Sentenza n. 337/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (insequestrabilità, impignorabilità e
incedibilità degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1977 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Frascino Angelo e Izzo Alfonso
iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1980 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Icardi Maggiorino e Lucci Giuseppe
iscritta al n. 917 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 7 marzo 1980 dal Pretore di Pozzuoli nel
procedimento civile vertente tra Pizzul Melania e Morra Olimpia
iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;
4) ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Calabrò Antonio e Bettazzi Gianfranco
ed altra iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;
5) ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dal Tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Calanchi Vittorio e Dallara
Loredana iscritta al n. 936 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Izzo Alfonso;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Ernesto Procaccini per Izzo Alfonso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1977 (notificata il 16 e
comunicata il 21 del successivo dicembre; pubblicata nella G.U. n. 109
del 19 aprile 1978 e iscritta al n. 90 R.O. 1978) nel giudizio, in
grado di appello, di opposizione all'esecuzione, nel quale Alfonso
Izzo, dipendente in forza di contratto di lavoro della Banca Nazionale
del Lavoro, aveva impugnato il pignoramento - effettuato nell'interesse
del creditore Angelo Frascino - delle somme a titolo di retribuzioni e
di indennità dalla Banca stessa dovutegli, il Tribunale di Napoli ha
giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui comprende nel divieto
di sottoporre a sequestro e a pignoramento gli stipendi, i salari, le
pensioni e gli altri emolumenti corrisposti dagli enti pubblici
economici ai loro dipendenti, non senza avere in priorità espresso
dubbi sulla correttezza delle sentt. 88/1963 e 49/1976 con le quali la
Corte costituzionale aveva dichiarato la infondatezza del sospetto di
illegittimità costituzionale - per violazione dell'art. 3 - della
impugnata disposizione con riferimento alla generalità dei rapporti di
impiego con lo Stato e gli altri enti pubblici rispetto ai rapporti di
lavoro privato.
1.2. - Avanti la Corte non è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri; si è costituito, giusta delega in calce
all'atto di deduzioni depositato il 23 febbraio 1978, l'avv. Ernesto
Procaccini chiedendo nell'interesse di Alfonso Izzo la declaratoria di
non fondatezza della proposta questione.
2.1. - Con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 (notificata il 2 e
comunicata il 5 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 187 del
9 luglio 1980 e iscritta al n. 414 R.O. 1980) sull'opposizione alla
esecuzione, con la quale il debitore esecutato Calabrò Antonio aveva
eccepito l'impignorabilità dello stipendio pignorato in suo
pregiudizio in quanto dipendente della S.I.P., e sulla eccezione di
illegittimità costituzionale del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,
sollevata dal creditore pignorante Bettazzi Gianfranco, ha dichiarato
rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente
infondata la questione.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri spiegato
intervento, di cui il giudice a quo pur aveva sottolineato
l'opportunità, l'Avvocatura generale dello Stato.
3.1. - Con ordinanza emessa il 7 marzo 1980 (notificata il 20 e
comunicata il 21 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 194 del 16
luglio 1980 e iscritta al n. 352 R.O. 1980) sulla opposizione
all'esecuzione basata sulla impignorabilità del credito dalla
debitrice Morra Olimpia e sulla eccezione d'incostituzionalità
dell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sollevata dalla creditrice
Pizzul Melania, il Pretore di Pozzuoli ha dichiarato rilevante e, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la
proposta questione.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
4.1. - Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1980 (notificata l'11 e
comunicata il 12 del successivo novembre; pubblicata nella G.U. n. 70
dell'11 marzo 1981 e iscritta al n. 917 R.O. 1980) sull'opposizione
all'esecuzione, con la quale il debitore esecutato Icardi Maggiorino,
dipendente della RAI TV a tempo indeterminato, aveva eccepito
l'impignorabilità del quinto dello stipendio in suo pregiudizio
pignorato, e sulla eccezione d'incostituzionalità, sollevata dal
creditore Lucci Giuseppe, dell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il
Pretore di Roma ha dichiarato rilevanti e, in riferimento all'art. 3
Cost., non manifestamente infondate la questione di legittimità
costituzionale della impugnata disposizione, per la parte in cui
equipara i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio
pubblico ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché
quella relativa all'intero art. 1 d.P.R. 180/1950 in relazione agli
4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
5.1. - Con ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 (notificata l'11 e
comunicata il 15 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U.
n. 13 bis del 16 gennaio 1985 e iscritta al n. 936 R.O. 1984) emessa
sull'opposizione all'esecuzione, con la quale il debitore esecutato
Calanchi Vittorio, dipendente della Banca del Monte di Bologna e
Ravenna, aveva eccepito l'inimpignorabilità del quinto delle somme a
qualunque titolo dovutegli dal datore di lavoro Monte, e sulla
eccezione, in subordine sollevata dalla debitrice diretta Dallara
Loredana, d'incostituzionalità dell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180, il Tribunale di Bologna, dopo aver motivato il dispositivo con cui
ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della impugnata disposizione, ha, nelle ultime battute della
motivazione, osservato che "in ogni caso, appare ingiustificata
l'estensione della impignorabilità assoluta dello stipendio dei
dipendenti degli enti pubblici economici, i quali operano in regime di
diritto privato ed in concorrenza con le imprese private, svolgendo,
come nel caso del settore creditizio, le medesime funzioni ed attività
di quelle: la differenza fra dipendenti pubblici e privati, sul piano
dell'aggredibilità dello stipendio, in considerazione altresì che il
rapporto d'impiego degli uni come degli altri ha natura privatistica,
realizza, infatti, per le suesposte ragioni una inammissibile
discriminazione".
5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
6.1. - Nei termini Alfonso Izzo ha depositato memoria datata 10
giugno 1985 con la quale ha illustrato la conclusione di infondatezza
della questione.
6.2. - Nella pubblica udienza del 19 novembre 1985 il giudice
Andrioli ha svolto relazione congiunta sui cinque incidenti; l'avv.
Procaccini nell'interesse di Alfonso Izzo ha illustrato le ragioni
d'infondatezza della questione proposta con la ord. 90/1978. Considerato in diritto :
7. - La identità di questione sollevata da alcune ordinanze e la
connessione tra tale questione e le questioni proposte con altre
ordinanze inducono la Corte a disporre la riunione dei cinque incidenti
ai fini di contestuale decisione.
8.1. - Tutti gli incidenti coinvolgono l'art. 1
(insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi,
salari, pensioni ed altri emolumenti) d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni); più precisamente il comma primo che mette conto di
riprodurre: "(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di
stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti). Non possono essere
sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei
seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli
assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i
compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro
ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola
vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome
per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di
un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto corrispondono ai
loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona,
per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi
dipendenti".
Senonché a) le ord. 352 e 414/1980 e 936/1984 investono l'intero
comma primo assumendo a parametri gli artt. 3, 24, 35 e 36 Cost., b) la
ord. 90/1978 lamenta che l'impugnata disposizione assoggetti ai
comminati divieti anche i dipendenti di enti pubblici economici
(censura prospettata nella sola motivazione e non anche nel dispositivo
della ord. 936/1984), c) la ord. 917/1980 ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 in riferimento all'art. 3 Cost. per la parte in cui
equipara i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio
pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti
pubblici, nonché quella relativa all'intero art. 1 in relazione agli
Non basta: sebbene di fronte all'art. 1, che elenca ogni sorta di
crediti derivanti dagli elencati rapporti, la totalità delle specie,
sottoposte all'esame dei giudici a quibus, abbia per oggetto i crediti
derivanti da rapporti di lavoro e di impiego in corso, la limitazione
non ha impedito alle ord. 90/1978, 352, 424 e 917/1980 di sospettare,
senza distinzione, d'incostituzionalità i divieti gravanti su ogni
sorta di crediti dei dipendenti (e quindi anche le pensioni, le
indennità di fine rapporto) e la sola ord. 936/1984 si limita a far
parola dello stipendio dei dipendenti, di tal che la direttiva della
corrispondenza tra la fattispecie controversa e l'oggetto della
questione di sospettata incostituzionalità impone a questa Corte di
limitare il proprio esame ai soli crediti dei dipendenti derivanti da
rapporto di lavoro o di impiego in corso.
8.2. - La or richiamata direttiva esige rispetto anche in altro
incontro che si passa a descrivere: di fronte all'art. 1 comma primo
che sancisce il divieto di pignorabilità, sequestrabilità e
cedibilità degli elencati crediti, sta che tutte le ordinanze di
rimessione siano originate da pignoramenti e da successive opposizioni
dei debitori diretti e che la ord. 90/1978 si duole del divieto di
sottoporre a sequestro e pignoramento, ecc. ecc., e la ord. 352/1980
lamenta nella motivazione la violazione del principio della tutela
giurisdizionale dei diritti "in quanto è sottratta una azione - il
pignoramento dello stipendio o della pensione - al creditore del
pubblico dipendente" ed assume, nel dispositivo, a parametro anche
l'art. 24 Cost., mentre le altre ordinanze non si pongono neppure il
dubbio sulla esigenza di procedere a distinzione tra impignorabilità e
insequestrabilità o incedibilità. Ne segue che questa Corte non può
non limitare l'esame al divieto di pignorabilità che solo ha riscontro
nelle vicende da cui han tratto spunto le ordinanze di rimessione.
Di tal che la questione principale, su cui la Corte è legittimata
a deliberare, ha per oggetto i crediti dei dipendenti indicati
nell'art. 1 comma primo, sorti da rapporti in corso, e il divieto di
pignorabilità dei crediti medesimi.
8.3. - La prima delle questioni subordinate, sollevata con la ord.
90/1978, con la quale il Tribunale di Napoli ha sospettato
d'incostituzionalità l'art. 1 (comma primo) per comprendere la norma
sul divieto i crediti dei dipendenti di enti pubblici economici, va
assoggettata ai limiti, puntualizzati sub 8.l., 2., dei crediti
derivanti dai rapporti in corso e del divieto di pignorabilità (e non
anche di insequestrabilità e di incedibilità). La ord. 936/1984
(supra 5.1.) solleva il dubbio, prospettato dal Tribunale di Napoli,
nella sola motivazione ma non lo riproduce nel dispositivo e, pertanto,
è da ipotizzare che nell'economia della ordinanza di rimessione il
Tribunale di Bologna abbia prospettato al livello di motivazione e non
di denuncia la sospettata incostituzionalità.
8.4. - Nella ordinanza 917/1980 (supra 4.1.) il Pretore di Roma non
si limita ad impugnare l'intero art. 1 (comma primo) che lo denuncia,
in riferimento all'art. 3 Cost., "per la parte in cui equipara i
dipendenti dalle imprese concessionarie di un servizio pubblico di
comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici",
ma neppure una parola spende nella motivazione per dimostrare la
identità di posizione tra la RAI TV, il cui dipendente era debitore, e
le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione;
motivazione la quale tanto più urgeva per poco si considerasse che
l'art. 1 fa verbo di impresa di comunicazione o trasporto: ne discende
la manifesta inammissibilità per difetto assoluto di motivazione sulla
rilevanza.
9. - La questione principale enucleata sub 8.1. è manifestamente
infondata perché nessuna delle ordinanze di rimessione, che l'hanno
ritualmente sollevata, espone motivi che inducano a dubitare della
correttezza della C. Cost. 49/1976 che ebbe a dirla infondata.
10. - Infondata è la questione sollevata dal Tribunale di Napoli
con la ord. 90/1978 (supra 1.l.) perché a) assume rilievo non il
contenuto del rapporto di lavoro dei dipendenti, ma il risultato dello
stesso, b) per gli istituti di credito di diritto pubblico (come la
Banca Nazionale del Lavoro) il pubblico interesse si esprime nella
obbligatoria approvazione governativa degli statuti e dei mutamenti di
questi e nel controllo della P. A. su qualsiasi azione o funzione degli
stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 90/1978, 352, 414 e 917/1980
e 936/1984,
a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 (insequestrabilità, impignorabilità e
incedibilità degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti)
comma primo d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte
in cui equipara i dipendenti delle imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli
altri enti pubblici, sollevata con ord. 28 ottobre 1980 del Pretore di
Roma (917/1980);
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 gennaio
1950 n. 180 nella parte in cui assoggetta al divieto di
impignorabilità i crediti dei dipendenti ivi elencati in corso di
rapporto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata con le ord.
90/1978, 352, 414 e 917/1980, e 936/1984;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in
cui assoggetta al divieto di sottoporre a pignoramento gli stipendi
corrisposti dagli enti pubblici economici ai loro dipendenti, sollevata
con l'ord. 19 ottobre 1977 del Tribunale di Napoli (ord. 90/1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte