Sentenza n. 344/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991 dalla
Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, sul ricorso
proposto da Guerra Antonio ed altra, iscritta al n. 118 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, con
ordinanza emessa il 20 dicembre 1991 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10 e 30
della Costituzione, dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte
in cui non prevede la revoca per gravi motivi, nell'interesse
dell'adottato, dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio
legittimo.
La questione è stata sollevata su eccezione delle parti nel corso
di un giudizio promosso dai coniugi Guerra Antonio e Rianna Adriana,
genitori adottivi del minore Luca, i quali avevano proposto reclamo
contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia di
reiezione della istanza di revoca dell'adozione, presentata a seguito
dell'asserito ripristino dei rapporti tra il minore e la madre
naturale.
La Corte di appello di Venezia osserva che, a differenza
dell'adozione semplice dei minori e di quella dei maggiorenni,
l'adozione piena, nel sistema introdotto dalla legge n. 184 del 1983,
non può essere revocata per alcun motivo. Lo stato di figlio
legittimo in capo al minore adottato può cessare esclusivamente per
effetto di un'altra adozione dello stesso minore, giustificata dalla
situazione di abbandono in cui egli si sia venuto in ipotesi
nuovamente a trovare.
Il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata
contrasti con il principio ispiratore delle moderne discipline
dell'adozione, principio che configura la revoca come strumento di
protezione dell'adottato contro il fallimento del rapporto, utile per
rendere possibile una nuova adozione o per ripristinare i legami
familiari preesistenti. Questa tendenza si sarebbe manifestata nella
legislazione olandese e tedesca e, ad avviso della Corte di appello
di Venezia, anche nella Convenzione europea in materia di adozione e
di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata in
forza della legge 22 maggio 1974, n. 357), che prevede la revoca
dell'adozione per decisione di un'autorità giudiziaria o
amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per
tali motivi sia ammessa dalla legge (art. 13). Il giudice rimettente
sospetta che la esclusione di ogni possibilità di revoca si ponga in
contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute e, quindi, con l'art. 10 della Costituzione.
Il giudice a quo osserva anche che la legge n. 184 del 1983
consente eccezionalmente la revoca della adozione pronunciata in casi
particolari e la cessazione degli effetti della adozione (artt. 51 e
53). Ne deriverebbe una non ragionevole disparità di trattamento per
la adozione legittimante, soprattutto se si considera che anche
l'adozione in casi particolari presuppone (nell'ipotesi di cui
all'art. 44 lettera c) l'accertamento dello stato di abbandono e la
dichiarazione dello stato di adottabilità.
La Corte rimettente sottolinea inoltre che la "finzione di
biologicità" della filiazione adottiva, spinta fino al punto da
superare il reale fondamento del vincolo, condurrebbe ad effetti
contrastanti con l'interesse del minore. L'esclusione della revoca
anche quando siano dimostrati il fallimento dell'adozione e la
possibilità di un ripristino dei rapporti con i genitori naturali
sarebbe contraria alla funzione e alle finalità proprie
dell'istituto ed alla particolare tutela riconosciuta al minore
dall'art. 30, secondo comma, della Costituzione.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza
della questione.
Si deve difatti tenere conto, ad avviso dell'Avvocatura, che
l'adozione legittimante è disposta a conclusione di un procedimento,
nel quale viene attribuita la massima considerazione alla particolare
situazione in cui versa il minore ed all'idoneità, sperimentata in
concreto, della coppia adottante. La scelta del legislatore di
rendere stabile e irrevocabile lo stato di figlio legittimo
dell'adottato può essere opinabile sul piano della opportunità, ma
non contrasta con alcuna esigenza costituzionale.
La differente soluzione che la legge offre, prevedendo la revoca
nell'adozione in casi particolari, non lede il principio di
eguaglianza, in quanto l'adozione legittimante si fonda su
presupposti e attribuisce uno stato diverso. Non può essere operato
un confronto tra le due forme di adozione. Al riguardo l'Avvocatura
ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina
particolare non può costituire parametro utile, in relazione al
principio di uguaglianza, ai fini di un giudizio di legittimità
della normativa generale (sentenze n. 46 del 1983 e n. 6 del 1988).
Comunque le cause di revoca disciplinate dagli artt. 51, 52 e 53
della legge n. 184 del 1983 per l'adozione in casi particolari
rimangono, ad avviso della Avvocatura, estranee al caso esaminato dal
giudice a quo. Non conferente sarebbe infine il richiamo all'art. 10,
primo comma, della Costituzione, giacché non vengono in rilievo
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Non
attinente alla fattispecie sarebbe, infine, il richiamo all'art. 30,
secondo comma, della Costituzione. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni,
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), nella parte in cui non prevede che possa essere pronunciata
la revoca per gravi motivi, nell'interesse dell'adottato,
dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo.
La disposizione, sottoposta alla verifica della legittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della
Costituzione, prevede che per effetto dell'adozione l'adottato
acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano inoltre i
rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti
matrimoniali.
2. - La disciplina dell'adozione, quale risulta dalla legge n. 184
del 1983, è volta ad attribuire al minore, che versa in stato di
abbandono, un ambiente familiare definitivamente stabile, idoneo ad
assicurargli la educazione, la istruzione ed il mantenimento da parte
dei genitori adottivi, con i quali si costituisce, nell'interesse del
minore, un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione
legittima.
Il legislatore ha ritenuto opportuno costruire come definitivo
questo vincolo, rendendo irretrattabile la adozione,
indipendentemente dalle vicende che seguono nella famiglia adottiva,
nella quale si intendono affermare rapporti affettivi, rischi di
difficoltà, opportunità di un loro superamento, non dissimili da
quelli propri di ogni altra comunità familiare. Perché si possano
produrre effetti così profondi e duraturi il legislatore ha
preordinato una procedura complessa, articolata in più fasi volte ad
accertare rigorosamente, prima della definitiva pronuncia di
adozione, la esistenza dei presupposti oggettivi per una adozione
preordinata all'interesse del minore, la idoneità dei soggetti, la
sperimentata integrazione tra adottanti e adottato in una funzionale
unità familiare. Risultano così circondati da particolari cautele,
in un disegno normativo che esige grande accuratezza ed elevata
responsabilità nelle sue applicazioni, la dichiarazione di
adottabilità dei minori che versano in stato di abbandono, la
valutazione della idoneità dei coniugi che intendono adottare un
minore per svolgere in piena responsabilità il ruolo di genitori, la
verifica della soluzione adottiva che si prospetta, sperimentandone
gli esiti nel corso del necessario e controllato periodo di
affidamento preadottivo.
In questo contesto la scelta operata dal legislatore di escludere
la revocabilità della adozione muove in un ambito di
discrezionalità che non attinge alla irragionevolezza. Inoltre non
può essere invocata, come elemento di comparazione della assenza di
tale revocabilità, la revoca dell'adozione in casi particolari,
prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per
eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato
(attentato alla vita, commissione di altri delitti dell'uno in danno
dell'altro o viceversa; violazioni dei doveri incombenti sugli
adottanti).
Difatti, al di là della diversità di effetti e della non piena
comparabilità tra adozione legittimante ed adozione in casi
speciali, per quest'ultima manca comunque la verifica che con
l'affidamento preadottivo precede la definitività dell'adozione.
Utili argomenti a favore della necessaria previsione dell'istituto
della revoca della adozione non possono neppure essere tratti dalla
Convenzione europea in materia di adozione di minori, invocata dal
giudice rimettente, indipendentemente dal valore da attribuire a tale
Convenzione quale ipotetico parametro di raffronto. Difatti la
Convenzione europea non prevede la necessità dell'istituto della
revoca dell'adozione, ma impone piuttosto cautele nel caso in cui la
revoca sia ammessa, come può esserlo, in base ad una valutazione
discrezionale di opportunità operata dalla legge (art. 13).
Parimenti inconferente si palesa il prospettato riferimento
all'art. 30, secondo comma, della Costituzione, se si considera che
l'istituto dell'adozione di minori rappresenta uno dei modi con cui
si tende, nel disegno normativo, e si deve tendere, nella concretezza
della esperienza, a provvedere affinché siano assolti i compiti dei
genitori nei casi di loro incapacità.
La questione di legittimità costituzionale proposta è pertanto
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, dalla Corte di
appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il
20 dicembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte