Sentenza n. 329/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1992 · relatore Luigi Mengoni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 15 luglio 1926, n. 1263, di conversione del regio decreto-legge
30 agosto 1925, n. 1621 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri
nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1991 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto
dalle Società "CONDOR" e "FILVEM" contro il Ministero di Grazia e
Giustizia, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione delle Società "CONDOR" e "FILVEM"
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Governo della Repubblica federale di Nigeria;
Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli ed Enrico Vincenzini per le
Società "CONDOR" e "FILVEM" e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dalle società CONDOR e
FILVEM per l'annullamento del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 agosto 1987, che aveva inibito l'esecuzione del
sequestro conservativo già disposto dal Tribunale di Pisa su una
nave appartenente alla Compagnia nazionale di navigazione della
Nigeria, il TAR del Lazio, con ordinanza del 5 giugno 1991 (pervenuta
a questa Corte il 14 febbraio 1992), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto
1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263,
secondo cui non si può procedere ad atti conservativi o esecutivi su
beni appartenenti a uno Stato estero senza l'autorizzazione del
Ministro di grazia e giustizia, sempre che si tratti di uno Stato che
ammette la reciprocità.
La causa che ha dato luogo all'incidente di costituzionalità trae
origine dalla moratoria del debito estero disposta dal Governo della
Repubblica federale della Nigeria. A seguito di tale provvedimento
alcune imprese private nigeriane, che avevano comprato merce varia
dalle imprese italiane ricorrenti, si trovarono nell'impossibilità
di pagare il prezzo. In esecuzione delle direttive contenute in un
piano di ripianamento dei debiti contratti fino al 31 dicembre 1983,
predisposto dal governo nigeriano, la Banca centrale della Nigeria
rilasciò alle società interessate formali promesse di pagamento con
garanzia del governo federale. Non essendo state tali promesse
onorate, le creditrici hanno ottenuto dal Presidente del Tribunale di
Pisa il sequestro conservativo di una nave, ormeggiata in Italia, di
proprietà della Compagnia di Stato nigeriana, sequestro poi
dichiarato inefficace dallo stesso Tribunale in conseguenza del
citato decreto ministeriale, il quale, previa dichiarazione della
sussistenza della condizione di reciprocità ai sensi del d.l. n.
1621 del 1925, ha negato l'autorizzazione del sequestro e inibito il
proseguimento della procedura.
Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola:
a) gli artt. 3 e 24 Cost., perché comprime il diritto di
difesa di un singolo, privandolo della possibilità di realizzare
coattivamente un proprio credito, a tutela di un interesse della
collettività generale, di cui è esponente lo Stato, senza prevedere
alcun indennizzo;
b) l'art. 23 Cost., perché il rifiuto dell'autorizzazione
all'esperimento dell'azione esecutiva si traduce in una prestazione
patrimoniale imposta senza riferimento alla capacità contributiva
dell'onerato;
c) di nuovo, sotto altro profilo, l'art. 24 Cost., perché il
diritto di difesa non viene limitato sulla base di dati
predeterminati per tutti i cittadini nella stessa misura, ma con una
valutazione che può differenziarne il trattamento sulla base di
elementi estranei alla condizione dei singoli, in quanto afferenti ai
rapporti internazionali dello Stato;
d) infine l'art. 41 Cost., perché la restrizione del diritto
di difesa in giudizio nei rapporti commerciali pregiudica la libertà
di iniziativa economica, precludendo agli imprenditori la
possibilità di ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte da
Stati esteri in attività svolte in veste di soggetti privati.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le
società ricorrenti aderendo agli argomenti esposti nell'ordinanza di
rimessione e concludendo per la fondatezza della questione.
In una memoria depositata in prossimità dell'udienza di
discussione esse chiedono in primo luogo che la Corte sollevi
d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma in
esame in riferimento all'art. 10 Cost., non richiamato dal giudice a
quo. Il d.l. n. 1621 del 1925, in quanto copre anche le attività di
Stati esteri estranee alla sfera della loro sovranità, si pone in
contrasto col principio ormai consolidato nel diritto internazionale
che riconosce agli Stati esteri solo un'immunità ristretta, cioè
non estesa alle attività da essi esercitate non iure imperii, ma
iure gestionis.
Con specifico riguardo alle censure dell'ordinanza di rimessione,
le parti private osservano che la tutela cautelare, componente
essenziale del diritto di difesa, non può nella specie essere
subordinata al presupposto dell'esecutività della decisione di
merito, attesa la mancata ratifica, da parte della Nigeria, della
convenzione dell'Aja del 1954 concernente la procedura civile.
Perciò la misura cautelare non può essere negata, essendo l'unico
strumento disponibile per la tutela del diritto di credito, e quindi
della libertà di impresa.
3. - Il Governo della Repubblica federale di Nigeria si è
costituito fuori termine.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che il giudice
remittente ha formulato censure avulse da ogni collegamento con i
fatti oggetto della controversia, prospettando questioni astratte e,
come tali, inammissibili.
Secondo l'Avvocatura, lo Stato della Nigeria è estraneo
all'obbligazione assunta dagli operatori privati nigeriani,
controparti contrattuali delle ditte italiane. Esso non ha mai
assunto la veste di "privato contraente", né è mai entrato con le
ditte interessate in rapporti di natura privatistica, ma ha operato
nei confronti di queste come titolare di una potestà d'impero nel
proprio ordinamento, adottando un provvedimento generale di moratoria
del debito estero. Poiché lo Stato italiano è privo di
giurisdizione in ordine a controversie relative a tale provvedimento,
il sequestro domandato dalle società in causa non potrebbe mai
essere convalidato con l'attribuzione di un titolo esecutivo contro
lo Stato della Nigeria.
A giudizio dell'interveniente, la questione della ricaduta del
danno sul singolo anziché sulla collettività non è posta
correttamente, non potendosi prospettare, in caso di diniego di
autorizzazione della misura cautelare, un pregiudizio irrimediabile
dell'interessato. Comunque il giudizio principale non ha per oggetto
una domanda di indennizzo, la concessione del quale, del resto,
postula la determinazione, nell'ambito di scelte discrezionali del
legislatore, di presupposti e parametri.
Non sono conferenti il richiamo all'art. 41 Cost., in quanto la
disciplina impugnata non attiene alla materia dell'iniziativa
economica, né il richiamo dell'art. 23 Cost., non essendo
ravvisabile nella specie alcuna forma indiretta di prestazione
patrimoniale imposta, e ciò tanto più con riguardo all'inibizione
di un'azione cautelare.
Priva di fondamento appare, infine, l'ultima censura, formalmente
riferita all'art. 24 Cost., ma che sottende nella sostanza una
violazione dell'art. 3, posto che il giudice remittente non contesta
in linea di principio la legittimità di limiti legislativi del
diritto del singolo di agire in giudizio, giustificati da motivi
superiori di interesse generale. Si osserva in proposito che, in
virtù della condizione di reciprocità, tutti i cittadini creditori
di uno Stato estero sono soggetti al requisito dell'autorizzazioneper
potere agire in giudizio, e le relative domande dovranno essere
valutate dal Ministro, in relazione a un dato momento storico, con
criterio uniforme. Considerato in diritto
1. - Il T.A.R. del Lazio mette in dubbio, in riferimento agli
artt. 3, 23, 24 e 41 Cost., la legittimità costituzionale
dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito
nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, secondo cui "non si può
procedere al sequestro o pignoramento e, in genere, ad atti esecutivi
su beni mobili o immobili, navi, crediti, titoli, valori e ogni altra
cosa spettante a uno Stato estero, senza l'autorizzazione del
Ministro di grazia e giustizia", sempre che si tratti di uno Stato
che ammette la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con
decreto del Ministro.
In un passo della motivazione il giudice remittente lamenta che
nella legge denunciata non "sia prevista alcuna forma di ristoro per
il pregiudizio subìto dal destinatario del diniego di
autorizzazione", ma non se ne può argomentare che il petitum
dell'ordinanza, non definito nel dispositivo, miri a una sentenza
dichiarativa di illegittimità costituzionale della legge nella parte
in cui non prevede l'obbligo dello Stato italiano di corrispondere un
congruo indennizzo al creditore cui è stata preclusa la tutela
cautelare o esecutiva del suo diritto. Valutato nel contesto in cui
è inserito, il passo citato non svolge un argomento autonomo (nel
qual caso il giudice non avrebbe mancato di richiamare l'art. 42,
terzo comma, Cost.), bensì ha la funzione di rafforzare
l'argomentazione precedente, volta a dimostrare la violazione dei
principi di eguaglianza e di razionalità in relazione al principio
della tutela giurisdizionale dei diritti: argomentazione che porta
coerentemente a un giudizio di radicale illegittimità costituzionale
della norma impugnata.
2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della
questione sul riflesso che l'obbligazione assunta dalla Repubblica
federale della Nigeria verso le imprese ricorrenti non deriva da un
atto compiuto in veste di privato contraente, ma "da un intervento
diretto ad attuare la moratoria del debito estero nell'esercizio di
poteri sovrani di governo", e come tale sarebbe sottratta alla
giurisdizione italiana.
L'eccezione non può essere accolta. Nella sfera dei poteri
sovrani e di governo dello Stato nigeriano rientrano il provvedimento
di moratoria del debito estero e il piano successivamente predisposto
di ripianamento dei debiti contratti da operatori nigeriani verso
fornitori esteri fino al 31 dicembre 1983. Non rientrano, invece, le
promesse di pagamento che, in esecuzione delle direttive del piano,
sono state rilasciate dalla Banca Centrale della Nigeria e le
garanzie corrispondentemente prestate dal governo nigeriano. Questi
sono atti negoziali posti in essere iure gestionis, e pertanto
soggetti alla giurisdizione italiana.
Nel medesimo senso si è espresso il Tribunale di Francoforte s.M.
con la sentenza 2 dicembre 1975, pronunciata in una causa analoga
contro la Banca centrale della Nigeria (salva la diversa natura dei
beni su cui era stata chiesta la misura cautelare). A ulteriore
conforto può essere richiamata la sez. 3 (3 b) dello State Immunity
Act britannico del 20 luglio 1978, che definisce come "transazioni
commerciali", sottoposte alla giurisdizione del Regno Unito, le
obbligazioni finanziarie assunte da uno Stato estero e le garanzie
prestate per il loro adempimento.
3. - La questione è fondata.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione cautelare ed
esecutiva dello Stato del foro non è un semplice prolungamento
dell'immunità dalla giurisdizione di cognizione. In anni non
lontani, al carattere relativo dell'immunità dalla cognizione si
opponeva, nella più diffusa convinzione giuridica degli Stati, il
carattere (almeno tendenzialmente) assoluto dell'immunità
dall'esecuzione. Nell'ultimo trentennio si è determinata
progressivamente un'inversione di tendenza, soprattutto nei paesi di
cultura europea, per cui non è più oggi riconoscibile una norma
internazionale non scritta di divieto assoluto di misure coercitive
su beni appartenenti a Stati stranieri.
L'argomento più frequente con cui viene giustificata la
restrizione dell'immunità anche in questa materia è di logica
pratica, e nella recente giurisprudenza della nostra Corte di
cassazione si trova così formulato: "Se non opera l'immunità dalla
giurisdizione di cognizione per le attività iure privatorum, non
deve egualmente operare l'immunità in ordine all'esecuzione forzata
della sentenza che ha riconosciuto la pretesa del privato, qualora lo
Stato straniero rifiuti di adempiere. Diversamente la sentenza
verrebbe a perdere la sua forza, la sua stessa essenza, e inoltre si
rivelerebbe pressoché inutile consentire nei confronti degli Stati
esteri la giurisdizione di cognizione pure nelle limitate ipotesi in
cui è ammessa attualmente" (Sez. un., n. 2502 del 1989). L'argomento
si adatta anche alle misure cautelari, che hanno la funzione di
conservare la garanzia patrimoniale del credito: il rilievo della
loro maggiore attitudine, rispetto a quelle di esecuzione, a turbare
i rapporti tra gli Stati, suggerisce una rigorosa cautela nel
concederle, ma non vale ad escluderle in linea di principio.
L'immunità dall'esecuzione conserva però un ambito normativo
più ampio di quello in cui opera l'immunità dalla giurisdizione:
per negarla non basta un titolo esecutivo efficace nel territorio
dello Stato del foro, oppure, se è chiesta una misura cautelare, la
soggezione del rapporto controverso alla cognizione delle corti di
questo o di altro Stato, ma occorre altresì che i beni investiti
dalla domanda di sequestro o dal procedimento esecutivo non siano
destinati all'adempimento di funzioni pubbliche (iure imperii) dello
Stato estero.
Così intesa, l'immunità ristretta (o funzionale) in materia
cautelare ed esecutiva, verso la quale la giurisprudenza italiana si
era orientata già nel primo dopoguerra (cfr. Cass., s.u., 13 marzo
1926, n. 729), è stata affermata, per esempio, dalla Corte di
cassazione francese a partire dagli arrêts Englander dell'11
febbraio 1969 e Clerget del 2 novembre 1971, dalla Corte
costituzionale della Germania federale con le sentenze 13 dicembre
1977 (in una causa contro la Repubblica delle Filippine) e 12 aprile
1983 (in una causa contro la National Iranian Oil Company), dal
Tribunale federale svizzero con numerose pronunce (da ultimo,
sentenza 19 gennaio 1987, in una causa contro la Repubblica
socialista della Romania) e dalla Corte d'appello dell'Aja (sentenza
28 novembre 1968, in causa N.V. Cabolent c. National Iranian Oil Company). Al principio dell'immunità ristretta in executivis sono
improntate anche le recenti legislazioni del Regno Unito (State Immunity Act, cit.), degli U.S.A. (Foreign Sovereign Immunities Act del
21 ottobre 1976) e altre di tipo analogo (Canada, Sud Africa,
Pakistan, Singapore e Australia), le quali impostano il limite con
criteri e misure diversi dalla distinzione tra beni destinati ad atti
iure imperii e beni destinati ad atti iure gestionis. La Corte non si
nasconde che la distinzione dà luogo a difficoltà applicative,
soprattutto nel caso di beni a destinazione promiscua, come i
depositi bancari o i conti correnti intestati a un'ambasciata
straniera, ma, in mancanza di un intervento legislativo, essa è
l'unica disponibile. È opportuno ricordare in proposito che non è
generalmente riconosciuto, e in particolare è rifiutato dagli Stati
dell'Europa occidentale, compreso il Regno Unito, il limite ulteriore
per cui non basterebbe la destinazione del bene aggredito a fini
(lato sensu) commerciali, ma occorrerebbe inoltre un legame specifico
con l'oggetto della domanda, cioè la destinazione specifica del bene
all'operazione commerciale da cui deriva il rapporto controverso.
4. - Come spiega la relazione al testo modificato del disegno di
legge per la conversione del d.l. del 1925, proposto dal Senato,
rilevando "l'eccezionale gravità del provvedimento legislativo sotto
questo punto di vista", esso contiene una "dichiarazione
unilaterale", da parte dello Stato italiano, di "pienissima tutela
giurisdizionale" accordata ai privati contro gli Stati esteri,
temperata, nei confronti di quegli Stati che ammettono la
reciprocità, dall'assoggettamento dell'applicazione di misure
coercitive su beni di loro proprietà all'autorizzazione del Ministro
per la giustizia. Il compito di accertare la reciprocità è rimesso
allo stesso Ministro, sul riflesso che si tratta di "una indagine di
fatto, che la magistratura non ha modo di compiere esattamente".
La norma di adattamento, che in virtù dell'art. 10 Cost. si è
formata nel diritto interno in conformità della norma di diritto
internazionale generale, ha modificato la legge. I beni di Stati
esteri destinati all'esercizio di funzioni pubbliche sono immuni ex
se da misure coercitive, indipendentemente dalla condizione di
reciprocità, la quale non è prevista né dall'art. 10 Cost. (a
differenza dell'art. 11), né dalla consuetudine internazionale che
per suo tramite viene trasformata in norma di diritto interno (salvi,
s'intende, i mezzi legali di reazione nel caso eccezionale di
violazione della norma internazionale da parte di un altro Stato nei
confronti dell'Italia). Perciò le Sezioni unite della Corte di
cassazione hanno ritenuto che la legge del 1925 "abbia conservato
efficacia soltanto per le procedure esecutive su beni non destinati
all'esercizio della funzione sovrana o a fini pubblici" (sent. n.
2085 del 1989). Ma ciò comporta che, prima di verificare la
condizione di reciprocità, rilevante solo per i beni non aventi tale
destinazione, il Ministro deve accertare se i beni dello Stato
estero, su cui è chiesta l'autorizzazione a compiere atti
conservativi o esecutivi, appartengano a questa categoria o siano
invece inerenti alla sfera degli atti iure imperii.
Già sotto questo aspetto la norma impugnata appare non
compatibile con l'art. 24 Cost., considerato in relazione ai principi
(coordinati) di eguaglianza e di ragionevolezza. Il diritto del
singolo alla tutela giurisdizionale esige che l'esistenza delle
condizioni dell'azione, e in particolare di una condizione da cui
dipende la giurisdizione del giudice naturale, non possa essere
accertata se non dallo stesso giudice con le garanzie del
procedimento giudiziario. Né si può dire che a giustificare il
nuovo potere-dovere di accertamento di cui, in virtù della
giurisprudenza appena citata, si trova investito il Ministro di
grazia e giustizia (sebbene di fatto non lo abbia mai esercitato)
concorra una ragione analoga a quella, sopra riferita, con cui nella
citata relazione senatoriale era giustificata l'attribuzione al
Ministro del potere di accertare la condizione di reciprocità.
5. - In ordine ai beni di Stati esteri non destinati a funzioni
pubbliche, il requisito dell'autorizzazione ministeriale, collegato
con l'accertamento della condizione di reciprocità, incide sulla
giurisdizione italiana assoggettandola a un limite che diventa
attuale in conseguenza dell'esercizio, in senso negativo, del potere
discrezionale attribuito al Ministro della giustizia.
Corrispondentemente il rifiuto dell'autorizzazione si ripercuote sul
piano dei rapporti sostanziali svuotando il diritto di obbligazione
fatto valere dal privato dell'elemento della responsabilità
patrimoniale del debitore, che ne è una componente essenziale (art.
2740 cod.civ.) e funge da tramite dell'assoggettamento all'esecuzione
forzata.
Ciò premesso, non si nega che nei rapporti con gli Stati
stranieri il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale possa
subire un limite ulteriore rispetto a quelli imposti dall'art. 10
Cost. Ma il limite deve essere giustificato da un interesse pubblico
riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale
quello dell'art. 24 Cost., annoverato tra i "principi supremi"
dell'ordinamento costituzionale (cfr. sent. n. 18 del 1982); inoltre
la norma che stabilisce il limite deve garantire una rigorosa
valutazione di tale interesse alla stregua delle esigenze del caso
concreto.
Entrambe le condizioni fanno difetto nella specie. L'interesse di
politica estera del Governo a mantenere buoni rapporti internazionali
e a impedire che siano compromessi da misure coercitive adottate in
territorio italiano su beni appartenenti a Stati stranieri, pur se
non destinati specificamente all'esercizio delle loro prerogative
sovrane o a fini pubblici, potrebbe giustificare il limite della
norma in esame in un contesto di diritto internazionale come quello
osservato da questa Corte nella sentenza n. 135 del 1963, la quale
giudicò che non vi fosse a quell'epoca "concordanza di indirizzi e
sistemi relativamente all'esenzione dai procedimenti conservativi e
di esecuzione su beni di Stati esteri non destinati a funzioni
attinenti all'esercizio della sovranità". Nel contesto attuale, in
cui si è largamente affermato il principio dell'immunità ristretta,
è scemata la probabilità di una reazione diffusa da parte degli
Stati i cui beni in Italia fossero fatti oggetto di misure
coercitive: essi non potrebbero dolersi, fondandosi su ragioni di
natura giuridica, di ricevere in territorio italiano il medesimo
trattamento che in casi analoghi sarebbe riservato ai beni di
proprietà italiana situati nel loro territorio.
Inoltre la prassi applicativa della norma impugnata (della quale
occorre tenere conto secondo il canone ermeneutico di valutazione
della legittimità costituzionale delle leggi anche alla stregua
delle loro conseguenze empiriche) dimostra che, lungi dal garantire
un informato e rigoroso bilanciamento degli interessi in conformità
delle esigenze del caso concreto, essa ha finito col ripristinare
virtualmente l'immunità assoluta. Almeno a partire dal 1953, anno di
emissione del primo decreto di reciprocità pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale (concernente la Jugoslavia), le domande di autorizzazione
sono state quasi sempre respinte. La sommarietà delle motivazioni
dei decreti di reciprocità tradisce non di rado l'intento di inibire
la procedura cautelare o esecutiva per mere ragioni di cortesia o di
quieto vivere, affatto sproporzionate al danno che ne deriva al
privato, tanto più quando si tratti di crediti di impresa, dal cui
tempestivo soddisfacimento dipende l'equilibrio finanziario della
gestione, o di crediti di lavoro, particolarmente meritevoli di
protezione in ragione della loro funzione alimentare.
6. - Del resto, non mancherà al potere esecutivo uno strumento di
intervento idoneo a evitare, senza sacrificio del diritto dei singoli
alla tutela giurisdizionale, l'applicazione di misure coercitive su
beni appartenenti a uno Stato estero, quando reputasse tali misure,
benché limitate a beni "privati", suscettibili di provocare reazioni
pregiudizievoli all'interesse nazionale.
In vista di tale eventualità potrà essere predisposta, per
esempio, la possibilità che lo Stato italiano intervenga nella
procedura esecutiva offrendo al creditore il pagamento del terzo ai
sensi dell'art. 1180 cod. civ., oppure nella procedura cautelare
offrendo al ricorrente, in cambio dell'abbandono della domanda di
sequestro, garanzia di pagamento del debito che sarà accertato a
carico dello Stato estero mediante un ordinario processo di
cognizione.
7. - Restano assorbite le altre censure di costituzionalità
riferite agli artt. 23 e 41 Cost.
8. - Poiché il giudice a quo non ha richiamato l'art. 10 Cost.
tra i parametri del giudizio di legittimità costituzionale,
l'articolo unico del r.d.l. n. 1621 del 1925 viene dichiarato
costituzionalmente illegittimo solo nella parte in cui subordina
all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento
di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato
estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a
misure coercitive. Per l'altra parte la norma impugnata è da
ritenersi tacitamente abrogata secondo l'interpretazione sopra
esposta al punto 4.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621 (Atti esecutivi sopra beni di Stati
esteri nel Regno), convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1623,
nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di
grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su
beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo
le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non
sono assoggettabili a misure coercitive.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte