Sentenza n. 343/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 357/1989
- art. 2legge 357/1989
- art. 4legge 357/1989
- art. 8legge 357/1989
- art. 13legge 357/1989
- art. 15legge 357/1989
- art. 5legge 357/1989
- art. 20legge 357/1989
- art. 3legge 357/1989
- art. 9legge 357/1989
- art. 10legge 357/1989
- art. 11legge 357/1989
- art. 12legge 357/1989
- art. 23legge 357/1989
- art. 25legge 357/1989
- art. 28legge 357/1989
usata come parametro
- art. 77Costituzione
- art. 15legge 400/1988
- art. 52Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 16d.P.R. 89/1983
- art. 1Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 1d.P.R. 89/1983
- art. 2d.P.R. 89/1983
- art. 10d.P.R. 89/1983
- art. 22d.P.R. 89/1983
- art. 23d.P.R. 89/1983
- art. 24d.P.R. 89/1983
- art. 15d.P.R. 89/1983
- art. 4d.P.R. 89/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 6
novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale
della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre
1989, n. 417, promosso con ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano, notificato il 1° febbraio 1990, depositato in cancelleria il
7 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1990 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di
Bolzano ha sollevato numerose questioni di legittimità
costituzionale nei confronti del decreto-legge 6 novembre 1989, n.
357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.
Una prima questione concerne l'art. 1 del decreto-legge impugnato,
il quale, nel disporre nel primo comma che "i ruoli nazionali del
personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono
trasformati in ruoli provinciali" e nel disciplinare nei commi
successivi i criteri di inquadramento del personale nei nuovi ruoli
provinciali, violerebbe l'art. 8, nn. 4, 26 e 27, l'art. 9, n. 2,
nonché gli artt. 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con
l'art. 16 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, e le relative tabelle
approvate con d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510. Il motivo della censura
risiede nel fatto che l'impugnato art. 1 non differenzierebbe in
alcun modo i ruoli del personale insegnante nella Provincia di
Bolzano rispetto a quelli delle altre province, ponendosi perciò in
contrasto con le citate norme di attuazione dello Statuto, le quali
prevedono che "per il personale direttivo e docente delle scuole
secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle
località ladine della Provincia di Bolzano sono previsti appositi
ruoli", indicati poi nelle "tabelle organiche" approvate con il
decreto del 1987 prima citato.
Una seconda questione di legittimità costituzionale concerne gli
artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 del decreto-legge n.
357 del 1989, i quali disciplinano analiticamente, anche per la
Provincia di Bolzano, tutti gli aspetti del reclutamento del
personale scolastico. Secondo la ricorrente, tali articoli porrebbero
una disciplina incompatibile con le norme costituzionali che
garantiscono l'autonomia della Provincia stessa, in quanto
regolerebbero compiutamente profili disciplinati dalle norme di
attuazione contenute nel d.P.R. n. 89 del 1983 e nel d.P.R. n. 752
del 1976.
Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale riguarda gli
artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali
disciplinano il reclutamento del personale dei conservatori di
musica, le supplenze e i criteri per la formazione della graduatoria
degli aspiranti, nonché l'amministrazione del personale dei
conservatori. A giudizio della ricorrente, poiché queste norme si
applicano al Conservatorio "C. Monteverdi" di Bolzano ed alla scuola
media ad esso annessa, esse sarebbero illegittime in quanto
porrebbero una disciplina incompatibile con quella prevista dagli
artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100,
102 e 107 Statuto T.A.A., dagli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del
d.P.R. n. 89 del 1983 e dal d.P.R. n. 510 del 1987.
Una quarta questione di legittimità costituzionale concerne
l'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge n. 357 del 1989,
il quale dispone che le norme dell'articolo 2, concernente l'accesso
ai ruoli del personale docente delle varie scuole, si applicano, con
i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti
nazionali. Secondo la ricorrente, poiché, come riconosciuto anche da
questa Corte con la sentenza n. 797 del 1988, l'ordinamento dei
convitti nazionali rientra nella competenza legislativa esclusiva
della provincia autonoma, la disposizione impugnata sarebbe
illegittima per contrasto con gli artt. 8, nn. 4 e 27, 9, n. 2, 16,
primo comma, dello Statuto, 1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973, e 1 e 2
del d.P.R. n. 691 del 1973. Né si potrebbe dire, ad avviso della
ricorrente, che le disposizioni dell'art. 2, in considerazione del
loro contenuto estremamente analitico e dettagliato, potrebbero
essere riconosciute come esercizio legittimo della funzione di
indirizzo e coordinamento. Infine, non potrebbe tacersi che anche per
il personale insegnante dei convitti nazionali valgono le
disposizioni poste dalle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 89
del 1983.
Un'altra questione di legittimità costituzionale riguarda gli
artt. 5 e 20 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali, stabilendo
una analitica disciplina per gli ispettori tecnici e prevedendo in
particolare la istituzione di un ruolo unico, contrasterebbero con
l'art. 8, nn. 4, 26 e 27, l'art. 9, n. 2, e gli artt. 16, primo
comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto, nonché con l'art.
15 del d.P.R. n. 89 del 1983, che prevede una speciale disciplina
della funzione ispettiva affidandola a sette (rectius: otto)
ispettori periferici scelti mediante apposite procedure.
Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale ha ad
oggetto l'art. 22 del decreto-legge impugnato, il quale, prevedendo
un piano di intervento del Ministro della Pubblica Istruzione al fine
di provvedere al ridimensionamento e alla soppressione delle unità
scolastiche esistenti, contrasterebbe con i medesimi principi
statutari più volte citati e, in particolare, con l'art. 4 del
d.P.R. n. 89 del 1983, che attribuisce i provvedimenti di
soppressione o di aggregazione delle scuole alla competenza della
provincia, da esercitare d'intesa con il Ministro della Pubblica
Istruzione.
Le ultime due questioni poste dalla Provincia autonoma di Bolzano
concernono l'intero testo del decreto legge impugnato. Con la prima,
la Provincia lamenta la violazione dell'art. 52, quarto comma, dello
Statuto, in quanto il presidente della Giunta provinciale non sarebbe
stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri
che ha deliberato il decreto-legge impugnato, pur se la disciplina
posta da quest'ultimo interessava specificamente la Provincia di
Bolzano. Con la seconda, la ricorrente deduce la violazione dei
principi statutari più volte citati anche in relazione all'art. 77
della Costituzione. Infatti, il decreto-legge impugnato (che segue
due precedenti decreti non convertiti) sarebbe stato adottato al di
fuori delle condizioni che legittimano il ricorso alla decretazione
d'urgenza e, comunque, sarebbe privo dei requisiti indicati dall'art.
15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale, premettendo che il decreto-legge impugnato
introduce, accanto al tradizionale canale di reclutamento del
personale della scuola costituito dal concorso per titoli ed esami,
un canale di reclutamento più flessibile, per il quale la selezione
avviene sulla base dei soli titoli, contesta la fondatezza delle
singole questioni prospettate dalla Provincia di Bolzano.
Quanto alle questioni che si fondano sulla asserita
incompatibilità del sistema introdotto dal decreto-legge impugnato
con quello previsto dalle norme di attuazione dello Statuto,
l'Avvocatura osserva, innanzitutto, che la disciplina impugnata ha
natura generale e che le norme generali non sono idonee a prevalere
su previgenti norme speciali. In secondo luogo, rileva che la
normativa posta a tutela delle minoranze linguistiche è destinata ad
operare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in mancanza
di espliciti richiami da parte della normativa successiva.
In ogni caso, osserva l'Avvocatura, la materia disciplinata dalle
norme impugnate rientra sicuramente tra quelle riservate alla
legislazione statale, come anche risulta dai precedenti normativi
(d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; legge 9 agosto 1978, n. 463 e legge
20 maggio 1982, n. 270). Anzi, l'art. 15 del decreto-legge impugnato,
col prevedere che "continuano ad applicarsi" le disposizioni degli
artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 417 del 1974 - i quali dettano norme per
il reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua
d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine -
confermerebbe il riparto di competenze fissato dal d.P.R. n. 89 del
1983. Del resto, prosegue l'Avvocatura, occorrerebbe sottolineare che
il personale direttivo e docente delle scuole della Provincia di
Bolzano è pur sempre personale statale, per il quale debbono valere
le norme fondamentali che per lo stato giuridico e per il
reclutamento valgono per tutto il personale scolastico statale.
Riguardo alla lamentata provincializzazione dei ruoli delle scuole
superiori, l'Avvocatura rileva, innanzitutto, che il decreto-legge
impugnato ha introdotto una razionalizzazione del sistema normativo,
dal momento che i ruoli degli altri ordini e gradi di scuola, ivi
compresi quelli della scuola media, sono provinciali. Inoltre,
prosegue l'Avvocatura, dalla applicazione della norma impugnata - che
attiene alla definizione del livello territoriale di gestione dei
ruoli - non può derivare alcuna incidenza sulla determinazione delle
dotazioni organiche e sui meccanismi successivi per la loro
formazione.
In relazione alle censure concernenti i ruoli ispettivi,
l'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata non impedirebbe di
applicare le norme specificamente poste per la Provincia di Bolzano,
in quanto prevede la riserva, nell'ambito del nuovo ruolo, di un
contingente di sette (rectius: otto) ispettori per la provincia
stessa, da scegliersi secondo le vigenti procedure.
Sempre ad avviso dell'Avvocatura, resterebbe impregiudicata anche
la competenza della Provincia di Bolzano ad adottare, d'intesa con il
Ministero della Pubblica Istruzione, i provvedimenti di soppressione
e di aggregazione delle scuole operanti nel proprio territorio.
L'art. 22 del decreto impugnato, infatti, si limiterebbe soltanto a
definire più compiutamente le metodologie programmatorie da seguire
nella razionalizzazione degli insediamenti scolastici. Queste stesse
considerazioni dovrebbero valere, ancora, secondo l'Avvocatura, per
escludere sia la dedotta violazione dell'art. 107 dello Statuto
(procedure per la modificazione delle norme di attuazione dello
Statuto), sia la pretesa illegittimità dell'intero decreto-legge per
la mancata partecipazione del presidente della Giunta provinciale
alle sedute del Consiglio dei ministri che lo ha deliberato.
L'Avvocatura contesta, infine, la fondatezza della censura basata
sull'art. 77 della Costituzione, dal momento che, quando il decreto
è stato deliberato, sarebbero state certamente sussistenti le
condizioni che legittimavano il ricorso alla decretazione d'urgenza.
I criteri previsti dall'art. 15, terzo comma, della legge n. 400 del
1988, del resto, atterrebbero esclusivamente alla tecnica legislativa
e non rileverebbero, pertanto, sul piano del riparto delle competenze
tra Stato e province autonome.
3. - La Provincia di Bolzano ha presentato una memoria, nella
quale sottolinea, innanzitutto, che l'art. 15 del decreto impugnato,
laddove prevede che "le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole
con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località
ladine della Provincia di Bolzano", dimostrerebbe che, nelle
intenzioni del legislatore, la disciplina del decreto-legge impugnato
dovrebbe essere integralmente applicabile anche nel territorio della
Provincia stessa. Ne risulterebbe violato, così, l'art. 107 dello
Statuto, in quanto le disposizioni impugnate sarebbero dirette a
modificare norme di attuazione con una procedura diversa da quella
statutariamente prevista. Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 15, nel
far salva l'applicabilità degli artt. 45, 46, 47, 48 e 51 del d.P.R.
31 maggio 1974, n. 417, salvaguarderebbe solo le competenze degli
intendenti scolastici (ai quali spetta, in base all'art. 19, quinto e
sesto comma, dello Statuto, l'amministrazione delle scuole di lingua
tedesca e di quelle delle località ladine), ma non anche le
competenze del sovrintendente scolastico, cui l'art. 19, quarto
comma, dello stesso Statuto affida l'amministrazione della scuola di
lingua italiana.
Pur riconoscendo che il decreto impugnato disciplina materia in
gran parte riservata alla competenza legislativa dello Stato, la
ricorrente osserva tuttavia che lo Stato dovrebbe disciplinare la
stessa materia nel rispetto dell'art. 107 dello Statuto o "comunque
con leggi generali che debbono a loro volta essere adottate in
conformità alle speciali norme ed alle specifiche competenze
provinciali". Per lo stesso motivo sarebbe illegittima l'istituzione
dei "ruoli provinciali", che ha introdotto norme incompatibili con
quelle di attuazione senza rispettare le procedure di cui all'art.
107 dello Statuto.
Infine, con riferimento al potere del Ministro della Pubblica
Istruzione di disporre l'aggregazione di istituti e di scuole di
istruzione secondaria di secondo grado (art. 22, secondo comma), la
ricorrente insiste nel ritenere che tale previsione, non accompagnata
dalla salvezza delle competenze della Provincia di Bolzano in questa
particolare materia, costituirebbe una grave lesione delle competenze
provinciali. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato numerose
questioni di legittimità costituzionale in relazione a vari articoli
del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di
reclutamento del personale della scuola), convertito, con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, per violazione
delle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670) poste a tutela dell'autonomia legislativa e
amministrativa provinciale, con particolare riferimento alle norme
statutarie in materia di scuole e di protezione delle minoranze
linguistiche, nonché a quelle regolanti il procedimento di
approvazione delle norme di attuazione dello Statuto stesso.
2. - Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità delle
questioni sollevate in riferimento alla pretesa violazione dell'art.
77 della Costituzione, anche in connessione con l'art. 15, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, poiché, per
giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn.
243 del 1987, 302 e 1044 del 1988, 544 del 1989), le regioni o le
province autonome, allorché agiscono nei giudizi di legittimità
costituzionale in via principale, non possono far valere vizi di
costituzionalità, quali l'assenza dei presupposti di necessità e
urgenza o l'adozione di un contenuto normativo non omogeneo, che
attengono al procedimento di decretazione d'urgenza e non incidono di
per sé sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle
ricorrenti.
3. - Non fondata è la censura proposta dalla Provincia autonoma
di Bolzano nei confronti dell'intero decreto-legge n. 357 del 1989,
per violazione dell'art. 52, quarto comma, dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, il quale dispone che il presidente della
Giunta provinciale "interviene alle sedute del Consiglio dei
Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia".
È, infatti, affermazione costante di questa Corte (v., sentt. nn. 34
e 166 del 1976, 627 del 1988, 544 e 545 del 1989, 85 e 224 del 1990)
che, ai fini dell'attuazione di tale particolare forma di
collaborazione, è necessario che le questioni trattate comportino il
coinvolgimento di un interesse differenziato della regione o della
provincia autonoma, sicché ne mancano i presupposti quando, come nel
caso in questione, oggetto di deliberazione è una disciplina
generale che si riverbera sulle singole regioni o province autonome
come mera estensione locale della stessa disciplina.
4. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale
sollevata nei confronti dell'art. 1 dell'impugnato decreto-legge,
laddove stabilisce che "i ruoli nazionali del personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli
provinciali" e prevede sia i criteri per l'inquadramento sia la
disciplina per l'amministrazione dei ruoli stessi.
Contrariamente a quanto suppone la ricorrente, le disposizioni
impugnate non contengono una disciplina incompatibile con le norme di
attuazione e, pertanto, non ledono l'autonomia costituzionalmente
garantita alla Provincia autonoma di Bolzano dall'art. 8, nn. 4, 26 e
27, dall'art. 9, n. 2, dall'art. 16, primo comma, dagli artt. 19, 87,
89, 100, 102 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
in connessione con l'art. 16 del d.P.R. n. 89 del 1983 (e relative
tabelle, approvate con d.P.R. n. 510 del 1987). Più in particolare,
l'articolo da ultimo menzionato dispone semplicemente che "per il
personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua
tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della
Provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli". Appare chiaro,
pertanto, che le disposizioni impugnate prevedono, come regola
applicabile in tutto il territorio statale, la trasformazione dei
ruoli nazionali in ruoli provinciali, senza con ciò incidere
minimamente sulla norma di attuazione, la quale prevede "appositi
ruoli" per il personale delle scuole secondarie di lingua tedesca e
delle località ladine della Provincia di Bolzano. In altre parole,
la disciplina speciale disposta dalle norme di attuazione per le
scuole da ultimo citate continua a valere nell'ambito del territorio
della ricorrente sia per quanto riguarda i ruoli del personale
docente, sia per quanto riguarda l'amministrazione degli stessi e
l'inquadramento.
5. - Non fondata è pure la questione concernente l'art. 2,
venticinquesimo comma, del decreto-legge impugnato, il quale
stabilisce che "le norme del presente articolo si applicano, con i
necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative".
Non sussiste, infatti, la pretesa violazione degli artt. 8, nn. 4
e 27, 9, n. 2, e 16, primo comma, dello Statuto, nonché degli artt.
1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973 e 1 e 2 del d.P.R. n. 691 del 1973,
per il semplice fatto che nessuna delle disposizioni invocate come
parametro di costituzionalità è in grado di fondare le attribuzioni
provinciali che si pretendono lese. Al contrario, l'art. 121 del
d.P.R. n. 417 del 1974, mentre istituisce il ruolo provinciale del
personale educativo, attribuisce allo stesso lo status di insegnante
elementare. Sicché si deve ritenere che la disciplina dello stato
giuridico del personale educativo sia, al pari di quella per gli
insegnanti elementari, di competenza statale (ferma restando la
diretta e autonoma applicabilità delle norme di attuazione sul
bilinguismo e la proporzionale etnica nell'assunzione del suddetto
personale). Né può riconoscersi alcun valore al richiamo, operato
dalla difesa della Provincia, alla sentenza n. 797 del 1988 di questa
Corte, dal momento che quel giudizio riguardava la materia (di
competenza esclusiva) dell'assistenza scolastica in relazione
all'indizione dei bandi per i posti gratuiti di convittore nei
convitti della Provincia di Bolzano, e non già l'ordinamento o il
personale educativo dei convitti stessi.
6. - Non fondata è altresì la questione di legittimità
costituzionale relativa agli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge n.
357 del 1989, i quali disciplinano il reclutamento del personale dei
conservatori di musica, le supplenze e i criteri per la formazione
della graduatoria degli aspiranti, nonché l'amministrazione del
personale dei conservatori medesimi.
A base della censura ora considerata c'è, infatti, l'erronea
premessa che la disciplina dello stato giuridico del personale,
docente e non, dei conservatori sia di competenza provinciale. In
realtà, mentre l'art. 9, n. 2, dello Statuto attribuisce alla
Provincia la competenza concorrente in materia di istruzione
elementare e secondaria, le norme di attuazione contenute negli artt.
1 e 12 del d.P.R. n. 89 del 1983 precisano che è riservata allo
Stato la disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole e degli
istituti di istruzione secondaria, ivi comprese quelle di istruzione
artistica. Del resto, le stesse norme di attuazione, all'art. 10, si
limitano a prevedere che "nel conservatorio di musica di Bolzano
possono essere istituiti nuovi corsi d'insegnamento consoni alle
tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi
diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore", precisando,
significativamente, la necessità dell'intesa con il Ministro della
Pubblica Istruzione agli effetti di cui all'art. 4 dello stesso
decreto presidenziale, e cioè agli effetti della determinazione
degli oneri relativi al personale a carico dello Stato. In ogni caso,
sempre ai fini della esclusione della lesione delle competenze
provinciali ad opera delle disposizioni che attribuiscono al Ministro
della Pubblica Istruzione determinati poteri dei confronti del
personale statale, non è vano ricordare che l'art. 22 del d.P.R. n.
89 del 1983 dispone che al sovrintendente scolastico competono le
medesime attribuzioni che nel restante territorio nazionale spettano
ai provveditori agli studi.
7. - Non fondata è anche la questione di legittimità
costituzionale riguardante gli artt. 5 e 20 del decreto-legge
impugnato, i quali, nel dettare una compiuta e analitica disciplina
del ruolo degli ispettori tecnici (prevedendo, fra l'altro, un ruolo
unico con una dotazione di seicentonovantasei unità, nonché le
procedure per il reclutamento e la contestuale soppressione dei ruoli
degli ispettori tecnici centrali e periferici), si porrebbero in
contrasto, ad avviso della ricorrente, con gli artt. 8, nn. 4, 26 e
27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto e
con l'art. 15 del d.P.R. n. 89 del 1983, che contiene una speciale
disciplina della funzione ispettiva, affidata, nella Provincia di
Bolzano, a sette (rectius: otto) ispettori periferici prescelti
secondo particolari procedure.
In realtà, come ha correttamente affermato l'Avvocatura dello
Stato, la disciplina impugnata non interferisce affatto con quella
contenuta nelle citate norme di attuazione, nelle quali sono
previsti, all'interno della dotazione organica del ruolo degli
ispettori tecnici periferici, specifici posti di ispettore tecnico
periferico per le scuole di lingua italiana, per quelle di lingua
tedesca e per quelle delle località ladine della Provincia di
Bolzano. A questa conclusione conducono sia il rilievo che, al fine
del reclutamento del personale ispettivo, l'impugnato art. 5, al
comma quarto, fa salve le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 417
del 1974 relative al reclutamento degli ispettori tecnici periferici,
sia il fatto che le disposizioni impugnate non possono certamente
prevalere sulla specifica determinazione contenuta nelle norme di
attuazione. Né va trascurato, in ogni caso, che, poiché l'impugnato
art. 5 dispone, all'ultimo comma, la soppressione dei ruoli degli
ispettori tecnici centrali e periferici e poiché l'art. 15 del
d.P.R. n. 89 del 1983 individua gli ispettori tecnici periferici che
devono operare nell'ambito della Provincia di Bolzano tra quelli
appartenenti alla dotazione organica del ruolo ora soppresso, si
renderà opportuno, secondo quanto previsto dall'art. 48 delle stesse
norme di attuazione, il coordinamento della disciplina posta da
queste ultime con la nuova normativa statale.
8. - Non fondate sono, poi, le numerose questioni di legittimità
costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10,
11, 12, 15, 23, 25 e 28 per violazione dell'art. 8, nn. 4, 26 e 27,
dell'art. 9, n. 2, degli artt. 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102
e 107 dello Statuto, come attuati dai dd.PP.RR. 10 febbraio 1983, n.
89; 26 ottobre 1987, n. 510; e 26 luglio 1976, n. 752.
Priva di qualsiasi plausibilità è, infatti, la prospettazione di
una incompatibilità della disciplina posta dalle disposizioni
impugnate con le particolari norme stabilite per l'ordinamento
scolastico della Provincia di Bolzano. La disciplina ora considerata
riguarda, senza alcuna ombra di dubbio, materie di competenza
statale, che non interferiscono minimamente né con norme statutarie,
né con quelle di attuazione le quali, come questa Corte ha
ripetutamente affermato, si applicano di per sé a prescindere
dall'esistenza di espliciti richiami (v., da ultimo sent. n. 224 del
1990). Quest'ultima osservazione vale, in particolare, per l'art. 22
del d.P.R. n. 89 del 1983 - che assegna al sovrintendente (per le
scuole di lingua italiana site nel territorio provinciale) e agli
intendenti scolastici (per le scuole di lingua tedesca e per quelle
delle località ladine della Provincia di Bolzano) le attribuzioni
riservate ai provveditori agli studi nel restante territorio
nazionale -, oltreché per le norme poste a tutela del bilinguismo e
della proporzionale etnica.
9. - Per ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte va rigettata,
infine, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art.
22 del decreto-legge n. 357 del 1989, che attribuisce al Ministro
della Pubblica Istruzione la predisposizione di un piano di
interventi al fine di provvedere al ridimensionamento e alla
soppressione delle unità scolastiche esistenti, nonché
all'aggregazione di istituti e di scuole di istruzione secondaria di
secondo grado di diverso ordine e tipo. In particolare, questa
disposizione, valevole nell'ambito riservato alla competenza statale,
non incide sull'autonoma applicabilità dell'art. 4 delle norme di
attuazione contenute nel d.P.R. n. 89 del 1983, che affida la
competenza relativa all'istituzione di scuole elementari e di
istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonché di corsi
finalizzati al rilascio di titoli di studio alla Provincia di
Bolzano, la quale è tenuta ad esercitarla sulla base di piani da
essa predisposti e d'intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di
reclutamento del personale della scuola), convertito, con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con
il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in
riferimento all'art. 77 della Costituzione, anche in connessione con
l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con
il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in
riferimento all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata,
con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in
riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma,
19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto
speciale per il Trentino Alto Adige), in connessione con l'art. 16
del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, e con il d.P.R. 26 ottobre 1987,
n. 510;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge 6 novembre
1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre
1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla
Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4 e 27, 9, n.
2, e 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1°
novembre 1973, n. 687 e agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1° novembre 1973,
n. 691;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417,
sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di
Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16,
primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione
agli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e
al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5 e 20 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417,
sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di
Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16,
primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione all'
art. 15 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso
indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli
artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100,
102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n.
89, dal d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510 e dal d.P.R. 26 luglio 1976,
n. 752;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata,
con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in
riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma,
19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione con l'art. 4 del
d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte