Sentenza n. 324/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 724/1994
- art. 1legge 335/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5,
lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1, comma 31,
primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), promosso con ordinanza
emessa l'11 febbraio 1998 dalla Corte dei conti sezione
giurisdizionale per la Regione Veneto, sul ricorso proposto da
Trevisan Lucia contro il Provveditorato agli studi di Venezia,
iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 1998;
Visto l'atto di costituzione di Trevisan Lucia;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione
Veneto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui
differisce al 1 gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il
personale collocato a riposo per dimissioni, nonché dell'art. 1,
comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte
in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c).
Secondo il Collegio rimettente, le due disposizioni menzionate
risulterebbero illegittime alla luce dei principi enunciati dalla
giurisprudenza di questa Corte; in particolare, nella sentenza n.
439 del 1994 è stata censurata una norma (introdotta dal d.-l. 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre 1992, n. 438) che differiva al 1 gennaio 1994 la
corresponsione della pensione per il personale della scuola, in
violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché il legislatore
non avrebbe considerato la specifica posizione del personale della
scuola, determinando un'irrazionalità nella legislazione di settore.
Anche la disposizione citata recherebbe lesione all'art. 3, e
sarebbe in contrasto, altresì, con gli artt. 36 e 38 della
Costituzione, perché i dipendenti della scuola che hanno presentato
le dimissioni sono privati dello stipendio e della pensione, l'uno e
l'altra mezzi indispensabili - conclude la Corte dei conti - per
provvedere ai bisogni essenziali della vita.
2. - Ha presentato tardivamente memoria di costituzione la parte
privata. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Veneto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui
differisce al 1 gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il
personale collocato a riposo per dimissioni, nonché dell'art. 1,
comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte
in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c).
Il Collegio rimettente invoca quale precedente la sentenza di
questa Corte n. 439 del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della norma di "blocco" introdotta dal d.-l. 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge
14 novembre 1992, n. 438. Pure in questo caso vi sarebbe violazione
dell'art. 3 della Costituzione, perché il legislatore non avrebbe
considerato la specifica posizione del personale della scuola, dando
luogo a un'incongruenza all'interno della legislazione di settore.
L'irrazionalità già censurata da questa Corte sarebbe ancora più
evidente, nella fattispecie ora in esame, sol che si consideri il
lungo spazio di tempo (sedici mesi) che intercorre fra la data di
cessazione dal servizio e quella della decorrenza del trattamento
pensionistico per il personale di cui alla lettera c), prima
menzionata.
Insieme con l'art. 3, il Collegio rimettente invoca gli articoli 36
e 38 della Costituzione, dal momento che il personale della scuola è
privato, per sedici mesi, dello stipendio e della pensione.
2. - L'ordinanza di rimessione muove dunque dall'assunto che vi sia
stretta analogia fra le norme di "blocco" censurate da questa Corte e
la lettera c) del citato art. 13, sì che varrebbe la medesima ratio
decidendi della sentenza n. 439 del 1994, alla quale è seguita la
sentenza n. 347 del 1997, che riguardava l'art. 13, comma 5, lettera
b), della legge n. 724 del 1994.
Ma siffatta impostazione, a ben vedere, non può essere condivisa.
Le due pronunce richiamate, entrambe d'illegittimità
costituzionale, ricordano che per il comparto della scuola vi è un
regime specifico per l'accettazione delle dimissioni volontarie e il
collocamento a riposo, che decorre dal 1 settembre di ogni anno.
Peculiarità che nelle due norme censurate non era stata valutata; di
modo che l'applicazione del "blocco" - previsto per la generalità
dei dipendenti pubblici - determinava, a danno del personale della
scuola, un vuoto di quattro mesi fra cessazione dal servizio e
corresponsione del trattamento pensionistico.
La disposizione denunciata, malgrado l'apparente similitudine di
formulazione rispetto alla lettera b) dell'art. 13, riguarda invero i
dipendenti che non hanno ancora maturato un'anzianità contributiva,
o di servizio, pari a 31 anni, e pone nei loro confronti una regola
"dissuasiva" di una certa severità: il trattamento pensionistico,
infatti, potrà essere conseguito solo a partire dal 1 gennaio 1997.
Questa misura trova evidente giustificazione nella non elevata
anzianità raggiunta da tali dipendenti, come risulta dal confronto
fra le lettere a), b) e c) dell'art. 13, comma 5, della legge n. 724
del 1994: la lettera a) pone la decorrenza del 1 luglio 1995 per chi
abbia un'anzianità non inferiore a 37 anni; la lettera b) riguarda i
dipendenti con anzianità non inferiore a 31 anni (per costoro vale
il termine del 1 gennaio 1996) e infine con la lettera c), qui in
esame, il dato obiettivo della ridotta anzianità (inferiore ai 31
anni) porta a un più incisivo differimento del trattamento
pensionistico, temperato dalla disposizione di cui al successivo
comma 8, che ammette la revoca delle domande di pensionamento,
ancorché accettate dagli enti di appartenenza.
3. - Non bisogna dimenticare che queste misure, di natura
eccezionale, sono valse a fronteggiare una situazione economica e
finanziaria di notevole gravità e si inseriscono in un quadro
composito di provvedimenti tesi a contenere la spesa pubblica nel
settore della previdenza. Tale finalità di risanamento ha imposto
l'adozione di norme restrittive che hanno inciso sulle aspettative
che erano maturate con riferimento alla legislazione previgente.
Nel caso in esame, l'obiettivo di riequilibrio del bilancio si
coniuga con il chiaro disfavore per il pensionamento volontario di
dipendenti ancora lontani da una significativa anzianità
contributiva; né si può invocare a sostegno del dubbio di
legittimità costituzionale la necessità di garantire la continuità
delle prestazioni durante l'anno scolastico, perché la norma
denunciata opera sulla decorrenza del trattamento pensionistico, al
fine di scoraggiare l'esodo dei più giovani, e non sull'efficacia
delle dimissioni nell'ambito dell'anno scolastico.
Non vale dunque il richiamo alle peculiarità dell'ordinamento
scolastico, nei termini suggeriti dal rimettente, e tanto meno
convince il riferimento agli articoli 36 e 38 della Costituzione,
giacché l'effetto economico negativo subito dagli interessati deriva
da un loro atto volontario, che poteva essere revocato su istanza
degli stessi dipendenti, avendo costoro la facoltà di ritirare la
domanda di pensionamento, ancorché accettata, secondo quanto
disposto dall'art. 13, comma 8, della citata legge n. 724.
La questione deve essere quindi dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n.
724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché
dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n.
335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
regione Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte