Sentenza n. 330/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 319/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, settimo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque
dall'inquinamento) e successive modifiche, promosso con ordinanza
emessa il 17 gennaio 1990 dal Pretore di Padova nel procedimento
penale a carico di Falaguasta Ferdinando ed altri, iscritta al n. 181
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Falaguasta Ferdinando, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Uditi l'avvocato Emanuele Fracasso per Falaguasta Ferdinando e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 17 gennaio 1990 il Pretore di Padova sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art.15, settimo comma,
della legge 10 maggio 1976 n. 319 (Tutela delle acque
dall'inquinamento) e successive modificazioni, con riferimento agli
artt. 24, secondo comma e 3 della Costituzione.
La questione veniva sollevata nel corso di un processo penale
contro un imprenditore, imputato, fra l'altro, di plurime violazioni
all'art. 21, terzo comma della legge predetta che incrimina chi
effettua scarichi di qualsiasi tipo in acque superficiali o
sotterranee, sia pubbliche che private, o in fognature, superando i
limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla legge.
Lamenta il Pretore che la norma impugnata non imponga ai
funzionari tecnici dei presidi e servizi multizonali di prevenzione
di dare avviso al titolare dello scarico, nel corso delle operazioni
di prelievo e campionamento, della facoltà di farsi assistere
immediatamente da un difensore o da un tecnico di sua fiducia.
Secondo l'ordinanza, tale omissione darebbe luogo ad irragionevole
disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle
perquisizioni, sia domiciliari che personali, prevista dagli artt.
304-bis, 304-ter, comma terzo, e 334 cod. proc. pen. 1930, nonché
dagli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. vigente e 114 d.l. 28 luglio
1989 n. 271, e nel contempo violerebbe il diritto di difesa di cui
all'art. 24, secondo comma della Costituzione: ciò tenendo conto
della nozione di "procedimento penale" espressa dalla sentenza 15
luglio 1983 n. 248 di questa Corte.
Orbene, secondo il Pretore, la Corte nella citata sentenza, pur
avendo risolto positivamente, quanto all'esecuzione delle analisi, la
questione in allora sollevata dal Pretore di Milano, non avrebbe
invece affrontato il problema relativo al campionamento
nell'angolazione proposta dallo stesso Pretore, e sarebbe perciò
pervenuta sul punto ad implicito giudizio negativo.
Ritiene, perciò, l'ordinanza che la questione, limitatamente alla
parte irrisolta (di cui è cenno solo nella motivazione ma non nel
dispositivo), possa essere utilmente riproposta.
2. - Si è costituito innanzi a questa Corte, Ferdinando
Falaguasta, imputato nel processo a quo, che deduce, senza alcuna
motivazione, l'illegittimità sollevata dall'ordinanza di rimessione.
È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
innanzitutto eccepito l'inammissibilità della questione per difetto
di motivazione sulla rilevanza, non avendo il Pretore riferito se le
operazioni riguardassero scarichi relativi a sostanze inquinanti
suscettibili di rapido deterioramento, presupposto essenziale - ad
avviso dell'Avvocatura - per l'applicabilità dei principi affermati
nella sentenza 15 luglio 1983 n. 248 di questa Corte.
La questione sarebbe, comunque, infondata perché la fase di
campionamento sarebbe fuori del processo e riguarderebbe attività
meramente amministrativa di vigilanza e di controllo. Considerato in diritto
1. - Lamenta, in sostanza, il Pretore che la norma impugnata non
imponga ai funzionari tecnici competenti di avvertire il titolare
dello scarico, in occasione di prelievi e campionamenti, che ha
facoltà di farsi subito assistere da difensore o da tecnico di sua
fiducia. Ricorda il Pretore che questa Corte, con la sentenza n. 248
del 1983, ha riconosciuto spettare la garenzia del diritto di difesa
a tutte le attività "preordinate ad una pronunzia penale, che si
traducano in processi verbali di cui è consentita la lettura al
dibattimento": e ciò anche se si tratti di attività realizzate al
di fuori dell'intervento del magistrato. Conseguentemente la Corte
ebbe già a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma,
ora nuovamente denunziata, nella parte in cui non prevedeva che al
titolare dello scarico fosse dato formale avviso affinché potesse
presenziare, anche con l'assistenza di difensore e consulente
tecnico, alle operazioni di analisi. In tale occasione, però, la
Corte - secondo il rimettente - non avrebbe esaminato, nella indicata
angolazione, il connesso problema che l'ordinanza di rimessione del
Pretore di Milano aveva in allora proposto anche in relazione a
prelievi e campionamenti.
Era, perciò, rimasto insoluto questo aspetto nella sua patente
incompatibilità rispetto agli artt. 24, secondo comma, e 3 della
Costituzione, che ora il Pretore di Padova risolleva.
Rilevava il Pretore che si tratta di tipici mezzi di ricerca della
prova, come gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle
cose che il codice di procedura penale prevede quali atti di vera e
propria polizia giudiziaria: e, come questi, anche quelli possiedono
requisiti di utilizzabilità nel processo penale.
2. - Si costituiva nel giudizio innanzi alla Corte l'imputato del
processo penale, senza peraltro nulla aggiungere all'atto di mera
costituzione.
Interveniva altresì il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che chiedeva
declaratoria d'inammissibilità della questione o almeno
d'infondatezza.
Al dibattimento, parte privata ribadiva i motivi dell'ordinanza di
rimessione di cui condivideva le conclusioni. L'Avvocatura Generale
illustrava e confermava le richieste di cui sopra.
3. - L'eccezione di inammissibilità, opposta dall'Avvocatura
Generale, non può essere accolta.
Non è esatto, infatti, che presupposto della sentenza n. 248 del
1983 fosse il particolare carattere di rapida deteriorabilità delle
acque di scarico da analizzare nella specie. La detta sentenza
presuppone, invece, in via generale, per tutte le acque da scarico
inquinate che, a causa della loro (naturale) deteriorabilità,
debbano essere sottoposte ad analisi con la massima tempestività,
non essendo queste utilmente ripetibili nel corso del successivo
procedimento penale. In altri termini, è la deteriorabilità in
genere di tali acque ad essere assunta come ratio decidendi.
4. - Nel merito la questione non è fondata.
Il giudice a quo si è reso ben conto che la Corte ha preso in
esame nella citata sentenza del 1983 il punto relativo al momento del
prelievo e del campionamento delle acque per escludere che ad esso
potesse applicarsi quella declaratoria d'illegittimità che si
accingeva, invece, a pronunciare in ordine al successivo momento
delle operazioni d'analisi; e ciò per l'ipotesi in cui il titolare
dello scarico non fosse stato preavvertito del giorno e dell'ora in
cui le analisi sarebbero seguite.
La Corte, infatti, ha trovato "logico che l'Autorità
amministrativa, cui compete il diritto di effettuare i campionamenti
delle acque, non abbia l'obbligo di preavvisare il titolare dello
scarico circa il momento in cui verranno effettuate le operazioni di
prelievo, per evitare che possano essere apportate modifiche agli
scarichi, e di conseguenza fatte sparire le tracce di ogni
irregolarità".
Il Pretore di Padova ripropone, però, la questione rilevando che
l'avviso potrebbe essere dato quando le operazioni sono già in corso
e i funzionari tecnici sono in grado di controllare che la situazione
non venga alterata.
Ma si tratta di un equivoco. Il problema non è quello della
presenza del titolare dello scarico, o di un suo rappresentante, al
momento del prelievo e della campionatura, perché quella presenza è
pacifica, e dev'essere necessariamente sollecitata dai funzionari
procedenti anche sulla base delle norme regolamentari. L'interessato,
infatti, deve controfirmare il verbale e ricevere due delle quattro
aliquote sigillate del campione.
Il problema giuridico, che la Corte aveva già esaminato in
occasione della precedente sentenza, è invece quello del
"preavviso", che la Corte ebbe ad escludere per le ragioni logiche
indicate; ed ora è quello in particolare sollevato dall'ordinanza in
esame dell'avvertimento che si assume dovrebbe essere dato al
titolare dello scarico, se presente, della facoltà di farsi
assistere da un difensore o da altra persona di sua fiducia.
5. - È esatto che questa Corte, nell'intento di garentire il
cittadino, ha in più occasioni anticipato la tutela difensiva anche
ad attività preprocessuali, quando queste sieno univocamente
finalizzate alla ricerca della prova di un reato e si rendano
utilizzabili nel dibattimento.
Ma è inconferente il richiamo a talune norme del precedente
codice di procedura penale, sia perché non è nemmeno corretto (il
confronto, infatti, poteva semmai essere instaurato con il secondo
comma dell'art. 222 cod. proc. pen. 1930), sia perché comunque sono,
questi, atti di conservazione e di accertamento (ed eventualmente di
sequestro) riguardanti il corpo o le tracce del reato, compiuti da
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dopo che un reato è
stato commesso, allo scopo di assicurarne le tracce o le prove.
Al contrario, i prelievi e i campionamenti delle acque di scarico
vengono compiuti da funzionari ed agenti della pubblica
amministrazione, nell'ambito di un'attività di normale (e per nulla
urgente) controllo di carattere amministrativo che, per sua natura,
non è di per se stesso finalizzato all'accertamento di un reato.
Inoltre poi, una volta che l'art. 22 della legge 24 dicembre 1979
n. 650 ha indicato agli operatori l'opportunità di orientare la
scelta delle modalità del prelievo (vuoi attraverso campione
istantaneo, vuoi tramite campione medio) a seconda del tipo di ciclo
produttivo, dei tempi e dei modi di versamento, della portata e della
durata dello scarico, è evidente che gli operatori amministrativi
dovranno dare atto a verbale del metodo prescelto e delle ragioni che
lo giustificano: e il titolare dello scarico, o il tecnico
dell'azienda che lo rappresenta, essendo presenti alle operazioni e
dovendo sottoscrivere il verbale, ben possono chiedere che sieno
inserite le loro eventuali osservazioni.
Si tratta, dunque, di operazioni amministrative, di per se stesse
neutre, e tuttavia sufficientemente assistite da garenzie per il
cittadino.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319
(Tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni,
con riferimento agli artt. 24, secondo comma e 3 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Padova con ordinanza 17 gennaio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte