Corte costituzionale

Ordinanza n. 330/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 39 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con

ordinanza emessa il 19 novembre 1999 dalla Commissione tributaria

provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Vidoli

Claudio ed altro contro l'Ufficio delle entrate di Verbania, iscritta

al n. 71 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Verbania,

con ordinanza emessa il 19 novembre 1999, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 76 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte

in cui non prevede né "la sospensione necessaria per

pregiudizialità", né la "sospensione su istanza delle parti";

che, ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione

denunciata, limitando la sospensione del processo tributario alle

sole ipotesi in cui sia stata presentata querela di falso o debba

essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la

capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare

in giudizio, si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma,

della Costituzione, per la irragionevole diversità di disciplina che

si verrebbe in tal modo a determinare rispetto a quella prevista nel

processo civile, nel quale la sospensione necessaria per

pregiudizialità e su istanza delle parti sarebbe invece ammessa

dagli artt. 295 e 296 del codice di procedura civile;

che, a parere dello stesso giudice, la citata norma

violerebbe altresì il criterio direttivo di cui all'art. 30, comma

1, lettera g), della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),

che sancisce l'adeguamento delle norme del processo tributario a

quelle del processo civile;

che la riduzione della mole del contenzioso tributario

renderebbe non più attuale l'argomento con cui questa Corte - in

relazione all'esigenza di rapida definizione dei processi tributari -

ha in altra occasione ritenuto non fondata analoga questione di

legittimità costituzionale;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata

l'infondatezza della questione in quanto già decisa, quanto al primo

profilo con la sentenza n. 31 del 1998, quanto al secondo, con

l'ordinanza n. 8 del 1999.

Considerato che questa Corte, rispettivamente con la sentenza

n. 31 del 1998 e con l'ordinanza n. 8 del 1999, ha dichiarato non

fondate due questioni sostanzialmente identiche a quella sollevata

nel presente giudizio;

che, in particolare, quanto alla violazione dell'art. 3,

primo comma, della Costituzione, si è affermato che la scelta del

legislatore di limitare i casi di sospensione del processo

tributario, in quanto diretta a rendere più rapida e agevole la

definizione del processo medesimo, non risulta lesiva del criterio di

ragionevolezza (sentenza n. 31 del 1998);

che, con riferimento alla violazione dell'art. 30, comma 1,

lettera g), della legge n. 413 del 1991, questa Corte ha osservato

come il criterio direttivo di carattere generale in esso contenuto è

quello dell'adeguamento, e non dell'uniformità delle norme del

processo tributario a quelle del processo civile (ordinanza n. 8 del

1999);

che è stato altresì evidenziato come ulteriore criterio

direttivo di carattere specifico previsto dal citato art. 30, comma

1, lettera g), n. 3, quanto alla disciplina dei casi di sospensione,

interruzione ed estinzione del processo tributario, sia quello della

sollecita definizione del processo medesimo (ordinanza n. 8 del

1999);

che, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, la

mancata previsione - nella norma denunciata - delle ipotesi di

sospensione necessaria per pregiudizialità e su istanza delle parti,

di cui agli artt. 295 e 296 cod. proc. civ., non viola la legge

delega n. 413 del 1991 e, conseguentemente, l'art. 76 della

Costituzione;

che, quanto all'asserita riduzione della mole del contenzioso

tributario, si tratta di una circostanza di fatto che, in quanto

tale, non può incidere sull'esigenza, evidenziata nelle citate

pronunce, di assicurare una definizione quanto più rapida ed agevole

del processo tributario;

che, quindi, contrariamente a quanto affermato dal giudice a

quo l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi ed apprezzabili

profili rispetto a quelli già esaminati da questa Corte;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 39 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 76 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria provinciale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte