Sentenza n. 349/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/10/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dalla Corte
di cassazione sul ricorso proposto da Maurizio Fella ed altra contro
il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni dell'Emilia
Romagna ed altro, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 (pervenuta il 22 agosto
1997) nel corso di un giudizio per l'annullamento del decreto con il
quale il tribunale per i minorenni di Bologna aveva respinto la
domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia
del provvedimento, emanato in Brasile, di adozione di due fratelli
minori, perché l'età di uno dei coniugi adottanti non superava di
almeno diciotto anni quella degli adottandi, la Corte di cassazione
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30, primo e secondo comma,
e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non
consente di derogare al divario minimo di età di diciotto anni tra
adottanti e adottandi, quando, pur rimanendo la differenza di età
compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, la
deroga sia necessaria per evitare un danno grave e non altrimenti
evitabile ai minori.
La Corte di cassazione precisa, ai fini della rilevanza della
questione di legittimità costituzionale, che l'art. 6 della legge n.
184 del 1983, comprendendo tra i requisiti generali per l'adozione il
divario di età minimo e massimo che deve sussistere tra adottanti ed
adottandi, trova applicazione nella fase della dichiarazione di
efficacia del provvedimento straniero di adozione (art. 32), quando,
come nel caso in esame, la generica dichiarazione di idoneità degli
adottanti viene messa a raffronto con il minore da adottare; questa
valutazione non può essere compiuta nella fase della preliminare
dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale (art. 30),
nella quale non è stato ancora individuato il minore al quale
rapportare la differenza di età.
Nel merito, il giudice rimettente ricorda la giurisprudenza
costituzionale che ha portato al superamento dell'assoluta rigidità
delle prescrizioni normative relative alla differenza di età tra
coniugi adottanti e minore adottando. In base al criterio di
individuazione della famiglia adottiva più idonea, in concreto, a
soddisfare le particolari esigenze e gli interessi del minore
(sentenze n. 11 del 1981 e n. 197 del 1986), la giurisprudenza
costituzionale ha affermato che il divario di età legislativamente
previsto non può essere così assoluto da non consentire una
ragionevole deroga, in casi rigorosamente circoscritti ed
eccezionali, quando essa sia necessaria per affermare interessi,
particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano
radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza è rimessa
al rigoroso accertamento giudiziale (sentenza n. 148 del 1992). Nella
medesima prospettiva è stata anche dichiarata costituzionalmente
illegittima (sentenza n. 44 del 1990) la norma che non consentiva al
giudice di ridurre il divario minimo di diciotto anni tra adottante e
adottando previsto per l'adozione in casi particolari (art. 44 della
legge n. 184 del 1983), quando sussistano validi motivi per la
realizzazione dell'unità familiare, come nel caso di adozione del
figlio dell'altro coniuge.
L'assoluta rigidità del divario massimo di età, previsto
dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983 (da applicare anche
all'adozione internazionale per il richiamo che ne fa l'art. 30 della
stessa legge), è stata superata con la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di questa disposizione, nella parte in
cui non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in stato di
adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera
di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione
deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di
vita e di educazione (sentenza n. 148 del 1992). La stessa
disposizione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice possa
disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore,
quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta
anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età
compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se
dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore (sentenza n. 303 del 1996).
Ad avviso della Corte di cassazione, i medesimi principi devono
trovare applicazione non solo con riguardo al divario massimo di età
che deve sussistere tra adottanti e adottandi, ma anche a quello
minimo, giacché altrimenti verrebbero messi in pericolo, senza
alcuna giustificazione, preminenti valori costituzionali ed in
particolare il diritto (tutelato dagli artt. 2, 30, primo e secondo
comma, e 31 Cost.) del minore in situazione di abbandono di essere
inserito in una famiglia sostitutiva in concreto adeguata, purché si
rimanga nella differenza di età che può solitamente intercorrere
tra genitori e figli. In proposito la Corte di cassazione ricorda che
il legislatore ha stabilito l'età minima per il riconoscimento dei
figli naturali a sedici anni (art. 250, ultimo comma, cod. civ.), ed
ha anche previsto il caso del genitore naturale che non ha compiuto
tale età, disponendo che la procedura per dichiarare lo stato di
adottabilità del nato, non risultando genitori naturali, sia
rinviata sino al compimento, appunto, del sedicesimo anno da parte
del genitore infrasedicenne che potrà solo allora provvedere al
riconoscimento (art. 11, terzo comma, della legge n. 184 del 1983).
Il giudice rimettente ritiene, ancora quanto alla rilevanza della
questione, che la famiglia dei ricorrenti, disponibile ad accogliere
due fratelli non in tenera età, sarebbe particolarmente idonea
all'adozione e che si dovrebbe procedere all'accertamento, impedito
dalla disposizione denunciata, che quella famiglia sia la sola in
grado di soddisfare il diritto dei minori ad una famiglia
sostitutiva. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina del divario di età minimo che deve intercorrere tra
coniugi adottanti e minori da adottare. La Corte di cassazione
ritiene che l'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - stabilendo tra le
disposizioni generali che disciplinano l'adozione dei minori, da
applicare anche all'adozione di minori stranieri in forza dell'art.
30 della stessa legge, che l'età degli adottanti deve superare di
almeno diciotto anni l'età dell'adottando - sia in contrasto con gli
artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della Costituzione, nella
parte in cui non consente di derogare a tale divario minimo di età,
quando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di
solito intercorre tra genitori e figli, tale deroga sia necessaria
per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori.
2. - La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.
In rispondenza a principi che ispirano tanto la Costituzione quanto
le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti del
fanciullo (convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) o ne stabiliscono
la protezione in caso di adozione (convenzione di Strasburgo del 24
aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974,
n. 357; convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993), la legge n. 184 del
1983, nel delineare gli istituti dell'affidamento e dell'adozione,
riafferma il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della
propria famiglia naturale. Solo quando ciò non sia possibile e, a
causa della situazione di abbandono, non si possa prevedere il
reinserimento nella famiglia di origine, l'interesse del minore alla
formazione della propria personalità, nel contesto di un ambiente
familiare stabile ed armonioso e nel rispetto dei diritti
fondamentali che gli sono propri, può essere soddisfatto mediante
l'adozione da parte di una famiglia che sostituisca quella di
origine. In tal caso si viene a determinare un legame di filiazione
legale tra il minore e gli adottanti, i quali, con l'accoglienza
nella loro famiglia, assumono i doveri e le potestà proprie dei
genitori. In questa prospettiva la differenza di età tra gli
adottanti ed il minore, contenuta in limiti non dissimili da quella
che ordinariamente intercorre tra genitori e figli (v. art. 8 della
convenzione europea in materia di adozione di minori), non
costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneità ad
adottare da parte della famiglia di accoglienza, ma è piuttosto un
elemento essenziale perché si possa soddisfare l'interesse del
minore ad avere genitori adottivi che sostituiscano, con il
definitivo inserimento nel loro contesto familiare, quelli naturali.
Ciò vale per il divario massimo di età, ma anche, anzi con maggiore
evidenza, per quello minimo richiesto perché tra adottanti ed
adottato si costituisca un rapporto tra genitori e figlio, con
caratteristiche non dissimili da quelle del rapporto naturale.
Il legislatore, facendo uso della discrezionalità che gli è
propria, ha determinato tale divario di età, fissandolo nel minimo
in diciotto e nel massimo in quaranta anni. Questa regola, stabilita
in rispondenza alle finalità che caratterizzano l'adozione
legittimante, non è stata posta in discussione allorché è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'assoluta rigidità
della previsione del divario di età, che non consentiva alcuna
eccezione, anche quando l'inserimento in quella specifica famiglia
adottiva - e non soltanto il generico interesse del minore a trovare
una famiglia di accoglienza, che può essere diversamente soddisfatto
- fosse il solo che consentisse di salvaguardare interessi, sempre
attinenti al minore, i quali trovano radicamento e protezione nella
Costituzione.
In continuità con gli orientamenti già espressi per il
superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative
relative alla differenza di età tra coniugi adottanti ed adottando
(sentenze nn. 183 del 1988, 44 del 1990, 148 del 1992), la
giurisprudenza costituzionale ha affermato che va riconosciuta
l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del
minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario
di età rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella
mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per
il minore (sentenza n. 303 del 1996).
Le valutazioni già espresse dalla Corte per il divario massimo di
età, tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica
applicazione per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni
dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983. L'analoga norma, enunciata
dall'art. 44 della stessa legge con riferimento all'adozione in casi
particolari, che peraltro ha effetti in parte diversi rispetto
all'adozione legittimante, è stata dichiarata in contrasto con la
Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre
il divario di età di diciotto anni, quando sussistano validi motivi
per la realizzazione dell'unità familiare (sentenza n. 44 del 1990).
Anche per l'adozione legittimante si deve affermare che il divario
minimo di età tra adottanti e adottati, così come già quello
massimo, possa essere eccezionalmente superato, nell'esclusivo
interesse del minore, quando dalla mancata adozione gli deriverebbe
un danno grave e non altrimenti evitabile. L'accertamento, da
compiersi con il massimo rigore, di tale situazione e dell'interesse
del minore è rimesso, in concreto, al giudice, cui compete anche
ponderare il maggior rilievo che presenta il superamento del divario
di età, stabilito come regola, quando esso, riguardando quello
minimo, viene ad incidere sulla maturità richiesta per assumere le
funzioni di genitore. In questa prospettiva non mancano, del resto,
nell'ordinamento parametri di giudizio, desumibili anche dalla
disciplina comune relativa all'età necessaria per contrarre
matrimonio e per il riconoscimento dei figli naturali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il
giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente
l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti
non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur
rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito
intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un
danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte