Sentenza n. 34/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 9/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 2
maggio 1972 dalla Corte suprema di cassazione - sezione seconda civile
- nel procedimento civile vertente tra Pezzoli Ernesta e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 298 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 254 del 27 settembre 1972.
Visti gli atti di costituzione di Pezzoli Ernesta e dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Pezzoli
Ernesta, e l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile iniziato nei confronti
dell'INPS dalla coltivatrice diretta Ernesta Pezzoli per ottenere il
riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, la Corte di
cassazione, con ordinanza 2 maggio 1972, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sul
riordinamento delle norme di previdenza dei coltivatori diretti e dei
coloni e mezzadri.
La norma denunciata prevede, tra l'altro, che, ai fini del
raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione, possano essere
computati, "per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri
per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed
i giovani".
Secondo il giudice a quo, l'assicurata, nella specie, non avrebbe
potuto far valere il prercritto ammontare complessivo di 520
contributi, ma solo 414 (pur avendone versati 579 e cioè 240 per il
1959, 102 per il 1960, 133 per il 1961 e 104 per il 1965).
Afferma l'ordinanza che non sussisterebbe alcuna ragione
giustificatrice della suindicata discriminazione, basata soltanto sul
sesso.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
La parte privata si è ritualmente costituita ed ha chiesto che la
questione sia dichiarata fondata, deducendo che la norma censurata
sarebbe ingiustamente restrittiva e disincentivante del lavoro. Né
avrebbe alcun rilievo l'analoga limitazione discriminatoria dettata dal
successivo art. 9, secondo comma, della stessa legge del 1963, che
atterrebbe soltanto all'accredito dei contributi e, non avendo effetto
retroattivo, sarebbe, comunque, inapplicabile al caso di specie.
L'INPS si è costituito con deduzioni con le quali, pur chiedendo
che si provveda come di giustizia, prospetta l'infondatezza della
questione.
Al riguardo, sostiene che l'art. 5 della legge del 1963, lungi dal
realizzare un pregiudizio nei confronti della donna lavoratrice,
valuterebbe, invece, i suoi contributi in misura superiore rispetto
all'uomo. Assume, in particolare, che, a seguito dell'estensione
dell'assicurazione obbligatoria ai lavoratori agricoli autonomi,
varrebbero ora, per questi ultimi, i medesimi criteri di contribuzione
assoluta e di contribuzione relativa, previsti per i lavoratori
agricoli dipendenti.
Da tali criteri risulterebbe una più favorevole considerazione
della lavoratrice agricola, che potrebbe raggiungere l'ammontare dei
contributi per lei richiesti nell'anno con due soli contributi
giornalieri per settimana, a differenza del lavoratore agricolo di
sesso maschile che, allo stesso fine, avrebbe, invece, bisogno di tre
contributi giornalieri.
La difesa dell'Istituto precisa, infine, che la norma denunziata
fisserebbe il limite di valutazione dei contributi al solo scopo del
conseguimento del diritto alla pensione e non riguarderebbe il suo
ammontare, che verrebbe, invece, determinato computando tutti i
contributi, in qualsiasi tempo e misura accreditati alle singole
posizioni assicurative.
La difesa della parte privata ha depositato memoria nella quale
esprime l'avviso che la norma denunziata sarebbe illegittima in
riferimento non solo al principio di eguaglianza, ma anche agli artt.
36 e 38 Cost., i cui precetti sarebbero specificazione del suddetto
principio. A tale più ampio esame si dovrebbe pervenire in sede di
interpretazione dell'ordinanza di rimessione o, in difetto, con
separata questione da sollevare incidentalmente nell'attuale giudizio
da questa Corte.
Nel merito osserva che non avrebbero rilievo i chiarimenti forniti
dalla difesa dell'INPS sul diverso meccanismo contributivo per l'uomo e
per la donna, dato che rimarrebbe pur sempre la sostanziale ingiustizia
della posizione delle lavoratrici, che, pur avendo versato un numero di
contributi eguale a quello di altro lavoratore, potrebbero rimanere
escluse dalla tutela previdenziale. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione dubita della conformità agli artt.
3 e 37 Cost. dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, perché
esigendo, ai fini del riconoscimento a pensione dei coltivatori diretti
e dei mezzadri e coloni, requisiti di contribuzione annua diversi, a
seconda che si tratti di lavoratori oppure di lavoratrici, avrebbe
posto in essere una disparità di trattamento esclusivamente in ragione
del sesso.
2. - La difesa della parte privata sostiene che la censura dovrebbe
riguardare anche gli artt. 36 e 38 Cost., deducendo che il riferimento
sarebbe concettualmente compreso nell'ordinanza di rimessione per
essere i relativi precetti una specificazione del principio di
eguaglianza e che, in ogni caso, nessun ostacolo processuale
impedirebbe alla Corte di sollevare d'ufficio la relativa questione.
È, tuttavia, da obiettare che, avendo il giudice a quo prospettato
la violazione della parità tra lavoratori e lavoratrici - quale è
sancita dagli artt. 3 e 37 Cost. - nell'esclusivo ambito della stessa
categoria dei lavoratori agricoli autonomi, non potrebbe, comunque,
tenersi conto degli altri due precetti costituzionali. L'ordinanza,
infatti, ritiene vuluerato il principio di eguaglianza esclusivamente
in relazione alla pretesa difformità di disciplina, in ragione del
sesso, tra coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per quanto concerne
il diritto alla pensione, senza alcun riguardo a una disparità con la
posizione previdenziale di altre categorie di lavoratori.
Non rileva, quindi, l'assunto che gli artt. 36 e 38 Cost.
implicitamente postulino il rispetto dell'eguaglianza quanto alla
proporzione tra lavoro svolto e trattamento economico e quanto al
diritto alla previdenza sociale.
3. - Nel merito, è da osservare che, sebbene l'art. 5 della legge
n. 9 del 1963 regoli con norme diverse, per gli uomini e per le donne,
i requisiti per il conseguimento della pensione, il divieto di
computare per le donne più di 104 contributi giornalieri per ciascun
anno - il che è oggetto specifico della sollevata questione -
corrisponde all'analogo divieto di computo per gli uomini di un numero
di contributi eccedente i 156. Il differente ammontare della
contribuzione annuale massima consentita per maturare la pensione
trova, d'altra parte, la sua ratio nel minor numero di contributi
richiesti per le pensioni di vecchiaia e di invalidità della donna
(rispettivamente 1560 e 520) nei confronti di quelle dell'uomo (2340 e
780), nonché nel differente limite di età (55 anni) che la stessa
norma pone per la pensione di vecchiaia della donna rispetto a quello
(60 anni) che è previsto per l'uomo.
Tenuto complessivamente conto di tale disciplina, la disposizione
denunziata non può dirsi in contrasto né col principio di eguaglianza
di cui all'art. 3 Cost., né con quello di parità di diritti del
lavoratore e della lavoratrice di cui all'art. 37 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte