Sentenza n. 346/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26
agosto 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura
di Frosinone, nei procedimenti penali a carico di Giudici Franco e di
Sassu Daniele, iscritte al n. 1291 del registro ordinanze 1996 e n.
52 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 9,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico tenore, entrambe pronunciate il
26 agosto 1996 (r.o. nn. 1291 del 1996 e 52 del 1997), il giudice per
le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Frosinone
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.
34, comma 2, codice di procedura penale "nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari
presso la pretura, che abbia rigettato la richiesta di archiviazione
con restituzione degli atti al pubblico ministero per formulare
l'imputazione, a valutare la richiesta di emissione di decreto penale
di condanna successivamente formulata dal pubblico ministero nei
confronti dell'imputato", assumendone il contrasto con gli artt. 76 e
77 della Costituzione, in riferimento alle direttive nn. 67 e 103
dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81.
Premette in fatto il rimettente che, come "unico giudice
tabellarmente designato, quale giudice per le indagini preliminari,
alla trattazione, tra l'altro, delle richieste di archiviazione per
procedimenti a carico di indagati noti, e di quelle relative
all'emissione del decreto penale di condanna", aveva in precedenza
respinto due richieste di archiviazione presentate dal pubblico
ministero nell'ambito di due diversi procedimenti, disponendo con
ordinanza la formulazione dell'imputazione, e che il pubblico
ministero aveva successivamente presentato richiesta di emissione di
decreto penale di condanna in relazione agli stessi fatti indicati
nelle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 554, comma 2, cod. proc.
pen.
Rilevato in via preliminare che tale richiesta deve considerarsi
legittima in quanto consentita, quale modalità di esercizio
dell'azione penale alternativa al dibattimento, dal disposto
dell'art. 554, comma 2, cod. proc. pen. - non ostandovi che per
effetto del rigetto della richiesta di archiviazione la stessa sia
stata formulata oltre i termini delle indagini - nelle due ordinanze
si afferma che la rilevanza della questione "è resa evidente dalla
potenziale applicabilità della norma" impugnata, con la conseguente
necessità, nel caso venissero ritenute fondate le censure di
illegittimità prospettate, di astensione ai sensi dell'art. 36,
comma 1, lett. g cod. proc. pen.
2. - Nel merito il rimettente osserva che fra i princìpi del
"giusto processo", cui si ispira il nuovo codice di rito, "un ruolo
cruciale" assume l'imparzialità del giudice, alla cui stregua, come
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 1996,
la funzione giudicante deve essere svolta da un soggetto "terzo", non
condizionato, cioè, da convinzioni precostituite per effetto di
"funzioni decisorie" esercitate in precedenti fasi del giudizio,
essendo a tal scopo preordinate le incompatibilità endoprocessuali.
Con riferimento specifico al caso in esame, il giudice a quo rileva
che la Corte costituzionale è già intervenuta a dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio abbreviato (sentenza n. 496 del 1990) e al giudizio
dibattimentale (sentenza n. 502 del 1991) il giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura che abbia ordinato al pubblico
ministero di formulare l'imputazione, ritenendo tale situazione
idonea a configurare un atto "pregiudiziale" rispetto al "successivo
giudizio di merito".
Ciò considerato, il giudice a quo ritiene che rispetto al
procedimento per decreto ricorrono le medesime ragioni di
incompatibilità. Anche il procedimento per decreto rientra, ad
avviso del rimettente, nel concetto di "giudizio", da intendersi
riferito - secondo l'interpretazione datane dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 401 del 1991 - non solo al giudizio
dibattimentale, ma ad ogni "processo che in base ad un esame delle
prove pervenga ad una decisione di merito". Nel caso in esame
verrebbe così a determinarsi una situazione di pregiudizio identica
a quella censurata dalla Corte costituzionale nelle precedenti
occasioni; pregiudizio tanto più evidente nei casi in cui, come
nella specie, il rigetto della richiesta di archiviazione sia basato
sulla non concordanza del giudice in ordine alla asserita irrilevanza
penale del fatto.
A sostegno della natura di "giudizio sul merito dell'imputazione"
del procedimento per decreto, il rimettente richiama, in primo luogo,
la possibilità per il giudice, investito di una richiesta di
emissione del decreto penale, di pronunciare sentenza di
proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, in secondo
luogo, l'efficacia di cosa giudicata attribuita al decreto penale in
caso di mancata opposizione del condannato. A giudizio del
rimettente, tali elementi inducono a ritenere che il giudice eserciti
un controllo sul merito della richiesta (così come affermato nella
sentenza n. 502 del 1991) e qualificano il decreto penale come un
"provvedimento decisorio, adottato dal giudice terzo, all'esito di un
giudizio di merito - sia pure allo stato degli atti delle indagini
preliminari, ed inaudita altera parte - e potenzialmente idoneo a
definire il processo penale". Tale natura non sarebbe contraddetta
dalla possibilità di opposizione e dal conseguente giudizio di
merito, rappresentando l'una e l'altro "mere eventualità, rimesse
all'esclusiva decisione dell'imputato".
Per i motivi indicati il rimettente ritiene, dunque, che la mancata
previsione fra le cause di incompatibilità della situazione in cui
il giudice per le indagini preliminari venga investito della
richiesta di emissione del decreto penale dopo aver già proceduto
alla delibazione della richiesta di archiviazione e ordinato la
formulazione dell'imputazione è tale da incidere, in senso negativo,
sui princìpi della terzietà del giudice e della distinzione tra
funzioni requirenti e giudicanti, affermati nelle direttive nn. 67 e
103 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987, con conseguente
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze del giudice rimettente sono di identico
contenuto; deve pertanto disporsi la riunione dei relativi giudizi
per essere decisi con un'unica pronuncia.
La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto l'art.
34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari
presso la pretura, che abbia in precedenza respinto la richiesta di
archiviazione e disposto con ordinanza la formulazione
dell'imputazione, a valutare la richiesta di emissione del decreto
penale di condanna formulata dal pubblico ministero nei confronti del
medesimo imputato.
Ad avviso del giudice rimettente, la disciplina denunciata
violerebbe gli artt. 76 e 77 della Costituzione, con riferimento alle
direttive nn. 67 e 103 dell'art. 2, comma 1, della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, in quanto in contrasto con il principio
dell'imparzialità del giudice, compromesso dalla valutazione in
ordine alla configurabilità del reato e alla sua riconducibilità
all'indagato, già espressa nel momento in cui è stata respinta la
richiesta di archiviazione, nonché con il principio della
separazione tra funzioni requirenti e giudicanti, previsto dalla
legge-delega anche per il procedimento avanti al pretore, perché il
giudizio è demandato allo stesso soggetto processuale che vi ha dato
impulso mediante l'ordinanza con cui ha disposto la formulazione
dell'imputazione a norma dell'art. 554, comma 2, cod. proc. pen.
Al riguardo, è opportuno precisare che, pur non essendo contenuti
nelle ordinanze di rimessione espliciti richiami ai parametri
costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, i
princìpi affermati in tali norme costituiscono il perno e il filo
conduttore delle argomentazioni del giudice rimettente, la cui
motivazione deve pertanto intendersi riferita ai parametri sopra
indicati.
2. - Al di là del caso prospettato dal rimettente con specifico
riferimento al giudice per le indagini preliminari presso la pretura,
la questione in realtà riguarda in via generale la funzione del
giudice, sia nel procedimento avanti al pretore, sia in quello avanti
al tribunale, investito della richiesta di emissione del decreto
penale di condanna.
La questione è fondata.
3. - Questa Corte ha già ripetutamente affermato (sentenze n. 496
del 1990, n. 401 del 1991 e n. 502 del 1991) che l'ordinanza con cui
il giudice dispone di formulare l'imputazione ha effetti
pregiudicanti nei confronti della funzione di giudizio; in
particolare, la Corte ha rilevato che, "respingendo la richiesta di
archiviazione ed ordinando, conseguentemente, di formulare
l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari compie una
valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle
indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie
per assoggettare l'imputato al giudizio di merito" (sentenza n. 496
del 1990) e che, pertanto, "non può essere lo stesso giudice che ha
già compiuto una così incisiva valutazione di merito ad adottare la
decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato"
(sentenza n. 502 del 1991).
Pacifica essendo la funzione pregiudicante del primo dei due
termini della relazione suscettibile di determinare una situazione di
incompatibilità, l'elemento di novità della questione oggetto del
presente giudizio è rappresentato dal secondo termine della
relazione di incompatibilità, nel caso di specie la pronuncia sulla
richiesta di emissione del decreto penale di condanna.
Al riguardo, la Corte ha chiarito, nella già menzionata sentenza
n. 401 del 1991, che il significato dell'espressione "giudizio"
rilevante ai fini delle situazioni di incompatibilità deve
considerarsi comprensivo di "qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni
processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una
decisione di merito". Questo orientamento ha trovato conferma in
successive pronunce (cfr., tra le altre, sentenza n. 131 del 1996),
sino alla sentenza n. 155 del 1996, nella quale la locuzione
"giudizio" è stata estesa sino a comprendere il procedimento che
sfocia nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti.
4. - Ciò premesso in via generale circa il secondo termine della
relazione di incompatibilità, non vi è dubbio che il procedimento
per decreto penale di condanna integra gli estremi di un vero e
proprio giudizio di merito, in quanto presuppone l'accertamento
giudiziale del fatto storico e della responsabilità dell'imputato.
Tali caratteri sono presenti anche nell'attività decisoria con cui
il giudice valuta la richiesta motivata di decreto penale formulata
dal pubblico ministero; valutazione che, sia in caso di accoglimento
che di rigetto della richiesta, si sostanzia in un esame di merito
sulla responsabilità penale dell'imputato. Che il controllo del
giudice attenga non solo ai presupposti del rito, ma anche al merito
della richiesta (v., in tale senso, sentenza n. 502 del 1991), si
ricava in primo luogo dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., da cui
emerge che la valutazione del giudice può sfociare nell'emissione di
una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc.
pen. Inoltre, la valutazione di merito è estesa alla congruità
della misura della pena indicata dal pubblico ministero, in quanto,
alla stregua degli artt. 459, comma 3, e 460, comma 2, cod. proc.
pen., il giudice, ove non ritenga di applicare la pena nella misura
indicata dal pubblico ministero, deve rigettare la richiesta e
restituirgli gli atti (v. sentenza n. 447 del 1990). Infine, il
giudice deve egualmente restituire gli atti ove ritenga che, per
qualsiasi altra ragione, la richiesta del pubblico ministero non
possa essere accolta, ad esempio, per erronea qualificazione
giuridica del fatto o per insufficienza degli elementi probatori.
Si deve pertanto concludere che anche la pronuncia del giudice
sulla richiesta di decreto penale di condanna integra gli estremi di
una valutazione di merito sulla sussistenza del fatto e sulla
responsabilità dell'imputato e, in quanto tale, è pregiudicata, con
violazione dei princìpi del giusto processo e dell'imparzialità del
giudice, dalla precedente ordinanza con cui il giudice ha respinto la
richiesta di archiviazione e disposto che il pubblico ministero
formuli l'imputazione.
L'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. va dunque dichiarato
illegittimo nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi
sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il
giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di
cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen.
Rimane così assorbita qualsiasi altra censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di
emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini
preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma
5, e 554, comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte