Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1999 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sorto a seguito delle modifiche all'art. 7 del

codice di procedura civile introdotte con il decreto-legge 18 ottobre

1995, n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534,

sollevato, nei confronti del Governo, dal giudice di pace di

Scandiano con ricorso depositato il 10 febbraio 1999 ed iscritto al

n. 110 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che il giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore

dell'ufficio, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

del Governo in relazione all'art. 1 del d.-l. 18 ottobre 1995, n.

432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al

medesimo processo), nella parte in cui ha soppresso il terzo comma e

l'ultimo comma, numero 2), dell'art. 7 del codice di procedura

civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre

1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), per violazione degli

artt. 24, 77, 101, 102, e 108 della Costituzione;

che il ricorrente ritiene la propria legittimazione attiva ad

essere parte del conflitto quale "organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene", così come

ritiene, per lo stesso motivo, la legittimazione passiva del Governo;

che il ricorrente, convinto che dal combinato disposto degli

artt. 101, 102, 108 e 24 della Costituzione, oltreché dall'art. 1

dell'Ordinamento giudiziario, derivino direttamente le attribuzioni

degli organi giudiziari, lamenta che il Governo, con la modifica

della competenza del giudice di pace introdotta nella forma del

decreto-legge, avrebbe violato una "attribuzione esclusiva" spettante

in materia al potere legislativo;

che secondo il ricorrente, consentendo l'art. 77 della

Costituzione l'emanazione dei decreti-legge solo in casi straordinari

di necessità e d'urgenza, il d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 avrebbe

leso le attribuzioni spettanti all'ufficio del giudice di pace in

mancanza dei presupposti necessari per l'esercizio del potere

legislativo, andando ad incidere su attribuzioni di organi giudiziari

già esistenti e funzionanti;

che il ricorrente ritiene l'art. 1 del citato d.-l. contrastare

le intenzioni manifestate dal legislatore attraverso l'istituzione

del giudice di pace, quali esse risultano dai lavori preparatori

della legge 21 novembre 1991, n. 374, con il conseguente aggravamento

dello squilibrio fra lo scarso carico di lavoro degli uffici del

giudice di pace e l'eccessivo carico di lavoro di altri uffici

giudiziari;

che infine il ricorrente sollecita una pronuncia di

incostituzionalità anche della legge 20 dicembre 1995, n. 534

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18

ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile

e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,

relativa al medesimo processo), nella parte in cui non esclude dalla

conversione l'art. 1 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, in quanto

"un atto incostituzionale non può essere convalidato, né la sua

nullità può essere sanata";

Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art.

37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa

Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso

per conflitto di attribuzione sia ammissibile, nel concorso dei

requisiti soggettivi prescritti, e in quanto esista la materia di un

conflitto la cui decisione appartenga alla sua competenza, restando

impregiudicata ogni altra decisione;

che, sotto il profilo soggettivo, questa Corte ha più volte

affermato come i singoli organi giurisdizionali siano legittimati ad

essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere

diffuso che connota il potere di cui sono espressione ed alla loro

competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui

appartengono, ma limitatamente all'esercizio dell'attività

giurisdizionale (ordinanze nn. 87 del 1978 e 244 del 1999), assistita

da garanzia costituzionale;

che nel caso di specie il giudice di pace ricorrente è

manifestamente privo della legittimazione attiva, in quanto agisce

quale "coordinatore" dell'ufficio, secondo quanto dispone l'art. 15

della legge 21 novembre 1991, n. 374, e non nell'esercizio di

funzioni giurisdizionali;

che perciò il ricorso è inammissibile per carenza del requisito

soggettivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra

i poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte