Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/10/1996 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 407, terzo comma, 405, secondo comma, e 335, primo comma,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10

ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Lanusei nei procedimenti penali riuniti a carico di

Pasquale Bentivegna ed altri, iscritta al n. 913 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Lanusei, in sede di udienza preliminare nel processo

penale nei confronti di Maria Teresa Vella, Pasquale Bentivegna,

Giulio Donnini e Cardia Roberto, per il concorso nel reato di abuso

d'ufficio, ha sospeso il procedimento nei confronti degli ultimi tre

imputati e sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 407, terzo comma,

405, secondo comma e 335, primo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione;

che, secondo le norme impugnate, il pubblico ministero iscrive

immediatamente ogni notizia di reato nonché, contestualmente o dal

momento in cui risulta, il nome della persona alla quale è

attribuito il reato (art. 335); dalla data in cui il nome è iscritto

nel registro decorrono i termini per la richiesta di rinvio a

giudizio (art. 405); gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza

del termine - previsto dalla legge o prorogato dal giudice - senza

che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o

richiesto l'archiviazione, non possono essere utilizzati (art. 407);

che il giudice rimettente prospetta l'incostituzionalità delle

norme suddette nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità,

nei confronti dell'imputato, di tutti gli atti di indagine compiuti

tra il momento in cui ha assunto la qualità di persona sottoposta

alle indagini - perché raggiunto da indizi di colpevolezza - e il

momento in cui è stato iscritto nel registro di cui all'art. 335 del

codice di procedura penale;

che dall'ordinanza risulta che - a seguito di un esposto per

irregolarità nella procedura di aggiudicazione di una gara e della

successiva acquisizione della documentazione attraverso la polizia

giudiziaria, la quale procedeva a segnalare le irregolarità e le

generalità di tutti gli attuali imputati - la notizia di reato

veniva iscritta nel relativo registro solo nei confronti della Vella,

e che, all'esito delle indagini, il rinvio a giudizio veniva chiesto

per lo stesso reato nei confronti di tutte le persone originariamente

segnalate dalla polizia giudiziaria, con contestuale iscrizione nel

registro delle notizie di reato per quelle non ancora iscritte;

che, sempre dall'ordinanza, risulta che la difesa aveva eccepito

l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla scadenza

del termine computato a partire dall'esposto, data in cui si sarebbe

dovuto provvedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato,

e, in via subordinata, l'incostituzionalità dell'art. 335 del codice

di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della

Costituzione, ove interpretato nel senso che il dies a quo per la

decorrenza delle indagini preliminari è computato dalla formale

iscrizione nel registro, anziché dal momento in cui il pubblico

ministero avrebbe dovuto iscrivere;

che il giudice a quo ritiene inammissibile ed infondata la

suddetta eccezione, da un lato, perché l'individuazione del momento

iniziale di decorrenza dei termini per le indagini implicherebbe

valutazioni inerenti alla sfera della discrezionalità legislativa,

potendo solo il legislatore stabilire un criterio oggettivo cui il

giudice dovrebbe ispirarsi nel controllare l'iscrizione effettuata

dal pubblico ministero; dall'altro perché, essendo nulli - per

violazione del principio del contraddittorio e, più in generale, dei

diritti di difesa - gli atti d'indagine compiuti nei confronti di

persona raggiunta da indizi di colpevolezza, ma non iscritta nel

registro, risulterebbero assicurati i diritti e le garanzie di

difesa, con conseguente mancato contrasto con l'art. 24 della

Costituzione;

che, tuttavia, sempre secondo la prospettazione del giudice

rimettente, l'utilizzabilità degli atti compiuti, tra il momento in

cui una persona è stata raggiunta da indizi di colpevolezza e il

momento in cui è stata iscritta nel registro, integrerebbe la

lesione di altri parametri costituzionali;

che, in particolare, sarebbe leso l'art. 3 della Costituzione

sotto il profilo della ingiustificata e irragionevole disparità di

trattamento tra colui che viene iscritto tempestivamente e colui che,

pur trovandosi nelle identiche condizioni di indiziato, viene

iscritto con ritardo; l'art. 112 della Costituzione, in quanto

l'obbligatorietà dell'azione penale comporta che l'azione è

attribuita al pubblico ministero senza margine di discrezionalità,

esigendo tale principio certezza sui presupposti che ne condizionano

l'esercizio e sui tempi entro i quali l'esercizio deve aver luogo;

l'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 2 della legge

delega 16 febbraio 1987, n. 81, che richiama le norme internazionali

recepite nel nostro ordinamento - non essendo rispettata la

previsione dell'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che assicura ad ogni

persona che la sua causa sia esaminata in un tempo ragionevole da

parte di un organo giurisdizionale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione

nei termini che la ratio dell'art. 407 - in correlazione con l'art.

191 del codice di procedura penale - consente di ritenere, quantomeno

nei casi di ritardo abnorme e ingiustificato desumibile con evidenza

dagli atti, che il giudice abbia il potere di dichiarare

inutilizzabili anche gli atti che interessano una persona iscritta

tardivamente nel registro delle notizie di reato;

Considerato che il giudice rimettente, da un lato, ritiene

inammissibile l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla

difesa, con riferimento agli atti di indagine compiuti

successivamente al termine di chiusura, computato dal momento in cui

il pubblico ministero ha proceduto all'iscrizione nominativa

dell'indagato nel registro delle notizie di reato, anziché da quello

in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere, sulla base

della considerazione che solo il legislatore potrebbe individuare un

criterio oggettivo cui il giudice dovrebbe ispirarsi nel controllare

il momento dell'iscrizione effettuata dal pubblico ministero;

dall'altro invoca un intervento additivo della stessa natura

chiedendo alla Corte di dichiarare l'incostituzionalità degli artt.

407, terzo comma, 405, secondo comma e 335, primo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non consentono al giudice di

individuare il momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere

effettuata, allo scopo speculare di consentire l'inutilizzabilità

degli atti di indagine compiuti dal momento in cui una persona è

raggiunta da indizi di colpevolezza a quello dell'effettiva

iscrizione;

che, inoltre, lo stesso svolgimento dell'ordinanza di rimessione

non consente di ricostruire con certezza i presupposti che

renderebbero la questione pregiudiziale e rilevante rispetto al

giudizio a quo stante la contraddittorietà che è dato rilevare tra

la qualificazione come nulli - per violazione del principio del

contraddittorio e, più in generale, dei diritti di difesa - degli

atti d'indagine compiuti nei confronti di persona raggiunta da indizi

di colpevolezza e sottoposta ad indagini, ma non iscritta nel

registro, atti come tali inefficaci in quanto affetti da nullità di

ordine generale non sanabile, e la richiesta alla Corte di una

pronuncia che consenta di considerare inutilizzabili, e quindi

inefficaci, gli atti compiuti nello stesso periodo temporale

considerato;

che la questione sollevata deve essere, pertanto, dichiarata

manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in modo

contraddittorio e perplesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 407, terzo comma, 405,

secondo comma, e 335, primo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione,

dal giudice per l'indagini preliminari presso il Tribunale di Lanusei

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte