Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, e

442, comma 1-bis, codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 22 settembre 2000 dal giudice per le indagini preliminari

del tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di A.W.N. ed

altro, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 settembre 2000 nel corso

di un procedimento penale nei confronti di persone imputate del reato

di cessione illecita di sostanze stupefacenti, il giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Savona ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e

442, comma 1-bis del codice di procedura penale, "nella parte in cui

consentono che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata

sulla base di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente

sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore";

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che

all'udienza preliminare gli imputati avevanoformulato richiesta di

giudizio abbreviato, subordinandola, ai sensi dell'art. 438, comma 5,

codice di procedura penale, all'esame di persone imputate di reato

connesso che avevano reso dichiarazioni accusatorie nel corso delle

indagini preliminari;

che - ammesso il rito alternativo - le persone da esaminare

si erano peraltro avvalse della facoltà di non rispondere;

che, in tale situazione - prosegue l'ordinanza di rimessione

- le dichiarazioni precedentemente rese dagli accusatori avrebbero

dovuto considerarsi comunque utilizzabili ai fini della decisione: la

legge 16 dicembre 1999, n. 479, difatti, nel modificare gli artt. 438

e 442 cod. proc. pen., ha attribuito bensì all'imputato la facoltà

di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad una

integrazione probatoria - e, dunque, di ottenere la formazione in

contraddittorio di alcune delle prove - lasciando espressamente

ferma, tuttavia, anche in tal caso, "l'utilizzabilità ai fini della

prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis", del codice

di rito, e, dunque, di tutti gli atti compiuti nell'ambito delle

indagini preliminari;

che, tanto premesso, il rimettente osserva come l'art. 111

della Costituzione sancisca, al quarto comma, il principio del

contraddittorio nella formazione della prova, consentendo al

legislatore ordinario, con il successivo quinto comma, di stabilire

eccezioni a tale principio in tre ipotesi specificamente indicate,

tra cui quella del consenso dell'imputato;

che, se è indubbio che la richiesta dell'imputato di

definizione del processo allo stato degli atti, ai sensi

dell'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., rientri in tale previsione

di deroga, diversa sarebbe tuttavia l'ipotesi in cui la richiesta

stessa venga subordinata all'esame di taluna delle persone indicate

dall'art. 210 codice di procedura penale, la quale abbia in

precedenza reso dichiarazioni accusatorie;

che in tal caso, difatti, la richiesta di giudizio abbreviato

non potrebbe essere apprezzata come consenso all'utilizzazione di

tutti gli atti, comprese le dichiarazioni di colui che si intende

esaminare: giacché, al contrario - avendo "il legislatore del 1999,

al fine di favorire il ricorso a riti deflattivi - garantito un

contraddittorio pieno, assolutamente compatibile con l'economicità

del rito" - la "condizione" dell'esame dell'accusatore costituirebbe

una "esplicita manifestazione di volontà di "non consenso alla

formazione di quell'elemento di prova senza contraddittorio";

che da ciò conseguirebbe che qualora - come nel caso di

specie - il dichiarante si rifiuti di rispondere, dovrebbe trovare

piena applicazione il disposto della seconda parte del quarto comma

dell'art. 111 Cost., in forza del quale la responsabilità

dell'imputato non può ritenersi provata sulla base di dichiarazioni

rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame

dell'imputato o del suo difensore;

che, in tale prospettiva, risulterebbe altresì compromesso

l'art. 3 Cost., giacché le norme impugnate introdurrebbero una

irragionevole disparità di trattamento, riguardo alla valutazione

delle dichiarazioniprecedentemente rese, a seconda che il rifiuto di

rispondere abbia luogo in dibattimento o nel corso del giudizio

abbreviato;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentatoe difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

declaratoria di infondatezza dellaquestione.

Considerato che il giudice rimettente, nel dubitare della

legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 442, comma

1-bis, codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111,

quarto comma, della Carta, fonda tale dubbio sull'assunto per cui la

richiesta di giudizio abbreviato "condizionata" - ossia subordinata

"ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione"

(nella specie, all'esame di persona imputata di reato connesso che ha

reso dichiarazioni accusatorie nel corso delle indagini preliminari)

- implicherebbe un consenso solo "parziale" dell'imputato

all'utilizzazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero:

tale consenso non si estenderebbe, cioè, agli atti "corrispondenti"

alla prova che l'imputato intende far assumere in contraddittorio

(nella specie, le precedenti dichiarazioni della persona da

esaminare), i quali, pertanto, non potrebbero essere posti a base di

un accertamento di colpevolezza senza violare gli indicati parametri

costituzionali;

che la premessa fondante il quesito di costituzionalità

appare, peraltro, inconciliabile con il disposto dello stesso

art. 438, comma 5, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 27

della legge 16 dicembre 1999, n. 479), il quale - secondo quanto il

rimettente medesimo del resto rimarca - prevede espressamente che,

nel caso di richiesta di giudizio abbreviato "condizionata", resta

comunque ferma l'utilizzabilità a fini di prova "degli atti indicati

nell'art. 442, comma 1-bis", dello stesso codice, e dunque, in

primis, degli atti del fascicolo del pubblico ministero: tanto che,

coerentemente, la norma impugnata parla di "integrazione probatoria",

rimarcando così, anche sul piano terminologico, il carattere

aggiuntivo ("integrazione") - e non già sostitutivo, rispetto agli

atti del predetto fascicolo - della prova che l'imputato intende far

assumere nell'udienza preliminare;

che, a fronte di tale inequivoco dato normativo, è dunque di

tutta evidenza come, nel momento in cui formula richiesta di giudizio

abbreviato, sia pure "condizionata", l'imputato - come

"contropartita" ad una riduzione di pena nel caso di condanna -

accetta l'utilizzabilità, ai fini della decisione di merito,

dell'intero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari

fuori del contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione;

che, in tale ottica, la dedotta violazione dell'art. 111,

quarto comma, della Costituzione si rivela manifestamente

insussistente, posto che - come questa Corte ha già avuto modo di

affermare e come lo stesso giudice a quo, in via generale, non

contesta - il "consenso" all'utilizzazione degli atti di indagine,

insito nella richiesta di giudizio abbreviato, ricade nell'ambito

delle ipotesi di deroga al principio di formazione della prova in

contraddittorio, cui è riferimento nel quinto comma dello stesso

art. 111 della Costituzione (v. sentenza n. 115 del 2001): con

conseguente esclusione di ogni contrasto della disciplina in esame

con i principi del "giusto processo";

che priva di consistenza è, altresì, la denuncia di

violazione dell'art. 3 Cost., stante la paleseeterogeneità - quanto

a presupposti e disciplina - dei due moduli processuali posti a

confronto (rito ordinario, con piene garanzie dibattimentali, e rito

abbreviato, che presuppone la rinuncia dell'imputato alle stesse in

cambio di uno "sconto" di pena in caso di condanna);

che la questione deve essere dichiarata, pertanto,

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 438, comma 5, e 442, comma

1-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dal giudice per

le indagini preliminari del tribunale di Savona con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte