programma di emergenza di cui all'art. 5,
quarto comma, destinato a individuare un sistema integrato di aree di
stoccaggio e di pretrattamento nonché di impianti e discariche
necessari alla copertura del fabbisogno programmato ed a fronteggiare
le situazioni più urgenti. In questo quadro, ispirato ad un'esigenza
di contemperamento dei diversi interessi locali alla protezione
ambientale secondo un'ottica nazionale, la scelta operata dalla norma
- nel ricalcare l'impianto dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.
349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale), anche alla luce dei principi seguiti da questa
Corte con la sentenza n. 210 del 1987 - non merita censura dal
momento che consente, da un lato, la collaborazione tra potere
centrale e poteri locali ai fini dell'istruttoria e dell'approvazione
dei singoli progetti, mentre, dall'altro, non intacca le competenze,
diverse dalla valutazione dell'impatto ambientale, attribuite dalla
legge ai poteri locali in ordine alla realizzazione di tali impianti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, quarto comma, 6, 7 e 8 del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, recante "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento
dei rifiuti", convertito con modificazioni nella legge 9 novembre
1988, n. 475, sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla
Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 9, 97 e 116
Cost. ed agli artt. 8, n. 5, 6 e 17; 9 n. 10 e 16 del d.P.R. 31
agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e
delle relative norme di attuazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte