Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1990

Altra decisione · depositata il 13/07/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e

secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), e dell'art. 152, terzo comma, del regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

promossi con nove ordinanze emesse il 1° dicembre 1989 (4 ordinanze)

dal Pretore di Roma, il 3 gennaio 1980, il 6 dicembre 1989 (2

ordinanze) e il 15 dicembre 1989 (2 ordinanze) dal Giudice per le

indagini preliminari della Pretura di Torino, iscritte

rispettivamente ai nn. 137, 138, 139, 140, 158, 168, 169, 170 e 171

del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 14, 15 e 16, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma con quattro ordinanze del 1°

dicembre 1989 ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 224, primo e

secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nelle parti in cui

prevede l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive

per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.

773;

e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini

preliminari della Pretura circondariale di Torino con due ordinanze

del 6 dicembre 1989, due ordinanze del 15 dicembre 1989 ed

un'ordinanza del 3 gennaio 1990, denunciando, in riferimento agli

artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, l'art. 224, primo e secondo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e l'art. 152 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno

riuniti;

che tutte le ordinanze sono state pronunciate nel corso di

procecedimenti a carico di persone imputate per la violazione

dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato

emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in

materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante

norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno

dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato.

Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra

l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente

abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che, pertanto, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla

stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 209 n. 255 e 256 del 1990);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma ed al Giudice

per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte