Sentenza n. 341/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4,
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio
1997 dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra
Porfido Vita e Moschetti Girolama ed altri, iscritta al n. 808 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti l'atto di costituzione di Moschetti Girolama, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'avv. Attilio Sebastio per Moschetti Girolama e l'Avvocato
dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In sede di riassunzione di un giudizio civile davanti al
Tribunale di Taranto, a seguito di dichiarazione, da parte della
competente Corte d'appello, della nullità della sentenza di primo
grado per pretermissione di litisconsorti necessari, detto Tribunale
- rilevato che la causa era stata assegnata alla stessa sezione ed
allo stesso estensore dell'impugnata sentenza, e che erano state
rigettate sia l'istanza di ricusazione proposta dalla difesa della
parte già dichiarata soccombente, sia l'istanza di astensione "per
gravi ragioni di convenienza" avanzata dall'istruttore -, con
ordinanza emessa il 2 luglio 1997 ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., "nella parte
in cui limita l'obbligo di astenersi (e quindi la proponibilità
della ricusazione, ai sensi del successivo art. 52 cod. proc. civ.)
al caso in cui il magistrato abbia conosciuto la causa "in altro
grado del processo", con preclusione della sua efficacia nella
diversa ipotesi di pregressa conoscenza da parte dello stesso giudice
in "altra fase del processo"".
Secondo il rimettente, la denunciata norma pone in essere
un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di
cui all'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (che prevede il
rinvio, dopo la cassazione, ad altro giudice di pari grado) e di cui
allo stesso art. 51, numero 4, cod. proc. civ. (che fa obbligo di
astenersi al magistrato che abbia dato consiglio o prestato
patrocinio nella causa, o deposto come testimone o ne abbia
conosciuto come magistrato in altro grado del processo): ipotesi alle
quali è sottesa l'identica esigenza di precludere al giudice, che si
sia già pronunciato sul merito della controversia, di conoscere
nuovamente la stessa causa, rinnovando logicamente la stessa
pronuncia.
Il rimettente osserva in proposito che, se costituisce avvertita
necessità del legislatore di non coinvolgere più volte il giudice
nella valutazione della medesima causa, è evidente che tale bisogno
ricorre anche allorché il giudizio o la valutazione siano stati
espressi in altra fase del medesimo processo.
Ritiene, inoltre, che l'esclusione dell'obbligo di astensione, nel
caso di pregressa cognizione della causa in altra fase, determina una
lesione del diritto di difesa della parte, atteso che - incidendo
sulla stessa imparzialità e terzietà del giudice, in ragione della
cosiddetta forza di "prevenzione" (definita dalla Corte
costituzionale, nella sentenza n. 432 del 1995, quale "naturale
tendenza a mantenere un giudizio già espresso od un atteggiamento
già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento")
- potrebbero rivelarsi in concreto ininfluenti nuovi argomenti
difensivi e nuovi mezzi di prova a fronte di un orientamento
decisionale del giudice, ormai
determinato.
2. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per
l'infondatezza delle sollevate questioni.
Rileva l'Avvocatura che, dalle sentenze rese dalla Corte in tema di
incompatibilità nel processo penale, sarebbero estrapolabili questi
principi guida: 1) la necessità di evitare che condizionamenti o
apparenze di condizionamenti derivanti da precedenti valutazioni -
compiute nell'a'mbito del medesimo procedimento - possano
pregiudicare o far apparire pregiudicato il giudizio; 2) la peculiare
rilevanza da darsi all'intervenuta valutazione degli atti ai fini
della decisione, la quale: a) deve ricadere sulla medesima res
judicanda; b) non deve essere formale ma di contenuto; c) dev'essere
espressa in una fase diversa del processo.
3. - Si è costituita anche la parte privata, convenuta nel
giudizio a quo, concludendo in via principale per il rigetto della
sollevata questione.
Essa osserva che la denunciata norma, parlando solo di un grado di
processo che sia nuovo rispetto a quello celebrato - non essendo
possibile ermeneuticamente che con la locuzione "altro grado"
s'intenda esclusivamente "grado di impugnazione" - già impone al
giudice che abbia giudicato (e perfino al giudice che abbia solo
"conosciuto" contenutisticamente della questione) di astenersi dal
conoscerne ancora, indipendentemente dalla "numerazione" del grado di
processo nel quale la conoscenza della questione sia intervenuta,
purché si tratti, in effetti, di un grado di processo celebrato in
precedenza e conclusosi con sentenza.
Secondo la parte, dunque, la ratio sistematica sottesa alla norma -
che trova particolari applicazioni anche negli artt. 383 e
669-terdecies cod. proc. civ. - è quella di escludere che un giudice
possa essere due volte giudice nella medesima causa, non assumendo
importanza dirimente la successione dei gradi di impugnazione, bensì
l'alterità del grado del processo che si celebra, rispetto a quelli
già celebrati.
Subordinatamente, qualora non potesse seguirsi tale
interpretazione, la deducente conclude per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma censurata, la quale
verrebbe in contrasto, innanzitutto, con il principio di uguaglianza,
per disparità di trattamento - oltre che rispetto alle analoghe
situazioni disciplinate dai richiamati artt. 383 e 669-terdecies cod.
proc. civ. - nel suo stesso a'mbito applicativo, poiché, mentre ai
cittadini la cui causa sia stata decisa validamente in primo grado è
assicurata, da quel momento, la diversità del giudice, al cittadino
che vedesse la sua causa decisa invalidamente in primo grado sarebbe
invece riservato il contrario, permettendosi al giudice di reiterare
la sua sentenza.
Rileva, poi, come questa Corte (di cui vengono richiamate le
sentenze n. 131 del 1996 e n. 432 del 1995) abbia enucleato una serie
di imprescindibili criteri, così riassumibili: a) il principio di
imparzialità del giudice non è altro che un aspetto di quel
carattere di terzietà che connota nell'essenziale la funzione
giurisprudenziale; b) il valore totalizzante del principio di
terzietà consente di ritenere incostituzionali tutte le norme che, a
fronte di tale principio, si rivelino lacunose, ancorché dettate
proprio in vista dell'attuazione del criterio di terzietà; c) il
giusto processo e l'imparzialità del giudice possono essere
compromessi dalla cosiddetta "forza di prevenzione", tanto più
quando un giudice emani un provvedimento che importi una valutazione
della questione giurisdizionale, poi ancora sottopostagli.
In una successiva memoria la parte insiste per l'accoglimento della
già rassegnata conclusione principale, sottolineando come sia
giurisprudenza consolidata della Corte (da ultimo riaffermata nella
sentenza n. 363 del 1997, riguardante l'ipotesi di rinvio al primo
giudice effettuato dalla Corte di appello nel giudizio penale) quella
secondo cui, in caso di possibili diverse interpretazioni, debba
essere preferita quella conforme ai princìpi costituzionali. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Taranto - nel corso di un giudizio assegnato
alla stessa sezione ed allo stesso relatore, in sede di riassunzione
per intervenuta dichiarazione, da parte della Corte d'appello, della
nullità della sentenza di primo grado per pretermissione di
litisconsorti necessari - dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., "nella parte in cui esclude
l'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto della causa
in altra fase dello stesso processo".
A parere del rimettente, la norma viola: a) l'art. 3 della
Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento rispetto
alle ipotesi di cui allo stesso art. 51, numero 4, e di cui all'art.
383, primo comma, cod. proc. civ., nelle quali è individuabile
l'identica ratio, che è quella di precludere al giudice, il quale si
sia già pronunciato sul merito della controversia, di conoscere
nuovamente la stessa causa; b) l'art. 24 della Costituzione, per il
vulnus arrecato alla imparzialità-terzietà del giudice, minata
dalla "forza di prevenzione, cioè dalla naturale tendenza a
mantenere un giudizio già espresso od un atteggiamento già assunto
in altri momenti decisionali dello stesso procedimento" (secondo
quanto affermato nella sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte).
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Questa Corte, dopo aver affermato in più occasioni che il
principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno
valore costituzionale con riferimento a tutti i tipi di processo, ha
chiarito che, tuttavia, esso può e deve trovare attuazione in
relazione specifica a ciascuno di questi (sentenza n. 326 del 1997).
Ha inoltre rilevato che le situazioni pregiudicanti descritte
dall'art. 34 cod. proc. pen. sono "tipicamente individuate dal
legislatore in base alla presunzione che siano di per sé
incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali
nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalità con cui la
funzione è stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto
preso in considerazione" (sentenza n. 351 del 1997; v. anche le
sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997). Ed ha, comunque, precisato che
la trasferibilità dei princìpi enunciati in tema di art. 34 cod.
proc. pen. (anche dalla decisione n. 432 del 1995, richiamata dal
rimettente) al processo civile non può non risentire della netta
distinzione tra questo ed il processo penale, che è essenzialmente
finalizzato all'obbligatorio accertamento del fatto-reato ascritto
all'imputato, nel cui a'mbito la presunzione di un'apprezzabile
influenza sul meccanismo psicologico che presiede alla formazione del
convincimento del giudice non subisce di regola la mediazione
dell'impulso delle parti, operante invece nel processo civile,
normalmente informato al principio dispositivo, svolgentesi
attraverso il contraddittorio, su un piano di "parità delle armi"
(v., oltre alla già citata sentenza n. 326 del 1997, la n. 51 del
1998).
Esigenza imprescindibile in ogni caso, pertanto, rimane solo quella
di evitare che lo stesso giudice sia costretto, nel decidere, a
ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente segui'to;
sicché, condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilità
endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano sulla
stessa res iudicanda (cfr. sentenza n. 131 del 1996).
2.2. - Tanto premesso, va osservato che nel caso di rinvio
cosiddetto restitutorio (o improprio) - com'è quello di specie,
contemplato nell'art. 354 cod. proc. civ. la rimessione della causa
da parte della Corte di appello consegue all'accertamento
dell'inefficace esercizio del potere giurisdizionale nel precedente
giudizio in ragione dell'inosservanza del principio del
contraddittorio, che comporta la rimozione della pronunciata sentenza
per nullità ab initio della trattazione del processo. E dunque -
secondo quanto hanno affermato anche le Sezioni unite della Corte di
cassazione (nella sentenza 19 dicembre 1991, n. 13714) - si determina
un "reinizio dello stesso grado di giudizio nullamente svoltosi in
precedenza, non di una fase configurabile come complementare a quella
del processo di impugnazione".
La restituzione della causa nella situazione in cui si trovava al
momento del verificarsi dell'accertata nullità fa sì che
l'evoluzione processuale sia destinata, di norma, a svilupparsi in
una trattazione del tutto distinta, rispetto a quella precedentemente
tenuta in violazione del diritto di partecipazione di una o più
parti, il cui apporto può fare assumere al processo una diversa
configurazione anche sotto il profilo oggettivo, oltre che imprimere
al medesimo un diverso impulso sotto il profilo istruttorio. La
stessa legittimazione dei nuovi soggetti a proporre eccezioni e
domande riconvenzionali (le quali tutte concorrono con la domanda
principale a formare l'oggetto del giudizio) comporta, di massima,
che in sede di rinvio il processo non sia comunque da considerarsi
imperniato ancora sull'originario thema decidendum.
Mancando in linea di principio la sovrapposizione del nuovo
giudizio a quello, viziato, precedentemente svolto, viene allora meno
il paventato pericolo di prevenzione del giudice, insorgente proprio
e solo dalla sovrapponibilità di due cognizioni della medesima
ampiezza. Pertanto appare coerente, sotto il profilo della
imparzialità e terzietà del giudice, la scelta legislativa di non
vietare la cognizione e la decisione della causa da parte del
medesimo giudice.
Il che, beninteso, non esclude - viceversa valorizzandone la
generale portata deontologica - il dovere del singolo giudice di
avvalersi dello strumento previsto nel capoverso dello stesso art. 51
cod. proc. civ., allorquando ravvisi la sussistenza di gravi ragioni
d'astensione (cfr. sentenza n. 326 del 1997) in quanto si sia venuta
nel concreto a profilare proprio quella sovrapposizione dei due
giudizi, testé esclusa in via generale.
2.3. - Le considerazioni sopra svolte onde dissipare i dubbi di
violazione dell'art. 24 della Costituzione e di manifesta
irragionevolezza, prospettati dal rimettente, contribuiscono a
rendere evidente che la denunciata norma non lede neanche il
principio di eguaglianza per disparità di trattamento.
In proposito occorre aggiungere soltanto che le norme richiamate
dal giudice a quo quali tertia comparationis disciplinano fattispecie
palesemente diverse. Quella di cui al primo comma dell'art. 383 cod.
proc. civ., infatti, riguarda la contrapposta categoria del rinvio
(cosiddetto proprio) con funzione prosecutoria del giudizio davanti
ad "altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la
sentenza cassata" (tanto che lo stesso articolo, nel terzo comma,
dispone in piena conformità all'art. 354, per il caso di rinvio
cosiddetto improprio); mentre la norma di cui all'art. 51, numero 4,
si riferisce ad ipotesi eterogenee, tenute distinte dal legislatore a
riprova della loro disomogeneità epperò non comparabilità
reciproca.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51, numero 4, del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte