Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo

comma, del codice di procedura penale e dell'art. 240, secondo comma,

del codice penale, in relazione all'art. 301 del testo unico della

legge doganale, come sostituito dall'art. 11, diciannovesimo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 413, promosso con ordinanza emessa

il 20 dicembre 1993 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a

carico di Kasan Sad, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a

carico di Kasan Sad, imputato del delitto di cui all'art. 73 del

d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di fronte all'accordo delle parti nel

senso dell'applicazione della pena nella misura di mesi sei di

reclusione e L. 2.400.000 di multa, concessa l'attenuante prevista

dal quinto comma dello stesso art. 73, le attenuanti generiche e la

diminuente di cui all'art. 444 del codice di procedura penale,

premesso che ricorrono le condizioni per l'applicazione della pena su

richiesta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui prevede che la sentenza con la quale viene applicata la

pena su richiesta comporta l'operatività della confisca nei soli

casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale,

nonché dello stesso art. 240, secondo comma, del codice penale, in

relazione all'art. 301 del testo unico della legge doganale - "come

sostituito" dall'art. 11, diciannovesimo comma, della legge 30

dicembre 1991, n. 413 - "nella parte in cui non prevede

l'obbligatorietà della confisca delle cose che costituiscono il

prezzo del reato";

che, più in particolare, il giudice a quo lamenta che, nel caso

di specie, adottando la sentenza di applicazione della pena su

richiesta "non può disporre la confisca della somma di denaro in

sequestro - profitto dell'attività di spaccio, quantomeno per quanto

concerne l'importo di L. 40.000 che lo stesso imputato ha ricevuto

dalla cessione di droga - ricorrendo l'ipotesi di confisca

facoltativa prevista dal comma 1° dell'art. 240 c.p.";

che, sempre stando al rimettente, un simile regime, consentendo

all'imputato di assicurarsi il profitto del reato, risulterebbe in

contrasto: con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione, perché

verrebbe a tutelarsi "un'iniziativa economica palesemente dannosa per

la sicurezza e contrastante con l'utilità sociale"; con l'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, vanificandosi il fine rieducativo

della pena, in quanto "contraddetto e reso più difficile proprio

dalla mancata adozione della misura di sicurezza"; con l'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo del contrasto con il principio di

ragionevolezza e in relazione al diverso trattamento riservato dal

legislatore alle cose che costituiscono il profitto del reato di

contrabbando relativamente alle quali l'art. 301 del testo unico

della legge doganale ha espressamente previsto la confisca delle cose

che costituiscono il profitto del reato anche nel caso di sentenza di

"patteggiamento"; infine, con l'art. 76 della Costituzione, perché

l'art. 2, n. 45, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, non

prevede espressamente l'inapplicabilità delle misure di sicurezza

facoltative, una mancata previsione ostativa della possibilità per

il legislatore delegato di non applicare le misure di sicurezza anche

quando il giudice ritenga la pericolosità sociale dell'imputato;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che effettivamente a séguito della sentenza che

applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro della

somma costituente il provento della cessione di sostanze

stupefacenti, da considerare - secondo la pressoché unanime

giurisprudenza di legittimità e la dottrina - non prezzo ma profitto

del reato;

che non si ravvisa alcun contrasto con l'art. 2, n. 45 della

legge-delega e, quindi con l'art. 76 della Costituzione, nessun

ostacolo all'applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale

derivando dalla detta direttiva, che, anzi, nel prescrivere di

disciplinare "gli altri effetti della pronuncia", ha lasciato al

legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità al fine di

incentivare il ricorso a questo rito di deflazione dei dibattimenti;

e che, pertanto, con riferimento al detto parametro

costituzionale, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

che, per il resto, il giudice a quo richiede a questa Corte una

statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realtà

diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della

pena su richiesta, una misura di sicurezza, operazione inibita a

questa Corte, spettando interventi additivi di tal genere al solo

legislatore, che, nella sfera della sua discrezionalità, può

operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via

generale in relazione alla sentenza di "patteggiamento", come è,

appunto, avvenuto attraverso la "novellazione" dell'art. 301 del

testo unico della legge doganale, peraltro, erroneamente richiamato

dal giudice a quo, quale tertium comparationis;

che la questione deve, dunque, essere dichiarata manifestamente

inammissibile in relazione agli artt. 3, 27, secondo comma, e 41,

secondo comma, della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di

procedura penale e dell'art. 240, secondo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal

Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di

procedura penale e dell'art. 240, secondo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, secondo

comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte