Sentenza n. 35/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 26Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 79legge 4/1961
- art. 2legge 1257/1962
- art. 3legge 1257/1962
- art. 49legge 3/1964
- art. 50legge 352/1970
- art. 119Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
usata come parametro
citata
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
- art. 3legge 3/1964
- art. 79legge 352/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 8
marzo 1951, n. 122 (Norme per la elezione dei Consigli provinciali),
modif. dalle leggi 10 settembre 1960, n. 962, e 10 agosto 1964, n.
663; dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
Deputati), anche in relazione al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, alla
legge 8 marzo 1951, n. 122, alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, ed
alla legge 23 luglio 1973, n. 9, della Regione Trentino - Alto Adige;
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali) anche in relazione all'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361; dell'art. 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per
l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta); dell'articolo
3 della legge 3 febbraio 1964, n. 3 (Norme per la elezione e la
convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia
e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del
contenzioso elettorale); della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme
per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale); dell'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo); dell'art. 79 della legge della Regione Sardegna 23 marzo
1961, n. 4 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale); dell'art.
49 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 27 marzo 1968, n.
20 (Legge elettorale regionale); della legge della Regione Trentino -
Alto Adige 23 luglio 1973, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni,
concernenti l'elezione del Consiglio regionale), promossi con
ordinanze emesse dai Pretori di Cittadella il 4 dicembre 1975, di
Bassano del Grappa il 27 settembre 1975, di San Miniato il 21 gennaio
1976, di Viareggio il 25 marzo 1976, di Genova il 17 marzo 1976, di
Castelnuovo Garfagnana il 24 marzo 1976, di Busto Arsizio il 13
dicembre 1976, di Gavirate il 25 maggio 1977, di Massa il 5 luglio
1977, di Reggio Calabria il 22 aprile 1977, dal Tribunale di Verbania
l'11 gennaio 1979 e dal Pretore di Casoria il 28 maggio 1979,
rispettivamente iscritte ai nn. 42, 228, 262, 380, 391 e 466 del
registro ordinanze 1976, ai nn. 80, 371, 456 e 583 del registro
ordinanze 1977 ed ai nn. 258 e 523 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 72, 118, 132,
164, 177 e 239 del 1976, nn. 100, 279 e 320 del 1977, n. 53 del 1978 e
nn. 154 e 251 del 1979.
Visti gli atti di costituzione della Soc. p.a. Breco's, della Soc.
p.a. O.M.S.A., di Di Ceglie Domenico e Ardone Carlo, della Soc. p.a.
Muzzi - Gessner e della Regione Friuli - Venezia Giulia;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Francesco Paolo Fornario per la Soc. p.a.
Breco's e per la Soc. p.a. Muzzi - Gessner e Luciano Ventura per Di
Ceglie Domenico e Ardone Carlo;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Dodici ordinanze di varie autorità giudiziarie considerano
lesive del principio costituzionale di eguaglianza (nonché, ma
limitatamente ad alcune fra le ordinanze stesse, dell'art. 51 Cost.)
il diverso trattamento dei componenti gli uffici elettorali, secondo
che si tratti dell'elezione della Camera dei deputati (e di altre
elezioni assimilate a questi effetti) o dell'elezione dei Consigli
comunali (e di altre elezioni che, sul punto, siano disciplinate in
base al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Da un lato, infatti, l'art. 119 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)
stabilisce che, "in occasione delle elezioni politiche", ai lavoratori
dipendenti "chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici
elettorali" spettino - a carico dei pubblici e privati datori di
lavoro - "tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle
ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali in vigore".
D'altro lato, nessuna disposizione del genere si ritrova nel testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali (d.P.R. n. 570/1960 cit.).
2. - Precisamente, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1975, il
Pretore di Cittadella impugna in tal senso - per preteso contrasto con
gli artt. 3 e 51 Cost. - l'art. 26 del d.P.R. n. 570 del 1960 (sul
trattamento dovuto ai presidenti dei relativi uffici elettorali di
sezione, nonché agli scrutatori ed ai segretari), "nella parte in cui
non dispone, diversamente dall'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361, la corresponsione di tre giorni di ferie" a favore del dipendente
interessato. Identica, invero, sarebbe la funzione spettante agli
uffici elettorali, tanto nel caso di elezioni amministrative quanto in
ordine ad elezioni politiche; ed "egualmente obbligatorio"
risulterebbe l'ufficio in questione, per le persone designate ad
adempierlo.
A sua volta, il Pretore di Castelnuovo Garfagnana - con ordinanza
emessa il 24 marzo 1976 - ha sollevato analoga questione di
legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 20 del d.P.R. n.
570 del 1960 (sulla composizione degli uffici elettorali): imputando
a questa norma, in asserita violazione dell'art. 3 Cost., il fatto di
non aver previsto "anche per le elezioni amministrative la
corresponsione di tre giorni di ferie retribuite ai componenti degli
uffici elettorali che siano dipendenti privati". Il medesimo articolo
è stato inoltre impugnato - in riferimento agli artt. 3 e 51, primo
comma, della Costituzione - mediante l'ordinanza emessa il 22 aprile
1977 dal Pretore di Reggio Calabria.
Ancora, la ricordata disparità di trattamento ha indotto il
Pretore di Gavirate a promuovere, mediante un'ordinanza emessa il 25
maggio 1977, questione di legittimità costituzionale dell'intero
d.P.R. 16 maggio 1970 (rectius: 1960), n. 570, nonché della legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni (in tema di elezione
dei Consigli provinciali), con riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione.
3. - Per converso, il Pretore di San Miniato, con ordinanza emessa
il 21 gennaio 1976, ha sostenuto che, "tanto nelle elezioni politiche
generali quanto nelle elezioni regionali, provinciali e comunali,
viene sempre in considerazione l'esercizio del diritto di voto da
parte del cittadino e l'espressione della volontà del popolo
sovrano"; ma ha, per conseguenza, impugnato lo stesso art. 119 del
d.P.R. n. 361 del 1957, ritenendolo lesivo del primo e del secondo
comma dell'art. 3 Cost., "limitatamente alla parola " politiche " o
comunque nella parte in cui non prevede la concessione di tre giorni
di ferie retribuite anche in occasione delle elezioni comunali,
provinciali e/o regionali".
Sulla base di analoghe motivazioni, la medesima norma è stata
inoltre impugnata dal Pretore di Genova, con ordinanza del 17 marzo
1976, che per altro si riferisce al solo primo comma dell'art. 3
Cost.; dal Pretore di Massa e dal Tribunale di Verbania - con
ordinanze rispettivamente emesse il 5 luglio 1977 e l'11 gennaio 1979
- che ipotizzano invece la violazione del secondo comma dell'art. 3;
ed infine dal Pretore di Casoria, che ripropone negli identici termini
- con ordinanza del 28 maggio 1979 - l'impugnativa del Pretore di San
Miniato.
4. - Più comprensivamente, il Pretore di Bassano del Grappa - con
ordinanza emessa il 27 settembre 1975 - ritiene che l'intera
legislazione elettorale sia viziata dal diverso trattamento dei
componenti i rispettivi uffici elettorali; e pertanto impugna - in
riferimento all'art. 3 Cost. - sia l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del
1957 (come pure l'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sulla
disciplina dei referendum popolari, l'art. 3 della legge 3 febbraio
1964, n. 3, sull'elezione del primo Consiglio regionale del Friuli -
Venezia Giulia, l'art. 49 della legge 27 marzo 1968, n. 20, della
Regione Friuli - Venezia Giulia, sulle successive elezioni consiliari,
l'art. 79 della legge 23 marzo 1961, n. 4, della Regione Sardegna,
sempre in tema di elezione del Consiglio regionale, nonché l'art. 2
della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sull'elezione del Consiglio
regionale della Valle d'Aosta), sia l'intero d.P.R. n. 570 del 1960,
come pure la legge 8 marzo 1951, n. 127 (rectius: n. 122), la legge
17 febbraio 1968, n. 108, sull'elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale, nonché la legge 23 luglio 1973, n. 9,
della Regione Trentino-Alto Adige, sull'elezione del relativo
Consiglio regionale: che sarebbero tutti lesivi del principio di
eguaglianza, "nel punto in cui discriminano i cittadini chiamati allo
svolgimento delle funzioni di presidente, scrutatore, segretario e
rappresentante di lista o di candidati, stabilendo o meno il diritto
al compenso di tre giornate di ferie retribuite a seconda del tipo di
elezioni".
Nel medesimo tempo, tuttavia, il Pretore di Bassano del Grappa
dubita che l'art. 119 del testo unico per l'elezione della Camera (e
le corrispondenti norme di richiamo, contenute nelle altre leggi
elettorali testé ricordate) siano in contrasto con gli artt. 3 e 53
Cost., là dove stabiliscono "a carico dei datori di lavoro pubblico o
privato, anziché della pubblica amministrazione, il compenso pari a
tre giorni di ferie retribuite a favore dei loro dipendenti chiamati a
svolgere ... funzioni pubbliche ... negli uffici elettorali"; e dubita
inoltre che le norme stesse contraddicano l'art. 51 Cost., "in quanto
prevedono il compenso suindicato a favore di persone e per l'esercizio
di funzioni pubbliche, per le quali può essere concessa solo una
indennità".
Limitatamente al primo ordine di questioni, sul medesimo piano
dell'ordinanza del Pretore di Bassano del Grappa si colloca
l'ordinanza 13 dicembre 1976 del Pretore di Busto Arsizio: nella quale
si impugnano - per pretesa violazione dell'art. 3 Cost. - sia l'art.
119 del d.P.R. n. 361 del 1957 e l'art. 50 della legge n. 352 del
1970, sia l'intero d.P.R. n. 570 del 1960, nonché le intere leggi n.
127 (rectius: n. 122) del 1951 e n. 108 del 1968.
Infine, l'ordinanza 25 marzo 1976 del Pretore di Viareggio impugna
da un lato - in riferimento al primo comma dell'art. 3 Cost. - il
d.P.R. n. 570 del 1960, la legge n. 122 del 1951, la legge n. 108 del
1968; e, d'altro lato, solleva invece questione di legittimità
costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 - in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della
Costituzione - "perché pone un onere economico relativo alla
partecipazione dei lavoratori dipendenti al munus publicum elettorale
a carico dei datori di lavoro anziché a carico dello Stato quale
espressione della collettività": ma ciò, nel solo "caso di
accoglimento della eccezione di incostituzionalità sopra sollevata".
5. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Quanto alle questioni concernenti la censurata disparità di
trattamento fra lavoratori dipendenti, rispettivamente impegnati in
elezioni amministrative (oppure regionali) e in elezioni politiche,
l'Avvocatura ne afferma l'infondatezza, notando come la
differenziazione sia giustificata dal fatto che le elezioni politiche
"coinvolgono i fini generali del paese"; tanto è vero che, in ordine
ad esse, il legislatore ha stabilito "una più severa tutela penale,
sanzionando l'obbligatorietà del voto" e "dettando particolari
disposizioni per assicurare la partecipazione ... del personale civile
e militare dello Stato".
Quanto invece alle impugnative promosse dal Pretore di Bassano del
Grappa, l'Avvocatura contesta anzitutto la rilevanza di quelle che
hanno di mira gli obblighi imposti ai datori di lavoro anziché alla
pubblica amministrazione; nel caso in esame sarebbe stato pacifico -
infatti - doversi applicare la legge n. 108 del 1968, la quale non
impone al datore di lavoro la corresponsione di alcun compenso a
favore dei dipendenti chiamati ad adempiere funzioni elettorali.
Comunque, la questione della legittimità di tale corresponsione -
quale è stata sollevata oltre che dal Pretore di Bassano del Grappa,
dal Pretore di Viareggio - dovrebbe dirsi infondata (ed anzi, sarebbe
già stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di
cassazione): poiché l'obbligo di corrispondere la retribuzione
contestata dal giudice a quo "rientra puntualmente" - si afferma
nell'atto di intervento - "nel sistema del diritto del lavoro".
D'altra parte, sarebbe quanto meno dubbio che la disciplina dettata
dall'art. 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera
dei deputati si applichi anche alle elezioni dei Consigli del Friuli
- Venezia Giulia e della Sardegna, in virtù dei generici rinvii
operati dalle rispettive leggi regionali. E si dovrebbe in ogni caso
ritenere irrilevante l'impugnativa di una legge statale non più in
vigore, come quella che ha regolato la prima elezione del Consiglio
della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Nemmeno sarebbe sostenibile - secondo l'Avvocatura dello Stato -
la violazione dell'art. 51 Cost., che garantisce a chi deve svolgere
funzioni pubbliche elettive il "diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il ... posto di lavoro
senza stabilire alcun diritto di compenso": giacché nel caso in
esame non si tratterebbe di funzioni pubbliche elettive, bensì di
"incarichi ... di funzioni elettorali", che non potrebbero
considerarsi necessariamente gratuite, in forza dell'art. 51.
6. - Si è costituita, quanto al giudizio promosso dal Pretore di
Bassano del Grappa, la Regione Friuli - Venezia Giulia, per chiedere
che questa Corte dichiari "inammissibile ed irrilevante od infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge
regionale elettorale del Friuli-Venezia Giulia, n. 20 del 27 marzo
1968": inammissibile, perché quella impugnata sarebbe "una norma di
rinvio formale" alle disposizioni che regolano l'elezione della Camera
dei deputati; irrilevante, perché nella specie la norma non potrebbe
trovare applicazione; infondata, per le stesse ragioni già svolte
dall'Avvocatura dello Stato.
Nel medesimo giudizio s'è inoltre costituita, fuori termine, la
convenuta società Breco's, che invece argomenta l'irrilevanza (e
comunque sostiene l'infondatezza) della questione di legittimità
costituzionale della legge n. 108 del 1968, nella parte concernente la
mancata previsione di tre giorni di ferie retribuite a favore dei
rappresentanti di lista: cui già spetterebbero i compensi che ciascun
partito corrisponde ai propri rappresentanti, valendosi dell'apposito
contributo disposto dalla legge n. 195 del 1974. Giustamente, per
contro, il giudice a quo avrebbe messo in dubbio la legittimità della
disciplina riguardante le elezioni politiche, là dove essa imporrebbe
oneri incostituzionali a carico dei soli datori di lavoro.
Quanto al giudizio pendente dinanzi al pretore di Genova, si sono
costituiti sia gli attori Domenico Di Ceglie e Carlo Ardone, sia la
convenuta società O.M.S.A. I primi aderiscono in toto alle
argomentazioni del giudice a quo. La seconda eccepisce, viceversa,
l'inammissibilità dell'impugnativa dell'art. 119 del d.P.R. n. 361
del 1957, posto che il giudizio a quo riguarderebbe lavoratori chiamati
a svolgere funzioni elettorali in occasione di elezioni regionali e
provinciali. Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata,
poiché il principio di eguaglianza sarebbe stato pienamente
rispettato: tutti i cittadini coinvolti nelle operazioni elettorali
politiche avrebbero infatti diritto a tre giorni di ferie retribuite;
mentre nessun cittadino godrebbe di diritti del genere, in ordine alle
elezioni amministrative e regionali.
Si è infine costituita la società Muzzi - Gessner, convenuta nel
giudizio pendente dinanzi al pretore di Busto Arsizio. Con due
consecutive memorie, tale società deduce anzitutto l'irrilevanza
delle proposte questioni, nella parte concernente i rappresentanti di
lista o di candidato, dal momento che lo stesso ricorrente nel
giudizio a quo dichiara di aver svolto funzioni di scrutatore. In ogni
caso, le questioni sarebbero infondate: sia perché norme eccezionali,
come quella dettata dall'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957, non si
presterebbero ad essere estese dalla Corte, in applicazione dell'art.
3 Cost.; sia perché l'astensione del lavoratore dal servizio, per
quanto dovuta a causa di forza maggiore, non comporterebbe - secondo i
vigenti principi generali - il diritto di percepire la retribuzione
relativa al periodo dell'astensione stessa.
7. - Già chiamate e discusse nella pubblica udienza del 19 marzo
1980, le cause sono state rinviate a nuovo ruolo - per effetto
dell'ordinanza n. 145 del 1980 - e quindi ridiscusse nella pubblica
udienza del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :
1. - I dodici giudizi possono essere congiuntamente decisi, in
quanto le ordinanze di rimessione si riferiscono tutte ad una comune
problematica, malgrado la molteplicità delle norme (o delle
discipline normative), volta per volta impugnate dai giudici a quibus.
Vero è che tutte le ordinanze sono state emesse nel corso di
procedimenti instaurati da lavoratori dipendenti che avevano svolto
funzioni presso uffici elettorali (quali presidenti di seggio,
scrutatori o rappresentanti di lista), in occasione di elezioni
comunali o provinciali o regionali; e pertanto pretendevano il
pagamento di una somma corrispondente a tre giorni di ferie da parte
dei rispettivi datori di lavoro. Espressamente od implicitamente,
secondo le diverse ipotesi, tutte le ordinanze procedono inoltre dalla
premessa interpretativa per cui la previsione di tre "giorni di ferie
retribuite" - contenuta nell'art. 119 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361), circa i lavoratori dipendenti "chiamati ad
adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali", "in occasione delle
elezioni politiche" - avrebbe natura eccezionale o quanto meno
speciale, perché derogante "al principio generale della
sinallagmaticità del contratto di lavoro" (come si rileva
nell'ordinanza 27 settembre 1975 del pretore di Bassano del Grappa); e
dunque sarebbe inapplicabile per analogia, al di fuori dei casi
specificamente riguardati dal legislatore. Per altro, tutti i giudici
a quibus ipotizzano - anche se alcune ordinanze ne traggono lo spunto
per sollevare ulteriori questioni di legittimità costituzionale,
talvolta di segno diverso ed opposto - che la conseguente disparità
di trattamento fra i componenti gli uffici elettorali contraddica
l'art. 3 della Costituzione: in quanto incompatibile sia con il
principio generale di eguaglianza, sia con l'esigenza - basata sul
secondo comma dell'articolo stesso, cui certe ordinanze fanno
esplicito richiamo - che i lavoratori impegnati nell'esercizio di
funzioni elettorali non subiscano svantaggi di ordine economico, tali
da pregiudicare la loro "effettiva partecipazione ...
all'organizzazione politica ... del Paese".
2. - Fermo rimane, però, che il complesso delle norme od anche
degli interi testi normativi, impugnati con questo fondamento dalle
varie ordinanze di rimessione, si presenta estremamente eterogeneo: da
una parte vi rientrano, infatti, l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del
1957, come pure la serie delle norme, statali o regionali, che fanno
generico rinvio alle disposizioni del testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera; dall'altra parte esso abbraccia, viceversa,
il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali (che viene talvolta impugnato integralmente,
talvolta con particolare riguardo agli artt. 20 e 26), come pure una
serie di altre leggi, statali e regionali, che per integrare le
rispettive discipline elettorali rimandano alle "norme stabilite per
le elezioni dei Consigli comunali" (secondo il disposto già dettato
dall'art. 8 cpv. della legge 8 marzo 1951, n. 122, quanto
all'elezione dei Consigli provinciali, quindi ripreso - fra l'altro -
dall'art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
quanto all'elezione dei Consigli regionali nelle Regioni a statuto
ordinario).
Ora, è manifesto che la Corte non potrebbe sindacare,
congiuntamente e contemporaneamente, la legittimità di tutto questo
insieme di normative e di norme, là dove si tratta pur sempre di
risolvere - almeno in prima linea - un solo problema di legittimità
costituzionale; vale a dire, se possa dirsi conforme all'art. 3 Cost.
il divario riscontrabile, secondo le specie di elezioni, nel
trattamento dei componenti i relativi uffici elettorali. A1
contrario, è compito della Corte definire anzitutto i termini della
questione: cioè precisare se esista e quale sia la norma fra le tante
che nella presente occasione sono state messe in gioco, che si presti
- in ipotesi - a formare l'oggetto d'una decisione di accoglimento
additivo del tipo prospettato dai giudici a quibus, per colmare la
mancata previsione d'un compenso pari a tre giorni di ferie
retribuite, relativamente alle elezioni comunali, provinciali e
regionali.
Ciò posto, tale norma va senz'altro identificata nell'art. 119
del d.P.R. n. 361 del 1957. Pur contenuto in un atto normativo
intitolato alla sola elezione della Camera dei deputati, è questo -
infatti - l'unico disposto che preveda il beneficio della
corresponsione di tre giorni di ferie retribuite, circoscrivendo la
propria disciplina in vista dei componenti gli uffici elettorali
costituiti in occasione di elezioni politiche (e, per ciò stesso,
escludendo i componenti di tutti gli uffici residui). Né si rivela
casuale, in tal senso, che a sanare la pretesa violazione del
principio di eguaglianza basti far cadere da quel testo l'aggettivo
"politiche" - secondo l'espressa richiesta delle. ordinanze emesse dai
pretori di San Miniato e di Casoria - senza nemmeno ricorrere ad un
dispositivo che integri o manipoli il testo medesimo.
Corrispondentemente, dev'essere invece dichiarata
l'inammissibilità delle impugnative concernenti il d.P.R. n. 570 del
1960, nonché le altre leggi elettorali collegate. A dimostrazione
della difficoltà di proporre in questi termini una ben definita
questione di legittimità costituzionale, sta il fatto stesso
dell'impugnazione dell'intero decreto n. 570 (o, meglio, delle
complessive disposizioni di legge che vi sono riprodotte), nonché di
altre leggi globalmente riguardate (n. 122 del 1951, in tema di
elezioni regionali nelle Regioni a statuto ordinario; n. 9 del 1973,
contenente la legge elettorale per il Consiglio del Trentino - Alto
Adige): come si verifica nei dispositivi delle ordinanze emesse dai
pretori di Bassano del Grappa, di Viareggio, di Busto Arsizio e di
Gavirate, che in sostanza imputano a tali atti normativi ciò che essi
dovevano disporre e non hanno disposto - in una parte qualsiasi dei
loro stessi testi - per conformarsi all'art. 119 del d.P.R. n. 361 del
1957. D'altro canto, le conclusioni non mutano per quelle ordinanze
che, più puntualmente, hanno impugnato l'art. 20 oppure l'art. 26 del
d.P.R. n. 570 del 1960. Limitandosi a disciplinare la composizione
degli uffici elettorali, l'art. 20 non rappresenta - con ogni evidenza
- la sedes materiae per la soluzione del problema in esame; mentre
l'impugnativa dell'art. 26 si rivela comunque inammissibile, dal
momento che questa norma è stata abrogata per effetto dell'art. 1,
ultimo comma, della legge 22 maggio 1970, n. 312 (sull'aumento degli
onorari per i componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione),
prima ancora che i giudizi a quibus fossero stati instaurati.
Occorre aggiungere che sono doppiamente inammissibili le stesse
questioni di legittimità costituzionale, concernenti le norme di
svariate leggi sulla consultazione del corpo elettorale (art. 79 della
legge n. 4/1961 della Regione Sardegna; art. 2 della legge n.
1257/1962; art. 49 della legge n. 20/1968 della Regione Friuli -
Venezia Giulia; art. 50 della legge n. 352/1970), che si richiamano al
testo unico per l'elezione della Camera dei deputati. Da un lato,
nessuna di queste norme è destinata a trovare applicazione nei
giudizi - pendenti presso i pretori di Bassano del Grappa e di Busto
Arsizio - nel corso dei quali esse sono state denunciate. D'altro
lato, si tratta di norme che non pregiudicano in nessun modo le
pretese dei componenti gli uffici elettorali costituiti in occasione
di elezioni comunali, provinciali o regionali: poiché esse non fanno
che rinviare - in quanto applicabili - alla disciplina elettorale
vigente per la Camera, quali che siano le disposizioni dettate in
proposito. A più forte ragione, del resto, altrettanto vale per
l'impugnativa dell'art. 3 della legge statale 3 febbraio 1964, n. 3,
che è stata sostituita - già in vista della seconda elezione del
Consiglio regionale - dalla predetta legge n. 20/1968 della Regione
Friuli - Venezia Giulia.
Giova infine chiarire, sin d'ora, che sono altresì inammissibili
- per difetto di rilevanza - le questioni sollevate dal Pretore di
Bassano del Grappa, in ordine all'asserito contrasto con gli artt. 3,
51 e 53 della Costituzione, che vizierebbe l'art. 119 del d.P.R. n.
361/1957 (e le corrispondenti norme di rinvio). Inutilmente il giudice
a quo argomenta che i principi costituzionali di eguaglianza e di
capacità contributiva escluderebbero che oneri inerenti all'esercizio
di funzioni elettorali possano venire legittimamente imposti ai soli
datori di lavoro, anziché alla "pubblica amministrazione"; tanto più
che lo stesso art. 51 Cost. implicherebbe soltanto "che ai componenti
degli uffici elettorali sia assicurata una giusta indennità ..., ma
non anche una paga per lavoro non prestato". Tutto ciò non toglie,
infatti, che la controversia pendente dinanzi al Pretore di Bassano
del Grappa sia stata instaurata - a quanto precisa l'ordinanza di
rimessione - da un lavoratore dipendente che aveva svolto funzioni di
rappresentante di lista in occasione delle consultazioni elettorali
del 15 giugno 1975, "per l'elezione congiunta degli organi delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali nella regione a
statuto ordinario del Veneto"; sicché nei confronti dell'attore non
vi è luogo all'immediata applicazione dell'art. 119 del d.P.R. n.
361/1957, nella parte in cui tale norma concede "tre giorni di ferie
retribuite" a carico dei datori di lavoro.
Del pari, a questa Corte è precluso il sindacato dell'analoga
questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 - in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della
Costituzione, proposta dal Pretore di Viareggio. Tale impugnativa è
stata sollevata, in vero, subordinatamente all'accoglimento della
questione concernente la legittimità costituzionale del d.P.R.
numero 570/1960, nonché delle leggi n. 122/1951 e n. 108/1968, in
riferimento all'art. 3 Cost.: questione della quale si è già
riscontrata l'inammissibilità.
3. - Circoscritta all'art. 119 del d.P.R. n. 361/1957 - nella
parte in cui tale norma violerebbe l'art. 3 Cost., escludendo dal
compenso di "tre giorni di ferie retribuite" i lavoratori dipendenti
chiamati ad adempiere funzioni elettorali, in occasione di elezioni
comunali, provinciali o regionali - la questione non è fondata.
Indiscutibilmente, le funzioni svolte dai componenti di tutti gli
uffici elettorali di sezione possono dirsi omogenee, come pure sono
identici od affini i loro doveri (a partire dall'obbligatorietà
dell'ufficio), le loro responsabilità e le relative sanzioni penali,
la loro qualità di pubblici ufficiali; ed è in coerenza con queste
premesse che identici sono gli onorari, previsti dal legislatore "per
tutte le consultazioni elettorali" (come ora dispone l'art. 1 della
legge 13 marzo 1980, n. 70). Ma da questi dati non discende che la
norma denunciata dovesse prevedere, in termini altrettanto generali,
la concessione di "tre giorni di ferie retribuite".
Anzitutto, la Costituzione non esige che i lavoratori dipendenti
siano puntualmente compensati - a carico dei rispettivi datori di
lavoro - per qualsivoglia sacrificio o svantaggio di ordine economico,
dovuto all'adempimento di pubbliche funzioni, sia pure obbligatorie
come quelle pertinenti agli uffici elettorali (fatta ovviamente
eccezione per i rappresentanti di lista). Malgrado alcune ordinanze di
rimessione lo abbiano addotto in questo senso, il terzo comma dell'art.
51 Cost. si limita a stabilire il principio della conservazione del
posto di lavoro, quanto al lavoratore "chiamato a funzioni elettive";
ma non richiede affatto, pur non escludendolo a priori, che il periodo
di assenza dal lavoro, nel corso del quale la prestazione del
lavoratore sia resa impossibile od inesigibile dall'esercizio delle
funzioni predette, venga retribuito né in tutto né in parte.
Parallelamente, anche nel secondo comma dell'art. 52 Cost. si dispone
soltanto che l'adempimento dell'obbligatorio servizio militare "non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino": dal che questa Corte
ha dedotto che il tempo trascorso per adempiere agli obblighi di leva
dev'essere computato agli effetti dell'anzianità (cfr. la sent. n. 8
del 1963), ma ferma restando la sospensione del rapporto agli effetti
retributivi.
Degli stessi criteri va fatta pertanto applicazione, circa le
funzioni elettorali cui si riferisce la norma impugnata: le quali
rientrano anch'esse fra i "doveri inderogabili di solidarietà
politica", imposti dall'art. 2 Cost., senza distinzione fra i
cittadini tenuti ad adempierle. In altre parole, per ciò che riguarda
gli uffici elettorali, due sole sono in tal senso le esigenze
costituzionalmente rilevanti: primo, che non si pregiudichi la
"posizione di lavoro", propria di chi svolga le corrispondenti
funzioni; secondo, che l'indennità prevista dalla legge sia fissata
in misura eguale per tutti, a parità di funzioni esercitate. Nessuna
esigenza ulteriore deriva, viceversa, dal capoverso dell'art. 3 Cost.,
nella parte concernente "l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica ... del Paese": al di là di
ogni altra considerazione, basti infatti notare che tale principio
non attiene al solo (e neppure al complessivo) lavoro subordinato, ma
a tutti i lavoratori materialmente impediti nell'esercizio dei loro
diritti fondamentali; e non può comunque considerarsi violato, se ai
lavoratori interessati spetti un adeguato compenso, gravante sui
pubblici poteri anziché sugli eventuali datori di lavoro.
Ma l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 non viola nemmeno, per
ciò che esso esclude, il principio generale d'eguaglianza di cui al
primo comma dell'art. 3 Cost. Quella prevista dalla norma impugnata è
una specifica misura agevolativa, discrezionalmente disposta dal
legislatore (a partire dall'art. 49 della legge 16 maggio 1956, n.
493), senza che ciò abbia comportato alcuna arbitraria
discriminazione. Sebbene le elezioni di ogni specie costituiscano
tutte esplicazione della sovranità popolare, ben diverse sono infatti
- per posizione e per funzioni - le assemblee elettive che ciascun
tipo di consultazione mira a rinnovare; ed è manifesto che le
attribuzioni delle assemblee parlamentari "sono espressione del potere
di indirizzo politico generale", svolgendosi "a livello di
sovranità", in contrapposto al "livello di autonomia" sul quale si
collocano i Consigli regionali, provinciali e comunali (come questa
Corte ha già chiarito, sia pure ad altri fini, nelle sentenze n. 66
del 1964 e n. 110 del 1970).
Un sintomo non trascurabile della particolare rilevanza che spetta
in tal senso alle elezioni politiche ed alle assemblee parlamentari è
poi offerto dall'intera legge 2 maggio 1974, n. 195 (non superata ma
solamente integrata - con riferimento ad una specifica ipotesi -
dall'art. 2 della legge 8 agosto 1980, n. 422, quanto alle "spese
derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario
svoltesi l'8 e 9 gennaio 1980"). Effettivamente, la legge n. 195
dispone, da un lato, che i partiti politici hanno diritto a contributi
finanziari gravanti sul bilancio dello Stato, "a titolo di concorso
nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere" (cfr.
l'art. 1, primo comma): e aggiunge, d'altro lato, che gli ulteriori
contributi previsti "per l'attività funzionale dei relativi partiti",
oltre che "per l'esplicazione dei propri compiti", vanno direttamente
erogati ai gruppi parlamentari (cfr. l'art. 3, primo comma). Analoghe
finalità, consistenti nel rendere più agevole e sicuro il regolare
svolgimento delle operazioni elettorali politiche, stanno anche a
fondamento della norma impugnata, che perciò non contraddice il
principio costituzionale di eguaglianza.
Del resto, che le esclusioni implicitamente statuite dall'art. 119
del d.P.R. n. 361 del 1957 non siano tali da violare l'art. 3 Cost.,
è confermato dalla circostanza - sottolineata in una buona parte
delle stesse ordinanze di rimessione - che gli oneri derivanti dalla
concessione di "tre giorni di ferie retribuite" rappresentano pur
sempre alcunché di anomalo rispetto all'ordinaria struttura del
rapporto di lavoro (malgrado i correttivi che a diversi effetti sono
stati previsti da varie disposizioni di legge); sicché non può dirsi
ingiustificato che la norma impugnata non abbia esteso la deroga al
principio di corrispettività delle prestazioni, là dove non
soccorrevano le peculiari ragioni concernenti l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - Dichiara inammissibili:
a) le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 20 e
26, nonché dell'intero d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, della legge 8
marzo 1951, n. 122, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della
legge 23 luglio 1973, n. 9, della Regione Trentino - Alto Adige,
rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. -
dai pretori di Cittadella, di Castelnuovo Garfagnana, di Reggio
Calabria, di Gavirate, di Bassano del Grappa, di Busto Arsizio, di
Viareggio, con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79 della
legge 23 marzo 1961, n. 4, della Regione Sardegna, dell'art. 2 della
legge 5 agosto 1962, n. 1257, dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1964,
n. 3, dell'art. 49 della legge 27 marzo 1968, n. 20, della Regione
Friuli - Venezia Giulia, dell'art.50 della legge 25 maggio 1970, n.
352, rispettivamente sollevate - in riferimento all'art. 3 Cost. -
dai pretori di Bassano del Grappa e di Busto Arsizio, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119 del
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'art. 79 della legge 23
marzo 1961, n. 4, della Regione Sardegna, dell'art. 2 della legge 5
agosto 1962, n. 1257, dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1964, n. 3,
dell'art. 49 della legge 27 marzo 1968, n. 20, della Regione Friuli -
Venezia Giulia, dell'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost.
- dai pretori di Bassano del Grappa e di Viareggio, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
2. - Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in
riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dai pretori di Bassano del
Grappa, di San Miniato, di Genova, di Busto Arsizio, di Massa, di
Casoria e dal Tribunale di Verbania, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE, Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte