Corte costituzionale

Ordinanza n. 349/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3,

del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 409, comma 2,

dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 5 settembre

2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 830 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Torino solleva, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione

all'art. 409, comma 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non

prevede che l'udienza camerale, a seguito di opposizione della parte

offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, si

svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa in

querela ha attribuito la commissione di reati";

che il giudice rimettente, dopo aver dato conto della vicenda

oggetto del procedimento a quo (una persona aveva proposto querela

nei confronti del medico di guardia di un ospedale per lesioni

colpose, denunciando anche la "violazione dell'art. 476 c.p.", in

quanto il personale sanitario del nosocomio avrebbe - nella

attestazione dell'intervento operato - taciuto fatti reputati

rilevanti), ha precisato che il procedimento stesso "veniva trattato

dal p.m. come contro ignoti (anche se era facilmente identificabile

il medico querelato) e dava luogo ad indagini soltanto per le lesioni

colpose " lamentate dalla parte offesa;

che, all'esito di tali indagini, il pubblico ministero

formulava richiesta di archiviazione in ordine alla quale la parte

offesa proponeva tempestiva opposizione, sicché - puntualizza il

giudice a quo - dovendo fissare udienza camerale a norma degli

artt. 410, comma 3, e 409, comma 2, cod. proc. pen. "con

provvedimento interlocutorio...restituiva il fascicolo al p.m.

perché individuasse il medico che aveva visitato" la parte offesa:

provvedimento, quest'ultimo, che veniva però - a seguito del ricorso

del pubblico ministero - annullato per abnormità dalla Corte di

cassazione, la quale affermava che il "g.i.p. non ha alternative

rispetto all'obbligo di fissare immediatamente l'udienza camerale con

la sola partecipazione di p.m. ed opponente, trattandosi di

procedimento gestito contro ignoti";

che, pertanto, alla stregua della riferita interpretazione

della Corte di cassazione, vincolante nel procedimento a quo, il

rimettente intravede un contrasto della normativa impugnata rispetto

all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto

risulterebbero in concreto vanificati il principio secondo cui il

processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, e quello

secondo cui la persona accusata deve essere informata nel più breve

tempo possibile dell'accusa elevata a suo carico.

Considerato che nella specie il giudice a quo lamenta la

circostanza che, in sede di opposizione alla richiesta di

archiviazione, non sia chiamata a partecipare alla udienza camerale

la persona cui i reati sono attribuiti dal querelante, malgrado si

tratti di persona agevolmente identificabile;

che una simile doglianza - frutto, in sé, della patologica

gestione delle indagini, il cui corretto andamento presuppone,

contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, la pronta

identificazione ed iscrizione del nominativo cui i reati sono

attribuiti nel registro di cui all'art. 335 del codice di rito, con

tutte le conseguenze che da ciò scaturiscono - è priva di qualsiasi

risalto costituzionale, giacché la udienza camerale da celebrarsi

non può che essere finalizzata proprio a permettere le ulteriori

indagini, volte a consentire l'esatta individuazione della persona

(identificabile ma non ancora identificata) cui i fatti possono

essere in via di accusa contestati;

che, pertanto, la richiesta pronuncia additiva - tesa a

consentire la partecipazione alla udienza della "persona a cui la

parte offesa in querela ha attribuito la commissione di reati" -

nulla aggiungerebbe (proprio perché si tratta di soggetto non ancora

identificato) a quanto il giudice rimettente è chiamato a compiere,

in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di

cassazione nel procedimento a quo;

che, di conseguenza, la questione di legittimità

costituzionale come sopra proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di

procedura penale, in relazione all'art. 409, comma 2, dello stesso

codice, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo

comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte