Sentenza n. 34/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 643/1972
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 6Costituzione
- art. 2Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 5Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 40Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 97Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 98Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (istitutivo dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ricorso del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato l'11
dicembre 1972, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto
al n. 58 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato l'11 dicembre 1972 e depositato il 21
dicembre 1972 il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante "Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili", in riferimento agli
artt. 2, 3 e 6 della Costituzione; 2 della legge cost. 26 febbraio
1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
2, 3, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,
recante modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge
costituzionale.
La norma impugnata, facendo dipendere l'esclusione dell'imposta per
i circoli culturali, ricreativi, sportivi ed educativi operanti a
livello provinciale dalla loro adesione alle organizzazioni nazionali,
ovvero dalla rappresentanza dei sindacati locali nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, si porrebbe in contrasto con il
riconoscimento costituzionale dei diritti inviolabili dell'uomo, con il
principio di eguaglianza e con la tutela costituzionale assicurata alle
minoranze etniche linguistiche.
Sotto altro profilo le stesse norme sarebbero illegittime, in
quanto approvate dal Consiglio dei ministri senza la partecipazione del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.
2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con
deduzioni depositate il 5 gennaio 1973 nelle quali chiede una
dichiarazione di infondatezza della questione.
3. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito sulle
rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Il ricorso della Provincia di Bolzano ha per oggetto l'art. 3
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, nella parte in cui, nello
stabilire l'esenzione della detta imposta per gli immobili dati in
locazione e totalmente destinati allo svolgimento di attività
culturali, ricreative, sportive, educative o sindacali, esige peraltro
che tali attività siano applicate - rispettivamente - da "circoli
aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute" (lett.
b) e dai sindacati dei lavoratori dipendenti od autonomi rappresentati
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (lett. c): con
esclusione pertanto delle similari formazioni associative operanti su
scala locale e conseguentemente di quelle espresse dalle minoranze
tedesca e ladina nell'ambito della Provincia ricorrente.
Si deduce violazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 1
del 1971, per la mancata partecipazione del Presidente della Provincia
alla seduta del Consiglio dei ministri nella quale la disposizione
testé rammentata venne approvata, trattandosi - secondo l'assunto - di
questione che riguardava la Provincia. Si deduce, altresì, nel merito,
violazione degli artt. 2, 3, 6 della Costituzione, 2 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige legge cost. n. 5 del 1948, 2, 3, 50 e 51 della
successiva legge cost. n. 1 del 1971, già citata, portante
modificazioni al detto Statuto. E cioè, in sostanza, violazione del
principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, per
il trattamento deteriore fatto alle associazioni rientranti nelle
accennate categorie, che, per la loro natura, esauriscono la propria
attività a livello provinciale.
2. - Conformemente ai criteri in precedenza affermati dalla Corte
(sentenze nn. 192 del 1970, 86 e 240 del 1975), inammissibili devono
dichiararsi le censure che hanno esclusivo e diretto riferimento a
norme della Costituzione (artt. 2 e 3), la cui asserita violazione non
si risolve in lesione della autonomia costituzionalmente garantita alla
Provincia ricorrente.
3. - Nel merito, le censure prospettate nel ricorso non sono
fondate.
Deve rilevarsi preliminarmente che il decreto presidenziale n. 643
del 1972 è stato adottato in attuazione della riforma tributaria ed in
applicazione dei principi e criteri a tal fine stabiliti dalla legge di
delega 9 ottobre 1971, n. 825. E nei confronti di norme siffatte non è
dato individuare un interesse giuridicamente differenziato di singole
regioni o delle provincie autonome di Bolzano e di Trento, tale da
rendere necessaria la partecipazione alle sedute del Consiglio dei
ministri dei rispettivi Presidenti.
Così, per quanto più particolarmente concerne la specie, la
istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli incrementi di
valore degli immobili (compreso quanto attiene alle relative esenzioni)
è materia che interessa l'intera comunità nazionale, e solo in quanto
in essa incluse, interessa anche le singole regioni e le provincie di
Trento e Bolzano.
Non sussiste, dunque, l'asserita violazione dell'art. 23 della
legge cost. n. 1 del 1971, più volte rammentata.
4. - Quanto alle più specifiche censure mosse alla normativa
dell'art. 3 del decreto legislativo in oggetto, è da ricordare
anzitutto, con particolare riferimento alla lett. c, che questa Corte,
in altra recente occasione, ha ritenuto che lo status professionale (di
datore di lavoro o di lavoratore) assorbe in sé ogni diversità di
lingua o di origine etnica, identici essendo gli interessi che
direttamente vi si riconnettono per tutti gli appartenenti alla
medesima categoria (sentenza n. 86 del 1975). E questa premessa sarebbe
già sufficiente a dimostrare la infondatezza della questione di
legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente per la
limitazione del beneficio fiscale di cui al terzo comma del menzionato
art. 3, n. 2, ai soli sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
Ma alle medesime conclusioni si perviene altresì, tanto per gli
stessi sindacati, cui si riferisce la lett. c, quanto per gli altri
organismi associativi previsti dalla precedente lett. b, sulla base di
considerazioni di ordine più generale, attinenti alla peculiare
natura, alle finalità ed alla reale portata delle disposizioni
impugnate, riguardate che siano - come si deve - nel contesto
dell'intero decreto in cui sono contenute e della legge di delega che
ne sta a fondamento.
Quest'ultima, com'è noto, ed è stato posto in evidenza più sopra
al punto 3, ha per oggetto la riforma tributaria, della quale prescrive
i principi e i criteri direttivi. Ovviamene, hanno del pari natura
tributaria tutte le disposizioni del decreto legislativo di cui è
questione, come quelle degli altri che furono emanati in virtù della
detta delega. Più particolarmente, il n. 2 dell'art. 3 stabilisce
l'esenzione dall'imposta (gravante sui proprietari degli immobili) in
favore delle società contemplate nel primo comma del medesimo art. 3
("società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di
gestione di immobili"), allorché ricorrano determinate condizioni, tra
cui la particolare destinazione dell'immobile, che sia per intero
adibito all'esercizio delle attività specificate nelle lett. a, b, c e
d, purché ed in quanto svolte dai soggetti rientranti nelle categorie
ivi anch'esse indicate (partiti rappresentati nelle assemblee nazionali
e regionali; circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente
riconosciute e sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, secondo il già detto; istituzioni
mutualistiche).
Ora, prescindendo dai partiti politici e dalle istituzioni
mutualistiche, che rimangono fuori dell'ambito del presente giudizio,
da quanto sin qui rilevato si traggono i due seguenti corollari. Il
primo è che, trattandosi di normativa tributaria, e più specialmente,
per quanto interessa in questa sede, di una esenzione fiscale, questa,
da un lato deve contenersi entro i limiti più ristretti e, d'altro
canto, ricevere applicazione uniforme, alla stregua di criteri
unitariamente omogenei, in tutto il territorio nazionale.
Il secondo corollario è che solo indirettamente le disposizioni
impugnate concernono in qualche modo le diverse specie di formazioni
associative menzionate alle lettere b e c, e solo indirettamente
perciò può dirsi ne derivi per queste un onere di aderire ad
organizzazioni nazionali legalmente riconosciute o ad associazioni
sindacali rappresentate nel CNEL, per la previsione di una incidenza
favorevole dello sgravio tributario disposto in favore del locatore sui
canoni di locazione che le associazioni predette sono tenute a
corrispondere.
5. - Sotto il profilo da ultimo accennato, la posizione delle
associazioni in oggetto, formate da cittadini appartenenti alle
minoranze linguistiche tedesca e ladina, è perfettamente eguale a
quella delle associazioni similari operanti in qualsiasi parte del
territorio nazionale, a livello meramente locale. Né può ravvisarsi
nella imposizione dell'onere di adesione ad organizzazioni maggiori,
legalmente riconosciute o rappresentate nel CNEL, una menomazione delle
caratteristiche peculiarità tradizionalmente proprie di quelle
associazioni, attraverso una sorta di larvata assimilazione forzata che
porti a snaturarle, essendo rimesse alla loro libera determinazione la
scelta tra aderire o non aderire alle corrispondenti organizzazioni
maggiori. Non ne risulta perciò violato il principio di tutela delle
minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'art. 51 della legge
cost. n. 1 del 1971, in relazione anche agli artt. 6 cost. e 2 dello
Statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, pure invocati dalla
Provincia ricorrente.
Veramente, invece, i diritti di tali minoranze sarebbero vulnerati
qualora l'adesione delle associazioni di cui alle lettere b e c del n.
2 dell'art. 3 alle organizzazioni nazionali comportasse, in forza di
particolari norme che queste disciplinano o di concrete determinazioni
adottate dai loro organi deliberanti, delle limitazioni al modo
d'essere originario delle prime, con specifico riguardo alla
differenziazione etnico-linguistica in esse esprimentesi; come pure,
per fare un esempio estremo, ove in ipotesi la richiesta di adesione
fosse respinta proprio a motivo di tale differenziazione.
Nei quali casi, peraltro, non mancherebbero alle associazioni dei
gruppi minoritari contro siffatte indebite limitazioni i rimedi legali,
esperibili davanti ai giudici comuni, ordinari ed amministrativi, non
essendo dubitabile che anche norme di grado lato sensu regolamentare ed
atti amministrativi concreti, siano viziati da illegittimità quando
contrastino con principi di ordine costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili, proposte con il ricorso in epigrafe in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
b) dichiara non fondate le questioni relative alle disposizioni
predette, proposte con il ricorso medesimo in riferimento agli artt. 2
dello Statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, 2, 3, 23, 50 e 51 della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, portante modificazioni al detto
Statuto (artt. 4, 5, 40, 97 e 98 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 -
Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige) e 6 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte