Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e

334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45

della legge 14 aprile 1975 n. 103; degli artt. 191, primo comma, n.

2, 403, primo comma e 409, primo comma, stesso d.P.R. promossi con

ordinanze emesse il 22 settembre 1984 dal Pretore di Pergine

Valsugana, il 6 maggio 1985 dal Pretore di Pistoia, il 25 febbraio

1985 dal Tribunale di Torino, il 5 novembre 1985 dal Pretore di

Poppi, il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Carinola, il 17 aprile 1985

dal Pretore di Mistretta, il 29 settembre 1985 dal Pretore di

Regalbuto, il 22 novembre 1985 dal Pretore di Avola (n. 3 ordd.), il

21 dicembre 1985 dal Pretore di Mirabella Eclano, il 26 novembre 1985

dal Pretore di Bari e 14 marzo 1985 dal Pretore di Donnas, iscritte

ai nn. 775 e 837 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 27, 34, 47, 76,

101, 105, 106, 107, 173, 253 e 325 del registro ordinanze 1986 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 11, 22,

25, 26, 33 e 34, prima serie speciale, anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Tribunale di Torino

ed i Pretori di Carinola, Mistretta, Regalbuto, Avola, Mirabella

Eclano, Donnas, Pistoia e Bari hanno denunciato gli artt. 183 e 195

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45

della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che il Tribunale di Torino ed il Pretore di Donnas hanno esteso

l'impugnativa all'art. 1, ed i Pretori di Regalbuto, Avola, Mirabella

Eclano, Pistoia e Bari all'art. 334 del medesimo d.P.R. n. 156 del

1973;

che il Pretore di Pergine Valsugana ha impugnato gli artt. 191,

primo comma, n. 2, 403, primo comma e 409, primo comma, dello stesso

d.P.R.;

che il Pretore di Poppi ha impugnato il solo art. 195 d.P.R.

cit.;

che tutti i giudici a quibus (tranne il Pretore di Poppi) hanno

prospettato la violazione dell'art. 3 della Costituzione,

argomentando che le predette disposizioni contrastino col principio

di eguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio

senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di

debole potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di

questa Corte) nessuna pena è prevista per l'esercizio senza

concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni

radiotelevisive via etere in ambito locale: e ciò, nonostante

quest'ultima sia attività di gran lunga più rilevante, il cui

abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere ritenuto più

grave;

che il Tribunale di Torino ed il Pretore di Bari hanno

ipotizzato una parallela violazione dell'art. 27 Cost.;

che il Pretore di Avola ha ritenuto violato anche l'art. 25,

secondo comma, Cost., assumendo che, dopo la sentenza n. 202 del

1976, la disposizione penale di cui al cit. art. 195 non

consentirebbe di distinguere con sufficiente certezza le fattispecie

ad essa riconducibili da quelle non costituenti reato;

che il Pretore di Pergine Valsugana ha prospettato, altresì,

la violazione dell'art. 41 Cost., norma dalla quale sarebbe tutelato

l'uso di apparecchi radioelettrici di debole potenza quando come nel

caso di specie, siano funzionali ad un'attività lavorativa;

che il solo Pretore di Poppi ha ipotizzato la vulnerazione

dell'art. 76 Cost., assumendo che il fatto previsto dal citato art.

195 era già punito, ma con la sola ammenda, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117 e che

la disposizione legislativa in base alla quale il d.P.R. 156/1973 fu

emanato (art. 6, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775)

non autorizzava l'introduzione, nel decreto delegato, di variazioni

alle norme sanzionatorie;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, eccependo la manifesta infondatezza delle

questioni sollevate.

Considerato:

a) che le questioni proposte sono identiche od analoghe, talché

i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

b) che nelle ordinanze del Tribunale di Torino e dei Pretori di

Pistoia e Bari manca il benché minimo riferimento alla fattispecie

dedotta in giudizio, ed è omessa ogni motivazione sulla rilevanza

delle questioni sollevate;

che inoltre la prima di tali ordinanze è, in punto di non

manifesta infondatezza, motivata esclusivamente per relationem;

che conseguentemente - in conformità con la consolidata

giurisprudenza di questa Corte - le questioni sollevate con le

predette ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

c) che il riferimento, contenuto nell'ordinanza del Pretore di

Pergine Valsugana, all'art. "191, 1° comma, n. 2" del d.P.R. 156/1973

deve ritenersi frutto di mero errore materiale, atteso che detta

disposizione ha oggetto del tutto estraneo alle censure prospettate

in motivazione e che essa non contiene alcun "n. 2", a differenza del

successivo articolo 195, 1° comma, cui il giudice rimettente ha

inteso in realtà riferirsi;

che la medesima ordinanza, mentre dà ragione della lamentata

disparità di trattamento tra le ipotesi di esercizio di impianti

radiotelevisivi in ambito locale ed uso di impianti radioelettrici di

debole potenza - questo, e non altro, soggetto ad autorizzazione non

spende parola per dimostrare la rilevanza e non manifesta

infondatezza della medesima questione in quanto riferita alle

disposizioni di cui agli artt. 403, primo comma e 409, primo comma,

d.P.R. 156/1973 le quali - concernendo rispettivamente l'omessa

denuncia alle competenti autorità della detenzione di apparecchi

radiotrasmittenti e la consentita utilizzazione provvisoria di

apparecchi radioelettrici di debole potenza dietro versamento di un

canone - attengono evidentemente ad ipotesi del tutto diverse tanto

da quella che - a tenore dell'ordinanza - costituisce oggetto del

giudizio a quo ("uso di un impianto ricetrasmittente radioelettrico

di debole potenza senza le prescritte autorizzazioni") sia da quella

utilizzata come tertium comparationis;

che pertanto la questione sollevata con la predetta ordinanza,

in quanto riferita a tali disposizioni, va dichiarata manifestamente

inammissibile;

che l'ulteriore questione prospettata dal Pretore di Pergine

Valsugana in riferimento all'art. 41 Cost. è manifestamente

infondata, essendosi già ribadito, nella sentenza n. 237/84, la

liceità, ed anzi la doverosità, dell'assoggettamento ad

autorizzazione dell'esercizio di impianti di telecomunicazione (cfr.

punto 5 della relativa motivazione);

d) che la questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.

dal Pretore di Poppi muove da presupposti erronei, in quanto nel

testo unico di cui al d.P.R. 156/1973 le disposizioni di cui agli

artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117 sono riprodotte,

senza modificazioni sostanziali, negli artt. 398 e 399 del medesimo,

e non nell'art. 195, corrispondente invece all'art. 178 R.D. 27

febbraio 1936, n. 645;

che, comunque, come rilevato dall'Avvocatura dello Stato,

l'impugnato art. 195 vige non nel testo originario, ma in quello

sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, rispetto

al quale non può evidentemente porsi un problema di eccesso di

delega;

che conseguentemente la predetta questione va dichiarata

manifestamente infondata;

e) che la questione sollevata dal Pretore di Avola in

riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. è del pari

manifestamente infondata, essendo evidente che l'ambito di

applicabilità di una disposizione normativa che di per sé contenga

espressioni sufficienti ad individuare con certezza il precetto - del

che lo stesso giudice a quo non dubita in riferimento al testo

dell'impugnato art. 195 - ben può essere delimitato in forza di

altre fonti dotate della forza cogente all'uopo necessaria (quali,

nella specie, la citata sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte),

senza che perciò ne risulti violato il suddetto disposto

costituzionale;

f) che questioni sostanzialmente identiche a quelle, residue,

prospettate in riferimento all'art. 3 Cost. sono già state

dichiarate infondate con la sentenza n. 237 del 1984, in base

all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene

invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,

assumendo la situazione anomala, determinata dalla inerzia del

legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, come

metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa

denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di

telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione

governativa";

che le stesse questioni sono state poi dichiarate

manifestamente infondate, in relazione all'art. 3 Cost., con

successive ordinanze nn. 23, 77, 294/85 e 91/86;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo sostituito con l'art.

45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate dal Tribunale di

Torino e dai Pretori di Pistoia e Bari con le ordinanze indicate in

epigrafe (r.o 27/86, 837/85, 253/86);

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 403, primo comma e 409, primo

comma del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 sollevata dal Pretore di

Pergine Valsugana con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 775/85);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo come sopra sostituito -

sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 41 e 76 Cost. dai Pretori

di Pergine Valsugana, Carinola, Mistretta, Regalbuto, Avola,

Mirabella Eclano, Donnas e Poppi con le ordinanze indicate in

epigrafe (r.o. 775/85, 47, 76, 101, da 105 a 107, 173, 325 e 34 del

1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte