Sentenza n. 337/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 1115/1968
- art. 4legge 464/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464
(Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in
materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di
disoccupazione) e 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n.
1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della
Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro
la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in
favore dei lavoratori anziani licenziati), promosso con ordinanza
emessa il 21 marzo 1991 dal Pretore di Busto Arsizio nel procedimento
civile vertente tra Zoni Ester ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n.
80 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Giacomo Giordano, Gian Carlo Perone e Tiziano
Treu per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'I.N.P.S. da
Ester Zoni e altri lavoratori beneficiari, fino al 1987, del
trattamento speciale di disoccupazione a seguito di licenziamento per
cessazione dell'impresa datrice di lavoro, dichiarata fallita nel
1977, il Pretore di Busto Arsizio, con ordinanza del 21 marzo 1991,
pervenuta alla Corte costituzionale il 12 febbraio 1992, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4,
primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, nella parte in cui
non prevede un sistema di adeguamento del trattamento speciale di
disoccupazione ai miglioramenti contrattuali della categoria di
appartenenza o, quanto meno, al mutato potere di acquisto della
moneta.
Secondo il giudice remittente, le norme impugnate, in quanto
assumono come base fissa di calcolo del trattamento speciale di
disoccupazione la retribuzione percepita dal lavoratore al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, violano gli artt. 3 e 36
Cost. per la disparità di trattamento che così si determina
rispetto ai lavoratori ammessi al trattamento della Cassa
integrazione guadagni, commisurato alla retribuzione che loro
spetterebbe se fossero in servizio, nonostante che i due regimi
abbiano in comune, almeno per certi aspetti, presupposti e funzione.
Invero la Cassa integrazione guadagni si è progressivamente
allontanata dall'originario fine istituzionale per divenire, in
sostanza, una forma di tutela della disoccupazione.
In ogni caso le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art.
38, secondo comma, Cost., perché non prevedono nemmeno un meccanismo
di adeguamento monetario della prestazione calcolata sulla
retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, risalente nella specie al 1977.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'I.N.P.S.,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
non fondata.
Ad avviso dell'Istituto, l'ordinanza di rimessione sottovaluta le
essenziali differenze intercorrenti tra il trattamento di
integrazione salariale e il trattamento speciale di disoccupazione.
L'uno presuppone la continuazione del rapporto di lavoro, che rimane
soltanto sospeso, l'altro presuppone la cessazione del rapporto, con
conseguente stato di disoccupazione del lavoratore. Né si può dire
che il legislatore non sia intervenuto per adeguare l'importo del
trattamento speciale di disoccupazione. Con legge 29 febbraio 1980,
n. 33, l'importo è stato elevato da due terzi a quattro quinti
dell'ultima retribuzione, e inoltre si è stabilito che l'importo
massimo di lire 600.000 mensili è annualmente incrementato in misura
pari all'ottanta per cento dell'aumento dell'indennità di
contingenza maturato nell'anno precedente.
Osserva infine l'I.N.P.S. che, se è vero che il trattamento in
esame, non essendo indicizzato alla dinamica della retribuzione, è
soggetto a una progressiva diminuzione, ciò si giustifica in
rapporto al prolungarsi della durata del trattamento medesimo.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione.
Secondo l'interveniente, la disparità di disciplina denunziata
nell'ordinanza di rimessione è giustificata dai caratteri di
specialità e di transitorietà del trattamento di disoccupazione di
cui è causa. Considerato in diritto
1. - Dal Pretore di Busto Arsizio è sollevata questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8,
secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo
comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (entrambi abrogati dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, rispettivamente artt. 16, comma 4, e
22, comma 9), "nella parte in cui non prevede un sistema di
adeguamento del trattamento speciale di disoccupazione al mutato
potere di acquisto della moneta e ai miglioramenti contrattuali della
categoria di appartenenza".
Più precisamente le norme citate sono censurate sotto due
profili: a) in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., perché non
prevedono l'agganciamento dell'indennità speciale di disoccupazione
alla dinamica salariale dei contratti collettivi; b) in riferimento
all'art. 38 Cost., perché non prevedono almeno un meccanismo di
adeguamento dell'indennità ai mutamenti del potere di acquisto della
moneta.
2. - La questione non è fondata.
Sotto il primo profilo, il giudice remittente muove da una
premessa erronea, secondo cui il trattamento speciale di
disoccupazione regolato dalle norme in esame avrebbe gli stessi
presupposti e la medesima funzione del trattamento corrisposto dalla
Cassa integrazione guadagni. Ma che entrambi gli istituti siano
riconducibili nel quadro degli strumenti di lotta contro la
disoccupazione non è un argomento che possa superare la differenza
essenziale di presupposti e di funzione che li distingue. Il
trattamento speciale di disoccupazione presuppone la cessazione del
rapporto di lavoro a seguito di licenziamento del prestatore per
cessazione dell'attività produttiva in cui era occupato, e ha la
funzione di conservare transitoriamente - nella misura di due terzi,
poi elevati a quattro quinti - la retribuzione percepita nell'ultimo
mese di occupazione. Il trattamento di integrazione salariale,
invece, presuppone la continuazione del rapporto di lavoro e perciò
è calcolato sulla retribuzione in corso, avendo la funzione di
sostituire temporaneamente all'obbligazione retributiva del datore di
lavoro, che rimane sospesa, l'obbligazione previdenziale, commisurata
alla prima, dell'ente gestore della Cassa.
Pertanto, l'istituto della Cassa integrazione guadagni non può
fornire un termine utile di confronto ai fini dell'art. 3 Cost. Né
il trattamento speciale di disoccupazione può essere valutato alla
stregua dell'art. 36 Cost., applicabile solo sul presupposto di un
rapporto di lavoro in atto.
3. - Sotto il secondo profilo va osservato anzitutto che, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 38 Cost. non esige che
l'adeguamento delle prestazioni previdenziali ai mutamenti del potere
di acquisto della moneta, proceda mediante meccanismi automatici.
Esso può avvenire anche con interventi legislativi periodici, la
scelta dell'uno o dell'altro metodo essendo rimessa alla
discrezionalità del legislatore. Nel 1980, tre anni dopo
l'ammissione dei ricorrenti al trattamento speciale di
disoccupazione, è intervenuta la legge 29 febbraio, n. 33, che ne ha
elevato l'importo da due terzi a quattro quinti dell'ultima
retribuzione, e inoltre ha agganciato l'importo massimo di lire
600.000 agli incrementi annuali dell'indennità di contingenza.
È vero che successivamente non ci sono stati altri interventi, ma
occorre considerare, da un lato, che il legislatore deve tenere conto
anche delle disponibilità finanziarie della gestione assicurativa,
dall'altro, che i ricorrenti, grazie a una serie di proroghe
consentite dalla legge n. 464 del 1972, hanno fruito del trattamento
speciale di disoccupazione, ben superiore all'indennità ordinaria,
per dieci anni (dal 1977 al 1987), anziché per la durata normale di
centottanta giorni. Il prolungarsi del beneficio nel tempo ne
determina e insieme giustifica la diminuzione di valore.
Inoltre, il trattamento speciale di disoccupazione, nella parte
eccedente l'indennità ordinaria, si configurava come un intervento
assistenziale a carico dello Stato (arg. ex art. 37, comma 3, lett.
d, della legge 9 marzo 1989, n. 88), di guisa che non è qui
invocabile il criterio dell'adeguatezza alle esigenze di vita proprio
delle prestazioni previdenziali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5
novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli
interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione
dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni
familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati),
e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di
integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
dal Pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte