Sentenza n. 346/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 38r.d.l. 680/1938
applicata al caso
- art. 3legge 152/1968
- art. 7legge 1646/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma,
del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali), dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n.
1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro) e dell'art. 3, secondo comma, della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziaale per il
personale degli enti locali), promossi con ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 giugno 1992 dalla Corte dei Conti sul
ricorso proposto da Boari Luciana, vedova De Palma, contro la
Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del
tesoro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 1° dicembre 1992 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Davide Maria e l'I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 14, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione di Davide Maria nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1993 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avv. Bruno Aguglia per Davide Maria e l'Avvocato dello
Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento civile vertente tra Luciana Boari e la
Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del
Tesoro, in cui la ricorrente, in quanto vedova di Antonio De Palma,
iscritto alla C.P.D.E.L. e deceduto in data 27 aprile 1983, chiedeva
che venisse dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale alla
stessa era stato negato il diritto alla pensione di reversibilità ai
sensi dell'art. 38, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo
1938, n. 680, risultando la stessa separata legalmente per sentenza
passata in giudicato all'atto del decesso del coniuge, la Corte dei
conti, sezione terza giurisdizionale, con ordinanza emessa il 19
giugno 1992, e pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio
1993 (R.O. n. 101 del 1993), ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n.
680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli
impiegati degli enti locali) e dell'art. 7, secondo comma, della
legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte
in cui, con la prima disposizione, viene escluso il diritto alla
pensione indiretta (o di reversibilità) a favore della vedova di
impiegato iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per
sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, e nella
parte in cui, stante il suddetto divieto, con la seconda disposizione
viene riconosciuto soltanto il diritto alla corresponsione di un
assegno alimentare, ove sussista lo stato di bisogno.
Osserva il giudice remittente che mentre al coniuge separato
legalmente per sua colpa, benché titolare di assegno alimentare, è
negato il diritto alla pensione di reversibilità, salvo, ove
sussista lo stato di bisogno, la corresponsione di un assegno pari al
20 per cento della pensione diretta, a colui che sia invece
divorziato e già titolare dell'assegno di mantenimento, è
consentito il conseguimento, a domanda, ex art. 9, secondo comma,
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, introdotto dalla legge 6 marzo
1987, n. 74, della pensione di reversibilità sia pure a determinate
condizioni. L'acquisito carattere di automaticità che viene ad
assumere il diritto alla pensione nel caso di divorzio, in quanto non
soggetto al verificarsi di concrete situazioni di bisogno, sarebbe
irrazionale in quanto teso a privilegiare situazioni irreversibili
del matrimonio (quali sono quelle che ne determinano lo scioglimento)
rispetto alla semplice separazione (nella quale il rapporto è ancora
in vita), ed inoltre in quanto creerebbe un incentivo in capo al
coniuge separato per colpa a chiedere il divorzio, e così a rendere
definitiva quella crisi che, invece, il legislatore mira a sanare e
comporre (art. 157 del codice civile).
Come ulteriore motivo di contrasto della normativa impugnata con
l'art. 3 della Costituzione, la Corte dei conti rileva l'intrinseca
irrazionalità del valore preclusivo riconosciuto alle vicende
personali - che hanno condotto alla separazione legale - rispetto a
un diritto che è, di regola, causalmente ricollegabile a fatti
oggettivi.
2. - Nel corso del procedimento tra Maria Davide e l'I.N.A.D.E.L.,
nel quale la ricorrente, coniuge separata per sua colpa in forza di
sentenza passata in giudicato, di Raffaele Paolini, deceduto in
attività di servizio, ha chiesto la condanna dell'Istituto convenuto
al pagamento dell'indennità premio di fine servizio in forma
indiretta, il Pretore di Roma ha sollevato, con ordinanza emessa il
1° dicembre 1992 (R.O. n. 129 del 1993), questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove
norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali),
nella parte in cui esclude che l'indennità premio di fine servizio
in forma indiretta spetti alla vedova separata legalmente con
sentenza passata in giudicato per sua colpa. Rileva il giudice a quo
che la Corte costituzionale ha già ritenuto sussistente in
fattispecie sovrapponibili la violazione degli artt. 3 e 38 della
Costituzione da parte di norme di pari contenuto relative
all'indennità di buonuscita (sentenza n. 213 del 1985) ed alla
pensione di reversibilità (sentenza n. 286 del 1987).
3. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita Maria
Davide, ricorrente nel procedimento instaurato davanti al Pretore di
Roma, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale
della disposizione in oggetto in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione.
Osserva al riguardo la parte che la norma in questione costituisce
un residuo ancora in vigore della legislazione antecedente
all'introduzione della legge n. 150 (rectius: n. 151) del 1975 in cui
aveva rilevanza il concetto della "colpa" nella separazione personale
dei coniugi, mentre ciò sarebbe stato profondamente modificato a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia che ha
abolito il concetto di "colpa". A seguito di tale innovazione
legislativa, si sarebbe dispiegato l'intervento della Corte
costituzionale che ha già eliminato disposizioni analoghe alla
presente con le richiamate sentenze n. 213 del 1985 e n. 286 del
1987.
4. - Nel giudizio relativo all'ordinanza del Pretore di Roma è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata e riservandosi di illustrare in
seguito le ragioni a sostegno di tale richiesta.
In prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha depositato una
memoria illustrativa, in cui ha rilevato come il richiamo operato dal
giudice remittente alla sentenza n. 286 del 1987 di questa Corte
risulti inconferente, riferendosi detta decisione ad una acclarata
disparità di trattamento in relazione alla pensione di
reversibilità, come tale connessa allo stato di bisogno e quindi
alla natura alimentare della stessa.
Nel caso in esame, invece, si ha riguardo all'indennità premio di
fine servizio, la quale, per disciplina descritta nello stesso art. 3
della legge 152 del 1968 (terzo e quarto comma), ha natura e
contenuto diversi dalla pensione di reversibilità: di conseguenza, i
principi affermati in relazione alla pensione non sono estensibili ad
una indennità definita quale "premio di servizio".
Viene richiamata a sostegno di tale conclusione la sentenza n. 213
del 1985 di questa Corte, in cui si afferma che al coniuge separato
"non può spettare il diritto alle indennità in caso di morte,
qualora la separazione gli fosse stata addebitata ed egli non godesse
di alimenti a carico del lavoratore". Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale
del combinato disposto di cui agli artt. 38, primo comma, del regio
decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 7,
secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro), nella parte in cui viene escluso il diritto a pensione
indiretta (o di reversibilità) a favore della vedova di impiegato
iscritto alla C. P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza
passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, riconoscendo alla
stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno
alimentare, ove sussista lo stato di bisogno.
2. - Dal Pretore di Roma è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n.
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti
locali), nella parte in cui esclude che l'indennità premio di fine
servizio in forma indiretta spetti alla vedova di dipendente di ente
locale separata legalmente con sentenza passata in giudicato per sua
colpa.
Rileva il giudice a quo che la Corte costituzionale "ha già
ritenuto sussistente in fattispecie sovrapponibili la violazione
degli art. 3 e 38 della Costituzione da parte di norme di pari
contenuto relative all'indennità di buonuscita (sentenza 213 del
1985) ed alla pensione di reversibilità (sentenza 286 del 1987)".
Data l'analogia, le questioni possono, unificati i giudizi, essere
decise con unica sentenza.
3. - Quanto alla prima questione, sollevata dalla Corte dei conti,
va in primo luogo osservato come non sia possibile attenersi
esclusivamente all'argomento - che pur in diverse occasioni è stato
richiamato - secondo cui il trattamento di reversibilità ha la
funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che
il titolare della pensione era obbligato a fornire al co niuge: tale
garanzia condurrebbe, tra l'altro, alla conseguenza che la misura
della pensione sia comunque proporzionata all'ammontare dell'assegno
già goduto dal superstite prima della morte del coniuge.
Né ci si può limitare, per l'accoglimento della questione,
all'argomento sul quale fa leva l'ordinanza di rimessione, e cioè al
tertium comparationis rappresentato dalla situazione normativa cui è
assoggettato il coniuge divorziato rispetto a quello separato. Se
infatti è vero, da un lato, che con l'art. 9 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, il
legislatore ha operato una scelta favorevole al coniuge divorziato
riconoscendo al superstite, in caso di morte dell'ex-coniuge, il
diritto alla pensione di reversibilità, purché non passato a nuove
nozze e sempre che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della
stessa legge, va tuttavia rilevato che tra la situazione del coniuge
divorziato e quella del separato permangono notevoli differenze, sia
con riguardo ai presupposti generativi delle due situazioni, sia
riguardo agli effetti delle stesse, sia infine relativamente ai
parametri cui riferirsi per la determinazione dell' an e del quantum
dell'assegno di divorzio rispetto a quanto spettante al coniuge
separato.
Analogamente, va rilevato come anche la situazione in cui viene a
trovarsi il coniuge separato per colpa (o con addebito) sia diversa
rispetto a quella del coniuge separato senza colpa: quest'ultima
viene anzi, ed opportunamente, equiparata - quanto a rilevanti
aspetti della disciplina - a quella della vedova non separata, come
è stato riconosciuto dalla sentenza n. 213 del 1985 di questa Corte.
Senonché, altre precedenti pronunce di questa Corte (sentenze nn.
286 del 1987, 1009 del 1988, 450 del 1989), pur tenendo presenti le
rilevate differenze - che conducono ad escludere, quale tertium
comparationis relativamente al caso di specie, la disciplina prevista
per il divorzio - hanno tuttavia dichiarato il contrasto con gli
artt. 3 e 38 della Costituzione delle disposizioni di legge che
negavano il diritto alla pensione di reversibilità in capo al
coniuge superstite separato per propria colpa (o con addebito)
ancorché questi risultasse titolare del diritto agli alimenti a
carico del coniuge defunto, in quanto "tra la posizione del coniuge
divorziato che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 5
e la situazione del coniuge separato che sia titolare dell'assegno
alimentare di cui all'art. 156, terzo comma, del codice civile, si
può ragionevolmente riconoscere un'analogia, la quale comporta che
pure al secondo, come al primo, debba essere attribuito il diritto
alla pensione di reversibilità" (sentenza n. 1009 del 1988). Nelle
richiamate occasioni, questa Corte ha proceduto ad espungere
dall'ordinamento disposizioni relative principalmente a dipendenti
del settore privato soggetti a regimi previdenziali collegati
all'INPS, e ad alcune categorie di lavoratori autonomi.
La questione ora sollevata riguarda invece il combinato disposto
degli artt. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938,
n. 680 e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646,
relativi al trattamento pensionistico erogato dalla Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.
Tale disciplina è almeno in parte diversa rispetto a quella
esaminata in precedenza da questa Corte: mentre infatti nelle
circostanze cui si riferivano le pronunce richiamate le disposizioni
impugnate escludevano del tutto il trattamento pensionistico per il
coniuge separato per propria colpa, nelle disposizioni ora impugnate
è invece prevista, in uno con l'esclusione del diritto alla
pensione, la spettanza di un assegno alimentare pari al 20 per cento
della pensione diretta. Alle ragioni di differenziazione fanno
tuttavia riscontro motivi di analogia rispetto alle situazioni allora
considerate, trattandosi pur sempre di vedove separate per colpa o
con addebito che godevano già di assegno alimentare a carico del
defunto coniuge.
Di fronte a tali contrapposte ragioni, questa Corte ritiene che
sia costituzionalmente necessario accordare prevalenza ai consistenti
aspetti di assimilazione rispetto a quelli di differenziazione,
cosicché la normativa risultante quale effetto delle precedenti
pronunce costituisce un tertium comparationis ineludibile rispetto al
caso di specie, che per coerenza rende illegittimo, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, il trattamento pensionistico
previsto dalla disciplina impugnata in questo giudizio.
Circa il già citato rilievo della parte qui costituita -
relativamente al venir meno del concetto di responsabilità della
separazione personale - va osservato che, pur avendo la riforma del
diritto di famiglia del 1975 mantenuto la diversità delle situazioni
fra separazione con o senza addebito e delle relative conseguenze
patrimoniali, la parità di trattamento delle stesse può
giustificarsi limitatamente allo stato della legislazione
previdenziale, così come risulta anche dalla giurisprudenza
costituzionale.
Quanto al principio, contenuto anche in precedenti pronunce di
questa Corte, secondo cui il trattamento di reversibilità avrebbe la
funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che
il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge prima
della morte, e da cui dovrebbe dedursi come conseguenza un livello di
assistenza uguale a quello precedente, va considerato che l'eventuale
differenza del risultato economico riconosciuto alla vedova separata
rispetto all'assegno anteriormente goduto trova giustificazione nel
fatto che il trattamento pensionistico è un diritto che si acquista
a seguito del fatto sopravvenuto della morte dell'ex-coniuge.
Va, pertanto, riconosciuto che, come per le ipotesi decise con le
pronunce 286 del 1987, 1009 del 1988 e 450 del 1989, anche nel
presente caso, spetti alla vedova separata per colpa (o con addebito)
il diritto a pensione: di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto di cui agli art. 38, primo
comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680, e 7, secondo
comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui
esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato
iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza
passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, allorché a questa
fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge
deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto la corresponsione di un
assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno.
4. - La questione sollevata dal Pretore di Roma deve essere
dichiarata inammissibile.
Osserva infatti questa Corte come nell'ordinanza di rimessione il
giudice a quo ometta di indicare direttamente i parametri
costituzionali che si ritengono violati, ed anche la motivazione sul
punto della non manifesta infondatezza si limita ad un apodittico
rinvio a precedenti pronunce di questa Corte (sentenze nn. 213 del
1985 e 286 del 1987), le quali invece risultano in gran parte
inconferenti con il caso di specie.
Con la prima, infatti, (sentenza n. 213 del 1985), relativa
all'indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 del codice civile, è
stata respinta la questione di legittimità costituzionale sulla base
del rilievo per cui deve escludersi che il "coniuge di cui si ragiona
nel primo comma dell'art. 2122 comprenda anche il vedovo o la vedova
cui sia stata addebitata la separazione (o nei cui confronti fosse
stata pronunciata - prima della riforma del diritto di famiglia - la
separazione per colpa)"; mentre la seconda (sentenza n. 286 del 1987)
aveva come oggetto disposizioni riguardanti la pensione di
reversibilità, istituto che presenta caratteri e finalità non
completamente assimilabili all'indennità premio di fine servizio, il
cui contrasto con le disposizioni costituzionali avrebbe dovuto
pertanto essere direttamente motivato.
A ciò si aggiunga che il Pretore omette del tutto di motivare su
un aspetto decisivo in ordine alla rilevanza, relativamente cioè
alla spettanza in capo alla ricorrente del giudizio principale del
diritto agli assegni alimentari, presupposto ritenuto necessario, in
forza della costante giurisprudenza di questa Corte, al fine di
estendere il diritto alla reversibilità di trattamenti previdenziali
a favore del coniuge separato per colpa.
La questione sollevata dal Pretore di Roma va pertanto dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di
cui agli artt. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo
1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati degli enti locali), e 7, secondo comma, della legge 22
novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui
esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato
iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza
passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, allorché a questa
fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge
deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla
corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di
bisogno;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte