Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 506 e 507 del

codice di procedura penale e 151 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 31 luglio 1998 dal pretore di Enna nel

procedimento penale a carico di S. F., iscritta al n. 746 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Enna ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 506 e 507 del codice di procedura penale, nonché dell'art.

151 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale;

che, in particolare, il rimettente censura:

l'art. 507 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il

giudice possa disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche

sulla base dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico

ministero;

l'art. 506, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede

che il giudice possa indicare alle parti temi di prova nuovi o più

ampi solo in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a

iniziativa delle stesse o a seguito delle letture disposte a norma

degli artt. 511, 512 e 513 cod. proc. pen., e non anche in base agli

atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;

l'art. 506, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che il giudice possa rivolgere domande ai testimoni, ai

periti, ai consulenti tecnici e alle parti private già esaminati

anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico

ministero, e possa procedere, sulla base di detti atti, alle

contestazioni ai sensi dell'art. 500, comma 1, cod. proc. pen., con

eventuale acquisizione al fascicolo del dibattimento delle

dichiarazioni utilizzate per le contestazioni a norma del quarto

comma di detto articolo;

l'art. 151 disp. att. cod. proc. pen., "nella parte in cui non

richiama l'art. 135 norme di attuazione che dispone che nel giudizio

il giudice può ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel

fascicolo del pubblico ministero (da restituire terminata

l'istruzione dibattimentale) e l'inserimento nel fascicolo del

dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni se

sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione";

che il rimettente premette in fatto che, al termine

dell'istruttoria dibattimentale di un procedimento penale per lesioni

colpose aggravate ex art. 590, secondo e terzo comma, cod. pen., il

difensore della parte civile aveva chiesto la citazione quale

testimone, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., di un soggetto che

dal verbale dell'Ispettorato del lavoro, contenuto nel fascicolo del

pubblico ministero, risultava presente sul luogo dell'incidente, e

rileva che tale verbale non fa parte del fascicolo del dibattimento;

che, ad avviso del rimettente - non risultando dall'istruzione

dibattimentale alcun elemento da cui desumere la "assoluta

necessità" dell'assunzione di tale mezzo di prova, e non potendo il

giudice prendere conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del

pubblico ministero, da cui potrebbe risultare l'assoluta necessità

della prova - la richiesta della parte civile non può essere

accolta;

che, sulla base di tale presupposto interpretativo, il rimettente

ritiene che le norme sopra menzionate, anche tenendo conto

dell'interpretazione estensiva dell'art. 507 cod. proc. pen. adottata

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 1993,

contrastano con il principio di legalità (artt. 25 e 112 Cost.),

nonché con gli artt. 101, secondo comma, e 102 Cost., in quanto il

giudice, a causa della mancata conoscenza di tutti gli atti del

fascicolo del pubblico ministero, rimarrebbe privo della possibilità

di esercitare il necessario controllo di legalità e di pervenire ad

una giusta decisione; controllo che il giudice può effettivamente

svolgere, mediante la conoscenza di tutti gli atti compiuti nel corso

delle indagini preliminari, solo quando il pubblico ministero formula

richiesta di archiviazione, e non anche dopo la citazione a giudizio

dell'imputato;

che la disciplina censurata verrebbe quindi a contrastare con i

principi di non dispersione della prova, della ricerca della verità

e della indefettibilità della giurisdizione, quali delineati dalla

giurisprudenza della Corte costituzionale;

che, con particolare riferimento all'art. 506, comma 2, cod.

proc. pen., il rimettente, motivando in tema di rilevanza della

relativa questione, pare far riferimento ad una situazione in cui

l'esigenza di rivolgere nuove domande ai testimoni già esaminati per

eventualmente contestare il contenuto delle precedenti deposizioni

potrebbe emergere solo dopo avere ammesso la nuova prova ex art. 507

cod. proc. pen;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,

in quanto la conoscenza da parte del giudice del fascicolo del

pubblico ministero verrebbe ad alterare la struttura del processo

prefigurato dal legislatore e determinerebbe una grave confusione tra

i ruoli che il codice di rito rispettivamente riserva al pubblico

ministero e al giudice;

Considerato che le questioni sollevate dal giudice rimettente, pur

articolate sotto diversi profili, concernono sostanzialmente la

mancata attribuzione al giudice del dibattimento, nell'esercizio dei

poteri suppletivi previsti dagli artt. 506 e 507 cod. proc. pen.,

della possibilità di conoscere tutti gli atti del fascicolo del

pubblico ministero;

che, con particolare riferimento all'art. 507 cod. proc. pen.,

risulta palesemente erroneo l'assunto del rimettente secondo cui

l'impossibilità di prendere conoscenza del verbale dell'Ispettorato

del lavoro contenuto nel fascicolo del pubblico ministero gli avrebbe

impedito di accertare l'assoluta necessità di assumere d'ufficio la

nuova prova richiesta al termine dell'istruzione dibattimentale dalla

parte civile;

che al fine di esercitare il potere previsto dall'art. 507 cod.

proc. pen. il sistema delineato dal codice non presume che il giudice

conosca gli atti delle indagini preliminari, bensì che sia chiamato

ad operare, eventualmente sollecitato dalle parti, una valutazione

che tenga conto delle emergenze risultanti dall'istruttoria

dibattimentale;

che nel caso di specie, a prescindere dal contenuto del verbale

dell'Ispettorato del lavoro, la richiesta della parte civile,

innestata nel contesto di quanto era sino ad allora emerso nel corso

del dibattimento, appariva pienamente idonea, unitamente

all'eventuale esibizione ad iniziativa della stessa parte civile

dell'atto dal quale la richiesta traeva spunto, a fornire al giudice

gli elementi di valutazione necessari al fine di disporre la nuova

prova;

che, più in generale, la disciplina in base alla quale il

patrimonio di conoscenze del giudice è vincolato, salve le eccezioni

espressamente previste dalla legge, agli elementi acquisiti nel corso

del dibattimento, corrisponde ad una delle scelte più significative

e qualificanti del nuovo codice di procedura penale, che si è

appunto realizzata mediante il sistema del "doppio fascicolo", al

fine di evitare che gli atti raccolti durante le indagini preliminari

senza il rispetto delle regole del contraddittorio ed in violazione

del principio dell'immediatezza, rifluiscano nel dibattimento (v.

ordinanza n. 248 del 1998 e sentenza n. 91 del 1992);

che la soluzione auspicata dal giudice rimettente comporterebbe

la vanificazione della separazione, tipica di un modello processuale

che si ispira al sistema accusatorio, tra la fase delle indagini

preliminari e quella del giudizio, facendo venire meno il carattere

selettivo del patrimonio di conoscenza su cui si basa l'intervento

giurisdizionale, e determinerebbe un sostanziale ritorno al sistema

misto delineato dal codice di procedura penale del 1930;

che, inoltre, l'assunto del rimettente relativo alla supposta

irragionevolezza della disciplina impugnata, perché precluderebbe al

giudice del dibattimento di esercitare un effettivo controllo di

legalità, attuabile invece in sede di verifica della richiesta di

archiviazione mediante la conoscenza di tutti gli atti contenuti nel

fascicolo del pubblico ministero, è privo di fondamento, in quanto

le due situazioni poste a confronto non sono utilmente comparabili:

altro infatti è il controllo attribuito al giudice per le indagini

preliminari in sede di richiesta di archiviazione, ove occorre

assicurare l'effettiva attuazione del principio costituzionale di

obbligatorietà dell'azione penale, con la conseguente valutazione se

dare o meno ingresso alla fase del giudizio, in un contesto quindi in

cui il controllo di legalità attribuito al giudice non può che

riguardare tutta l'attività di indagine svolta nel corso della fase;

altro è la competenza del giudice del dibattimento proiettata non

già e non più a verificare la legittimità dell'inazione del

pubblico ministero - che ha invero ormai esercitato l'azione penale -

ma ad acquisire, attraverso l'istruttoria dibattimentale, gli

elementi utili per la decisione (v. anche sentenza n. 91 del 1992);

che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata nei

confronti dell'art. 151 disp. att. cod. proc. pen., mediante il

richiamo all'art. 135 delle stesse norme, che facoltizza il giudice a

prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico

ministero, è palesemente priva di pertinenza, in quanto la

disciplina richiamata si riferisce alla diversa situazione in cui il

giudice è chiamato a decidere prima dell'apertura del dibattimento

sulla richiesta di applicazione della pena e, quindi, ad emettere una

decisione che, in caso di accoglimento, preclude la successiva

celebrazione del dibattimento;

che le questioni sollevate nei confronti degli artt. 507 cod.

proc. pen. e 151 disp. att. cod. proc. pen. devono pertanto essere

dichiarate manifestamente infondate;

che, infine, le questioni sollevate nei confronti dell'art. 506,

commi 1 e 2, cod. proc. pen. appaiono manifestamente inammissibili

per difetto di rilevanza, in quanto prospettate in termini ipotetici

e, comunque, risultano intempestive: il rimettente rileva, infatti -

peraltro motivando solo in riferimento all'art. 506, comma 2, cod.

proc. pen. - che l'esigenza di citare nuovamente testimoni già

esaminati è meramente eventuale, e potrebbe porsi solo al termine

dell'istruzione dibattimentale, così come integrata - par di

comprendere - dopo la citazione del nuovo testimone ex art. 507 cod.

proc. pen.;

Visti gli artt, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 507 del codice di procedura penale e 151

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24,

25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della

Costituzione, dal pretore di Enna, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 506, commi 1 e 2, del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25,

secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione,

dal pretore di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte