Corte costituzionale

Ordinanza n. 350/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) e dell'art. 21 della legge 10 maggio 1982, n. 251

(Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali), in relazione all'art. 4 della stessa

legge, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Pretore di

Chiavari, iscritta al n. 1077 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 bis

dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Alberto Canale,

coltivatore diretto, nei confronti dell'I.N.A.I.L. per ottenere il

pagamento dell'indennità temporanea assoluta relativa ad un

infortunio sul lavoro dallo stesso subito, il Pretore di Chiavari,

con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 (R.O. n. 1077/84), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 213 d.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124 e 21 della legge 10 maggio 1982 n. 251 nella parte in cui

escludono il diritto a percepire la detta indennità per i

proprietari, i mezzadri, gli affittuari e le loro mogli e i figli,

riconoscendola, invece, agli altri lavoratori agricoli;

che l'I.N.A.I.L., costituitosi nel giudizio, ha concluso per la

infondatezza della questione perché le situazioni messe a confronto

sono del tutto differenti, mentre la scelta operata successivamente

dal legislatore con la legge n. 251 del 1982 non è sindacabile

perché discrezionale e si pone come espressione della mutata

situazione economico-sociale;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 221 del 1985, ha

già ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale

della stessa norma ora censurata in riferimento agli art. 3 e 38

Cost. nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto

all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta i

lavoratori autonomi e gli assimilati rispetto ai lavoratori agricoli

dipendenti o subordinati, considerando giustificata la diversità

sussistente tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati in

quanto per questi ultimi l'infortunio incide direttamente sul

salario, costituente per loro l'unico mezzo di sostentamento è

perciò sostituito dalla indennità, mentre per gli altri

l'infortunio incide sul reddito annuale al cui conseguimento,

peraltro, concorre il nucleo familiare;

che è demandata al legislatore la scelta dei tempi e dei modi

per l'attuazione della completa parificazione delle situazioni che

fino ad un certo momento (fino, cioè, alla emanazione della legge n.

251 del 1982) potevano apparire tali da giustificare ragionevolmente

la diversità di trattamento e che tanto più è insindacabile la

scelta discrezionale del legislatore in quanto importa impegni

finanziari di bilancio;

che pertanto la questione in esame rientra nella decisione

richiamata che non si ha motivo di modificare non essendo stati

apportati in contrario nuovi validi argomenti, per cui essa appare

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 213 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e 21

della legge 21 maggio 1982 n. 251, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Chiavari con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte