Corte costituzionale

Ordinanza n. 335/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di

procedura penale del 1930 e dell'art. 248 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, promossi

con ordinanze emesse il 10 dicembre 1997 ed il 7 gennaio 1998 dal

Tribunale di Nola nei procedimenti penali a carico di S.C. ed altri e

di N. L. ed altri, iscritte ai nn. 311 e 314 del registro ordinanze

1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di analogo tenore il Tribunale di

Nola ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 (r.o. n. 314

del 1998), nonché di tale norma unitamente all'art. 248 delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(r.o. n. 311 del 1998), nella parte in cui non prevedono

l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato

la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti a

partecipare al giudizio;

che in entrambe le ordinanze il Tribunale rimettente, premesso

che il procedimento prosegue, ex art. 241 disp. trans. cod. proc.

pen., con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, espone di

avere respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra

le parti avanzata da alcuni imputati ex art. 248 disp. trans. cod.

proc. pen. e di procedere pertanto, a norma dell'ultima parte del

primo comma di tale disposizione, nelle forme ordinarie;

che il rimettente rileva che la Corte costituzionale, con

sentenza n. 186 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice del

dibattimento che abbia in precedenza respinto la richiesta di

applicazione della pena;

che ad avviso del giudice rimettente l'art. 34 cod. proc. pen.,

così come integrato dalla sopra menzionata sentenza della Corte, non

è però applicabile nel caso di specie, in quanto l'art. 245 disp.

trans. cod. proc. pen. non lo indica tra quelli che si applicano ai

procedimenti che proseguono secondo le norme del vecchio rito;

che il rimettente ritiene pertanto di dovere sollevare, nei

termini sopra precisati, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 61 cod. proc. pen. del 1930, in collegamento con l'art.

248 disp. trans. cod. proc. pen., rilevando che l'incompatibilità

deriva non dall'aver preso visione di tutti gli atti del

procedimento, che alla stregua del codice di procedura penale del

1930 il giudice conosceva ab initio ma da una valutazione degli

stessi, volta ad escludere gli estremi di una sentenza di

proscioglimento ai sensi dell'art. 152 del codice previgente e poi

sfociata in una pronuncia di rigetto della richiesta di

patteggiamento per non congruità della pena;

che le norme censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 3

Cost., per la disparità di trattamento tra imputati giudicati

rispettivamente con il rito vigente e con quello abrogato, in quanto

la specifica ipotesi di incompatibilità risulta prevista solo a

tutela dei primi, nonché con l'art. 24, secondo comma, Cost.,

perché la valutazione delle posizioni degli imputati si risolve in

una indiretta anticipazione di giudizio;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, non

essendo comparabili le discipline dell'incompatibilità previste dal

vecchio e dal nuovo codice di procedura penale, attese le differenze

tra l'impianto complessivo dei due codici e tra i principi che

rispettivamente li ispirano.

Considerato che, stante l'analogo tenore delle due ordinanze, deve

essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il rimettente muove dal presupposto interpretativo che nel

caso di specie non sia applicabile l'art. 34 cod. proc. pen., così

come integrato dalla sentenza di questa Corte n. 186 del 1992, in

quanto, da un lato, i procedimenti sottoposti al suo giudizio

proseguono, ex art. 241 disp. trans. cod. proc. pen., con

l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, tra le quali,

appunto, l'art. 61 cod. proc. pen. del 1930, dall'altro, l'art. 34

cod. proc. pen. non è indicato tra quelli che, alla stregua

dell'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen., si osservano anche nei

procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del codice

del 1930;

che tale convinzione si basa sull'erroneo presupposto che

l'indicazione, contenuta nell'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen.,

delle norme immediatamente applicabili ai procedimenti che proseguono

con il vecchio rito non consenta eventuali estensioni dettate sia da

considerazioni generali attinenti ai rapporti logici e sistematici

tra i due ordinamenti processuali che si sono succeduti nel tempo,

sia dall'esigenza di assicurare la razionale operatività di alcuni

istituti che, non previsti nel precedente ordinamento, sono stati

dichiarati immediatamente applicabili anche nei procedimenti che

proseguono con l'osservanza delle norme del codice del 1930;

che il rimettente omette di considerare che l'art. 248 disp.

trans. cod. proc. pen., nel disporre l'applicazione degli artt. 444 e

seguenti cod. proc. pen. anche ai procedimenti che proseguono con le

norme del rito previgente, non ha inteso limitarsi ad una

meccanicistica trasposizione del nuovo istituto nel corpo del sistema

processuale del 1930, ma ne ha anticipato la disciplina complessiva,

a partire dalle garanzie che ne permettono la corretta e armonica

operatività all'interno del codice di rito ormai abrogato;

che il carattere di assoluta novità dell'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che si

configura come un vero e proprio procedimento speciale, del tutto

autonomo rispetto al rito ordinario, lo rende inconciliabile con

l'impianto strutturale del codice di procedura penale del 1930 ed

impone quindi l'immediata operatività di tutte quelle disposizioni

del nuovo codice che, pur non essendo espressamente richiamate

dall'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen., risultano

inscindibilmente connesse con l'essenza del nuovo istituto;

che, in particolare, tale esigenza deve essere tenuta presente

ove sorga un problema di immediata operatività delle garanzie

dettate dal principio di terzietà-imparzialità del giudice, quale

risulta in concreto delineato dalla disciplina in tema di

incompatibilità dettata dall'art. 34 cod. proc. pen., così come

integrato dalla giurisprudenza di questa Corte, con particolare

riferimento ai rapporti tra l'istituto dell'applicazione della pena

su richiesta delle parti e il giudizio ordinario;

che le considerazioni sopra esposte rendono evidente che il

giudice rimettente è incorso in un'erronea interpretazione dell'art.

245 disp. trans. cod. proc. pen., ed ha di conseguenza erroneamente

ritenuto che nei procedimenti sottoposti al suo giudizio non fosse

immediatamente applicabile l'art. 34 cod. proc. pen;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 61 del codice di

procedura penale del 1930 e 248 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988,

approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,

dal Tribunale di Nola, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte