Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, 132 e 212

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno

1989 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra

Cesaroni Giuseppe e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 238 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20 prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Ancona, nel giudizio promosso da

Cesaroni Giuseppe - già titolare di rendita I.N.A.I.L. per malattia

professionale, riportata lavorando nel settore industriale, e

successivamente colpito da infortunio nel prestare attività di

coltivatore diretto con postumi invalidanti pari al 5% - per

conseguire la liquidazione di una nuova rendita in base alla

valutazione complessiva del grado di inabilità, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 21 giugno 1989, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3,

primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del d.P.R.

30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali);

che il giudice a quo, premesso che, per costante interpretazione

giurisprudenziale, nell'ipotesi di invalidità conseguente a più

infortuni, ovvero ad un infortunio e ad una malattia professionale,

riconducibili a diverse gestioni (industriale ed agricola), non può

procedersi alla costituzione di una unica rendita ai sensi dell'art.

80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rileva che ciò sembra contrastare:

a) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché al

verificarsi (con l'ulteriore infortunio o malattia) di un

aggravamento della situazione di bisogno non fa riscontro una

intensificata tutela previdenziale; b) con l'art. 3, primo comma,

della Costituzione, per la diversa tutela che una eguale situazione

di bisogno riceve a seconda che gli eventi lesivi si siano o meno

verificati nell'espletamento della stessa attività lavorativa;

che si è costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata manifestamente infondata alla stregua di quanto già

deciso dalla Corte con la sentenza n. 71/1990;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 71 del 1990,

richiamata dall'interveniente, ha dichiarato non fondata questione

analoga, richiamandosi all'organizzazione separata dell'assicurazione

(contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'industria, e

di quella (contro gli infortuni e le malattie professionali)

nell'agricoltura, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con

proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di

doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia

invalidante delle menomazioni fisiche, e rilevando che siffatta

separatezza non lede né l'art. 38, secondo comma, né l'art. 3,

primo comma, della Costituzione, poiché essa si fonda

sull'obbiettiva distinzione fra i due settori lavorativi e non

lascia, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto di tutela;

che nell'ordinanza non sono indicati motivi ed argomenti che

possano indurre la Corte a modificare la propria decisione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38,

secondo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del

d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di Ancona

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte