Sentenza n. 334/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 297/1982
- art. 112legge 297/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112 2
(recte: art. 2) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica),
promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1995 dal Tribunale di
Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Manetti Giorgio
ed altri e l'INPS, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Pieraccini Piero ed altri e
dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avv.ti Eugenio Cavallucci per Pieraccini Piero ed altri
e Vincenzo Morielli per l'INPS, e l'Avvocato dello Stato Franco
Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso da Giorgio Manetti ed altri
contro l'INPS per ottenere il pagamento del trattamento di fine
rapporto in qualità di dipendenti della soc. Cooperativa Minerva
r.l. dichiarata fallita, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del
22 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui
non estende ai soci di cooperative di produzione e di lavoro la
tutela del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto",
quando il diritto a tale trattamento sia ad essi attribuito dal patto
sociale o da una deliberazione successiva della società.
Secondo il giudice rimettente, avendo i ricorrenti prestato il
loro lavoro in qualità di soci di una società cooperativa, la
pretesa di pagamento del trattamento di fine rapporto non può essere
accolta per il solo fatto che la società ha versato all'INPS i
contributi per il fondo di garanzia e che i crediti da essi vantati a
questo titolo sono stati ammessi al passivo fallimentare. Ritiene,
peraltro, che l'esclusione dalla tutela del fondo dei soci delle
cooperative di produzione e di lavoro, quando abbiano diritto al
trattamento di fine rapporto, contrasti con l'art. 45 della
Costituzione Nel riconoscere la funzione sociale della cooperazione,
che la legge deve favorire con i mezzi più idonei, il precetto
costituzionale non si riferisce soltanto allo sviluppo delle società
cooperative, ma anche alla tutela delle condizioni di lavoro dei soci
cooperatori.
Sarebbero violati anche l'art. 35 della Costituzione, che tutela
il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (è citata in
proposito la lata interpretazione della norma accolta dalla sentenza
n. 28 del 1995 di questa Corte) e l'art. 24, che viene richiamato in
funzione dell'"esigenza della previa esistenza di norme certe,
coerentemente osservate nei comportamenti degli enti previdenziali,
per la tutela dei propri diritti in giudizio".
2.1. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituite le parti private chiedendo la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma denunciata nei termini
prospettati nell'ordinanza di rimessione.
Le parti costituite insistono soprattutto sul fatto che per tutta
la durata dei loro rapporti con la società cooperativa poi fallita,
l'INPS ha ricevuto da quest'ultima il versamento dei contributi
previsti dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 per
il finanziamento del fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto. Né avrebbe importanza che i relativi crediti dei soci
siano stati ammessi al passivo come semplici crediti chirografari:
l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 non prevede, quale presupposto
per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte dell'INPS,
che il credito sia stato ammesso al passivo del fallimento in via
privilegiata, ma solo statuisce il diritto dell'INPS alla surroga nel
privilegio quando spetti al titolare del credito.
In prossimità dell'udienza di discussione i ricorrenti hanno
depositato una memoria che sviluppa e integra le argomentazioni
dell'ordinanza in relazione ai tre parametri costituzionali invocati.
2.2. - Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione
venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Inammissibile perché l'ordinanza di rimessione investe questa
Corte di una questione di interpretazione in ordine alla qualifica
del rapporto dedotto in giudizio.
Infondata, perché la norma impugnata non contrasta né con l'art.
24 della Costituzione, dal momento che la tutela giurisdizionale non
viene elusa, ma solo correttamente diretta all'accertamento dei
requisiti per ottenere dal fondo di garanzia il pagamento del
trattamento di fine rapporto in sostituzione del debitore insolvente;
né con l'art. 45 della Costituzione poiché non si comprende come
l'esercizio corretto della funzione giurisdizionale possa
compromettere la funzione sociale delle società cooperative di
produzione e lavoro; né, infine, con l'art. 35 della Costituzione in
quanto la limitazione della garanzia della norma censurata ai
prestatori di lavoro in base a un contratto di lavoro subordinato
risponde perfettamente alla tutela degli interessi e delle esigenze
oggetto di garanzia costituzionale.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata.
Secondo l'Avvocatura, il giudizio sulla rilevanza della questione
non può prescindere dalle consolidate acquisizioni giurisprudenziali
della Corte di cassazione che ha tenuto nettamente distinti i
rapporti di tipo societario da quelli di lavoro subordinato. In
particolare, la forzatura operata dal giudice rimettente appare tanto
più evidente in quanto concerne la remunerazione differita
dell'attività svolta, consistente rispettivamente nel trattamento di
fine rapporto (art. 2120 cod. civ.) ovvero nella partecipazione agli
utili (artt. 2518 n. 9 e 2536 cod. civ.).
La questione, a giudizio dell'interveniente, è anche infondata,
non essendo pertinenti i parametri costituzionali invocati: non
l'art. 45 della Costituzione, in quanto il riconoscimento della
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza
fini di speculazione privata non può giungere ad alterare i
meccanismi essenziali tipici della cooperazione; non l'art. 35 della
Costituzione, in quanto l'attività lavorativa può manifestarsi con
diverse forme ed applicazioni, che comportano vantaggi e limiti
(sicché del tutto inconferente è il richiamo della sentenza n. 28
del 1995 di questa Corte); non l'art. 24 della Costituzione, in
quanto la tutela giurisdizionale dei diritti non è pregiudicata da
norme sostanziali che disciplinano diversamente situazioni diseguali. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24, 35 e 45 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella
parte in cui non estende ai soci di cooperative di produzione e di
lavoro la tutela del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto", quando il diritto a tale trattamento sia ad essi
attribuito dal patto sociale o da una deliberazione successiva della
società.
2. - La questione non è fondata.
Il giudice rimettente ammette che la pretesa dei soci della
cooperativa di lavoro di ottenere il pagamento del trattamento di
fine rapporto dal fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n.
297 del 1982 non può essere accolta secondo il diritto vigente,
mancando il presupposto di un rapporto di lavoro subordinato con la
società fallita. Deve perciò essere respinta l'eccezione di
inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato: l'ordinanza non
prospetta una questione di interpretazione.
Poiché la società ha tuttavia versato all'INPS i contributi
previsti dall'ottavo comma del citato art. 2 per il finanziamento del
fondo, il giudice a quo ravvisa in tale comportamento un indice della
volontà di attribuire ai soci un trattamento di fine rapporto
corrispondente a quello spettante ai lavoratori subordinati e impugna
l'art. 2, primo comma, della legge n. 297 perché non include nel suo
ambito di tutela anche questa ipotesi.
3. - In primo luogo va osservato che, trattandosi di un modo di
ripartizione degli utili, l'atto di autonomia privata, che in caso di
risoluzione del rapporto con la società attribuisce ai soci il
diritto a una somma commisurata al trattamento previsto dall'art.
2120 cod.civ., deve rivestire la forma di una clausola dell'atto
costitutivo (art. 2518, secondo comma, numero 9, cod.civ.) o di una
deliberazione assembleare modificativa del medesimo: clausola o
deliberazione di cui non v'è traccia.
In secondo luogo, ammesso che nella specie spetti ai soci il
diritto di cui è causa, esso è pur sempre un diritto di socio, non
un credito di lavoro in senso tecnico, né vale a conferirgli tale
natura il fatto dell'(indebito) versamento dei contributi all'INPS
per il fondo di garanzia. La limitazione della tutela del fondo ai
casi in cui il trattamento di fine rapporto spetta per legge, cioè
ai rapporti di lavoro subordinato, non offende in alcun modo gli
artt. 35 e 45 della Costituzione, i quali non vincolano affatto la
discrezionalità del legislatore nella scelta dei mezzi più idonei a
favorire lo sviluppo delle società cooperative di lavoro e della
condizione economico-professionale dei loro soci.
Quanto al parametro dell'art. 24 della Costituzione, la non
pertinenza di tale riferimento è manifesta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45
della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte