Sentenza n. 346/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 482/1968
- art. 5legge 482/1968
- art. 11legge 638/1983
- art. 9legge 638/1983
- art. 11legge 482/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, 5 e 11
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private) e 9, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463
nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 settembre
1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), promossi con le seguenti ordinanze:
1) nn. 2 ordinanze emesse il 9 aprile 1980 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto dalla
s.p.a. Soc.Italiana Telecomunicazioni Siemens contro l'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione ed altri, iscritte
ai nn. 708 e 709 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 28 giugno 1985 dal Pretore di Perugia nel
procedimento penale a carico di Broggi Umberto, iscritta al n. 686
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.9, prima serie speciale dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1984 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla s.p.a.
Birra Peroni Industriale contro il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed altro, iscritta al n. 360 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n.38, prima serie speciale dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Pretore di Trapani nel
procedimento penale a carico di Juculano Rosario ed altro, iscritta
al n.399 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno
1986;
5) nn. 5 ordinanze emesse il 7 luglio 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti dalla s.p.a.
Marchon Sud, dalla s.p.a. Italchimici e dalla Provincia Romana di S.
Pietro dell'Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio contro il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ed altri, iscritte ai nn. 61,
62, 121, 122 e 123 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 16, prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. S.I.T. Siemens, di
Broggi Umberto, della s.p.a. Birra Peroni Industriale, della s.p.a.
Marchon Sud, della s.p.a. Italchimici e della Provincia Romana
dell'Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1987 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avvocati Stelio Zaganelli e Renato Scognamiglio per
Broggi Umberto, Carlo Silvetti per la s.p.a. Birra Peroni
Industriale, Giannetto Cavasola per la s.p.a. Marchon Sud, Giorgio
Natoli per la s.p.a. Italchimici, Nicola Picardi per la Provincia
Romana di S. Pietro e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo e
Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Con due ordinanze (nn. 708 e 709 R.O. 1980) di identico
contenuto, emesse il 9 aprile 1980 in procedimenti
tra Soc. Italiana Telecomunicazioni Siemens e l'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione di Milano
ed altri, il T.A.R. Lombardia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt.1 e 5 della l. 2 aprile 1968,
n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private),
in riferimento agli artt. 38 e 41 della Costituzione.
Le ordinanze, considerato emergere che requisito necessario per
beneficiare dell'assunzione obbligatoria è che all'invalido civile
sia stata accertata un'invalidità che determini una riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al terzo, osservano che la
legge estende la propria applicabilità a tutti gli invalidi per i
quali non si configuri una formale invalidità totale, con ciò
assegnando all'impresa una mera funzione assistenziale in contrasto
con l'art. 38 della Costituzione.
Vi sarebbero ragioni per dubitare della legittimità
costituzionale della normativa in questione anche in relazione ai
poteri di organizzazione che l'art. 41 Cost. riconosce e garantisce
all'imprenditore che sarebbero, infatti, nella specie compressi o
addirittura annullati.
Si è costituita la Società italiana telecomunicazioni Siemens
S.p.a. (oggi Italtel S.p.a.), ricordando la sentenza di questa Corte
n. 38 del 1960, che ha ravvisato rispondenti all'art. 38 Cost. i
canoni della normativa, in quanto si attua il reinserimento degli
inabili a posti nei quali essi possano essere utilmente impiegati.
Ciò in applicazione anche delle norme degli artt. 2, 3 e 4 della
Costituzione.
Sempre secondo detta pronunzia la retribuzione sarebbe dovuta
quale corrispettivo del lavoro prestato, mentre non possono ritenersi
compressi il diritto di proprietà e la libera iniziativa, non
essendo alterata la valutazione degli imprenditori circa il
dimensionamento dell'impresa.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
rilevando che il legislatore si è preoccupato di indicare nella
perdita di ogni capacità lavorativa la "soglia" della collocabilità
dell'invalido e si è mantenuto perciò nell'ambito evidenziato nella
decisione n. 38/60 della Corte costituzionale, sicché cadono le
obiezioni mosse.
2. - Con ordinanza emessa il 5 dicembre 1984, pervenuta alla Corte
costituzionale il 5 maggio 1986 (R.O. n. 360 del 1986), il TAR Lazio,
nel ricorso proposto dalla S.p.a. Birra Peroni industriale contro il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art.11 della predetta
legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 9, comma terzo della l. 11
novembre 1983, n. 638 (rectius articolo unico della legge di
conversione) sub art. 9, comma terzo, del d.-l. 12 settembre stesso
anno con misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria, nella
parte in cui escludono, dal computo nella riserva d'obbligo, gli
invalidi già lavoratori dipendenti dell'impresa, con percentuale
pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria,
ravvisando nella citata normativa la violazione degli articoli 3, 4 e
41 della Costituzione.
La disciplina generale sul collocamento obbligatorio dovrebbe
comprendere nella percentuale d'obbligo, infatti, il numero
complessivo dei dipendenti occupati nell'impresa a prescindere dal
modo in cui sia avvenuto l'avviamento.
L'invio obbligatorio di ulteriore manodopera, una volta raggiunta
la percentuale con quella divenuta invalida durante il rapporto,
aggraverebbe senz'altro gli oneri a carico della impresa; conseguenza
questa divergente, non solo dal criterio di continuità del rapporto,
ma precipuamente dal diritto assicurato dall'art. 4 Cost. alla
stabilità del lavoro.
La questione è stata riproposta con cinque ulteriori ordinanze,
emesse tutte il 7 luglio 1986, dal T.A.R. Lazio, le quali avanzano
dubbi di costituzionalità nei confronti dell'art. 9, terzo comma,
del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, nel testo sostituito dalla l. 11
novembre 1983, n. 638, anche in riferimento all'art. 97 Cost.
Nel giudizio di legittimità di cui all'ordinanza del T.A.R. Lazio
5 dicembre 1984 (R.O. n. 360 del 1986) si è costituita la Soc. Birra
Peroni industriale, che sostiene come la questione di
costituzionalità sia da reputare ampiamente fondata. Nei giudizi nn.
61 e 62 R.O. del 1987, si è costituita la Soc. Marchon Sud,
insistendo per la declaratoria di illegittimità della norma
impugnata.
Nei giudizi nn. 121 e 122 R.O. del 1987, si è costituita la Soc.
Italchimici, che evidenzia come i lavoratori assunti con normale
procedura e divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro, ma
con percentuale di invalidità inferiore al 60%, vengono ad essere
discriminati rispetto ai lavoratori con invalidità di pari grado,
assunti obbligatoriamente, e quindi destinatari della disciplina
della l. n. 482/1968. Nell'ultimo dei giudizi citati (R.O. n.
123/1987), si è costituita la Provincia romana di S. Pietro
dell'Ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio, che rileva, anch'essa,
come la norma introduca una ingiustificata discriminazione, sia a
danno dei datori di lavoro, sia a danno degli stessi lavoratori. In
tutti e sei i giudizi citati è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato.
Negli atti d'intervento si richiama la giurisprudenza secondo la
quale le controversie proposte dai datori di lavoro, obbligati
all'osservanza della legge, restano devolute al giudice ordinario.
Donde l'inammissibilità e l'irrilevanza della questione proposta, in
quanto il giudizio incidentale di costituzionalità non può fondarsi
sulla semplice postulazione di un potere giurisdizionale che non si
ha. Nel merito, si sostiene la razionalità e coerenza con il sistema
di una scelta legislativa che prende atto di una specifica categoria
di dipendenti, la cui invalidità non trova copertura nella tutela
dei rischi professionali e ne agevola il mantenimento in servizio,
attraverso la riduzione a favore dell'imprenditore delle aliquote di
legge delle assunzioni obbligatorie. Si chiede perciò che la dedotta
questione sia dichiarata non fondata.
3. - Con ordinanza emessa il 28 giugno 1985 (R.O. n. 686 del
1985), in procedimento penale a carico di Broggi Umberto, il Pretore
di Perugia ha sollevato anch'egli questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della l. 2 aprile 1968, n. 482 e
dell'articolo unico della l. 10 novembre 1983, n. 638, in riferimento
agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione.
Premette il Pretore che la legge n. 482 impone alle imprese
private di assumere gli invalidi appartenenti alle categorie protette
esclusivamente tramite gli uffici provinciali del lavoro e non
consente che si possano comprendere nell'aliquota eventuali
dipendenti che siano divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro.
Si stabilisce così, osserva l'ordinanza, un'arbitraria
discriminazione tra invalidi "interni" e invalidi "esterni", i primi
non protetti e destinati ad essere colpiti dall'iniziativa di recesso
del datore di lavoro e gli altri protetti per il solo fatto di essere
stati avviati.
Un altro rilevante profilo di discriminazione si avrebbe nei
riguardi dei datori di lavoro, poiché l'obbligo di assunzione si
atteggerebbe diversamente a seconda che, nell'impresa, siano
impegnati o meno lavoratori invalidi divenuti tali nel corso del
rapporto, risultando ben più gravoso, sotto il profilo della
gestione economica, l'obbligo per i titolari di imprese nelle quali
siano già impegnati dipendenti invalidi rispetto a quelli che ne
sono privi.
Riguardo alla nuova disposizione della legge 11 novembre 1983, n.
638 - secondo la quale i lavoratori assunti tramite il collocamento
ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per causa di
lavoro o di servizio,
con un grado di invalidità non inferiore al 60% sono considerati, ai
fini della percentuale d'obbligo complessiva di cui all'art.11, primo
comma della l. 2 aprile 1968, n. 482 - parrebbero evidenti, prima
facie, ulteriori gravi profili di ingiustificata disparità. Ed
invero la norma esclude che nel computo della percentuale d'obbligo
si possa tener conto dei soggetti aventi un grado di invalidità
riconosciuta inferiore al 60%.
Tali esclusioni, ad avviso del giudice remittente, appaiono prive
di ragionevole fondamento ed in contrasto con i principi
costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 38 Cost.
Nel giudizio di cui sopra si è costituito il Broggi deducendo in
ordine all'art. 11 della l. n. 482 del 1968, che la irrilevanza della
presenza presso l'azienda di lavoratori invalidi non assunti tramite
l'ufficio del lavoro determina di fatto una sostanziale differenza di
trattamento tra le aziende che non abbiano dipendenti invalidi e
quelle che, avendo già dei dipendenti con ridotta capacità
lavorativa, si vedono costrette a subire, in misura superiore alla
percentuale di legge, l'onere del contributo alla occupazione degli
invalidi. A loro volta i lavoratori invalidi civili verrebbero
discriminati rispetto a quelli assunti obbligatoriamente, non essendo
applicabile nei loro confronti la disciplina protettiva della l. n.
482 del 1968.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, assumendo che non
si rinviene una esauriente motivazione in punto di rilevanza della
questione; nel merito si considera che l'esclusione ("non inferiore
al sessanta per cento") appare razionale, poiché un limite
quantitativo andava tracciato sia per riconoscere rilevanza solo alle
situazioni che, per la loro gravità, effettivamente possono incidere
sull'economia aziendale, sia per evitare che il sistema delle
assunzioni obbligatorie risulti "svuotato" ed aggirato.
4. - Con ordinanza emessa il 20 marzo 1986 (R.O. n. 399 del 1986),
in procedimento penale a carico di Juculano Rosario ed altro, il
Pretore di Trapani ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, primo comma, della l. 2 aprile 1968, n.
482, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 41 della Costituzione.
Il Pretore ritiene che l'interpretazione letterale della norma
determina di fatto una sostanziale disparità di trattamento tra le
aziende che non abbiano dipendenti invalidi e quelle che, avendo già
dipendenti invalidi, si vedono costrette a subire l'onere del
contributo alla occupazione degli invalidi, in misura superiore alla
percentuale stabilita dalla legge.
Nella norma in questione, secondo il remittente può ravvisarsi
violazione dei principi di cui agli artt. 4 e 38 della Costituzione e
segnatamente della tutela del diritto al lavoro e del diritto degli
invalidi all'avviamento professionale.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto 1 - Le ordinanze in epigrafe concernono questioni identiche o
comunque connesse, consentendo la riunione dei relativi giudizi ai
fini di un'unica pronuncia.
2.1 - La legge 2 aprile 1968, n. 482 recante la disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private individua (art. 1) i soggetti
appartenenti alle categorie protette, aventi titolo - cioè - alla
assunzione; considera invalidi civili, poi, per la finalità di cui
trattasi (art. 5), gli affetti da minorazione tale da comportare la
riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al
terzo.
2.2 - Per l'art. 11 della legge venivano esclusi dal computo delle
aliquote di assunzione obbligatoria, quei lavoratori che, già
dipendenti dalle aziende interessate, siccome assunti a mezzo del
collocamento ordinario, fossero solo in tempo successivo divenuti
invalidi, così venendo a trovarsi in situazione astrattamente
identica a quella dei soggetti assistiti.
L'enunciata esclusione è stata temperata, tuttavia, con il
disposto dell'articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638
(conversione del d.-l. 12 settembre stesso anno, n. 463 recante
misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria) sub art. 9,
comma terzo, del decreto, là dove i lavoratori in questione sono
conteggiati nelle percentuali d'obbligo, a condizione, però, di aver
riportato un grado di invalidità non inferiore al 60 per cento.
3.1 - Il T.A.R. della Lombardia (ordd. nn. 708 e 709 del 1980)
ritiene che l'estensione del beneficio dell'assunzione così come
descritto (supra: n. 2.1), sino a ricomprendervi per l'ampia dizione
della norma un'invalidità pressoché totale, abbia comportato una
connotazione assistenziale che è fuori dai compiti e funzioni della
produttività aziendale: pertanto in contrasto con gli artt. 38 e 41
Cost., risolvendosi non già in un rapporto a carattere
professionale, sibbene in un onere di mantenimento caritativo. Per
ciò stesso, verrebbe a comprimersi, se non addirittura a
stravolgersi, l'attività propria d'impresa.
3.2 - A sua volta, il T.A.R. del Lazio (ordd. nn. 360 del 1986; 61,
62, 121, 122, 123 del 1987) ravvisa che la normativa limitatrice
delle quote d'assunzione nei confronti dei lavoratori inabili già
assunti a mezzo collocamento ordinario (supra n.2.2) sia in contrasto
con gli artt. 3 e 4 Cost., per disparità di trattamento in relazione
a posizioni che vorrebbero identica la tutela del diritto al lavoro
con stravolgimento, a un tempo, sia dell'iniziativa d'impresa che
delle regole di buona amministrazione: artt. 41 e 97 Cost.
3.3 - Le questioni così prospettate dal giudice amministrativo si
appalesano, preliminarmente a ogni esame di merito, inammissibili.
Ricorda la Corte, al proposito, che la Cassazione a Sezioni unite
(seguita da ancor recenti pronunce del Consiglio di Stato) ha
costantemente affermato la giurisdizione del giudice ordinario in
materia di provvedimenti riconducibili all'avviamento al lavoro,
poiché connessa ad interessi che sono preminentemente individuali,
con indubbia natura e consistenza di diritti soggettivi.
Stante il convincimento delle Sezioni unite della Corte di
cassazione la pronuncia costituzionale che qui ugualmente ne seguisse
resterebbe così priva delle positive conseguenze sue proprie. E in
sostanza, come prospetta l'Avvocatura dello Stato, ai casi concreti
giammai potrebbero venire applicate le risultanze della verifica di
costituzionalità.
4 - Il Pretore di Perugia, in un procedimento penale a carico di
imprenditore che avrebbe omesso la richiesta di avviamento al lavoro
di soggetti invalidi (ord. n. 686 del 1985) ha ravvisato la sospetta
incostituzionalità dell'art. 11 legge n. 482/1968 e dell'articolo
unico legge n. 638/1983 nei termini di cui innanzi (supra 2.2), per
una palmare discriminazione dei lavoratori già interni all'impresa,
contrastante con gli artt. 3, 4, 38 Cost.
Il remittente esplicita, peraltro, che non risultano occupati
presso l'impresa lavoratori divenuti inabili nel corso del rapporto.
Sicché è palese - come eccepito dall'Avvocatura dello Stato - che
l'essere il giudizio a quo incentrato su di una verifica meramente
astratta di categorie e di quote, priva la questione di rilevanza,
rendendola così inammissibile.
5. - In un analogo procedimento penale, il Pretore di Trapani
(ord. n. 399 del 1986) ravvisa contrasto, della ripetuta normativa
con gli artt. 3, 4, 38, 41 Cost. Senonché, il remittente si è
fermato ad esaminare l'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
senza considerare (supra n. 2.2) che la disposizione impugnata era
stata modificata, anteriormente, dalla citata legge 11 novembre 1983,
n. 638: difettando il compiuto, organico esame della rilevanza, la
questione è inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili:
a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
5 legge 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private) sollevata, in riferimento agli artt. 38 e 41 Cost., dal
T.A.R. della Lombardia con ordd. nn. 708 e 709 del 1980;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11
sopramenzionata legge n. 482/1968, nonché dell'articolo unico legge
11 novembre 1983, n. 638 (conversione con modificazioni del d.-l. 12
settembre stesso anno, n. 463 con misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria) sub art. 9, comma terzo, decreto citato,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Cost., dal
T.A.R. del Lazio, con ordinanze nn. 360 del 1986 e 61, 62, 121, 122,
123 del 1987;
c) la questione di legittimità costituzionale delle norme di
legge specificate al punto b), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di Perugia, con ordinanza n. 686 del
1985;
d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11
legge n. 482/1968, già menzionato, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 4, 38 e 41 Cost., dal Pretore di Trapani, con ordinanza n.
399 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte