Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 6r.d.l. 1825/1924
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2111 del codice

civile e dell'art. 19 del C.C.N.L. per l'industria meccanica,

metallurgica ed affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con

ordinanza emessa il 1° febbraio 1983 dal Pretore di Legnano, iscritta

al n. 193 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 1°

febbraio 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 52, secondo

comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2111

cod. civ. e dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro

per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936,

nella parte in cui prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro a

causa di chiamata alle armi del lavoratore;

che nel presente giudizio non si è costituita alcuna delle

parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Considerato che questione identica a quella oggetto del presente

giudizio, pur se prospettata nei confronti dell'art. 6 del r.d.l. 13

novembre 1924, n. 1825 è stata decisa con sentenza n. 144 del 1984 e

che le ragioni di quella pronuncia sono valide anche nel presente

giudizio in quanto, poiché per effetto della chiamata alle armi dei

lavoratori i rapporti di lavoro devono ritenersi definitivamente

chiusi - come del resto riconosce lo stesso giudice a quo

nell'ordinanza di rimessione - deve tuttavia escludersi che sui

rapporti da considerarsi ormai esauriti alla stregua della normativa

all'epoca vigente possa avere incidenza la normativa posta sia dal

d.l. lgt. n. 303 del 1946, sia dall'art. 52, secondo comma, Cost.;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili

diversi da quelli esaminati dalla Corte nella citata sentenza;

che, infine, secondo il consolidato orientamento della Corte, è

inammissibile la questione di legittimità costituzionale di norme

dell'ordinamento corporativo (v. sentt. nn. 1 del 1963, 76 del 1969,

72 del 1971, 246 del 1974);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2111 cod. civ. e 19 del

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica,

metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, sollevata, in riferimento

all'art. 52, secondo comma, Cost., dal Pretore di Legnano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte