Sentenza n. 350/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 17 novembre 1989 dalla Corte di Cassazione nel procedimento civile
vertente tra l'INPS e Martini Elisa, iscritta al n. 206 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Martini Elisa
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Luigi Maresca per l'INPS e l'Avvocato dello Stato
Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio sul ricorso proposto dall'INPS per
l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze che,
confermando la decisione del Pretore, lo aveva condannato a
corrispondere a Elisa Martini l'assegno ordinario di invalidità,
decorrente dal 1° febbraio 1986, con la rivalutazione monetaria
secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali, la Corte di
cassazione, con ordinanza del 17 novembre 1989, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 429 cod.proc.civ. "nella parte
in cui non consente la sua applicazione ai crediti per prestazioni
previdenziali".
Secondo il giudice remittente nell'evoluzione giurisprudenziale
successiva alla sentenza n. 162 del 1977 di questa Corte è prevalsa
l'interpretazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., come
norma la quale, al momento dell'inadempimento, trasforma il credito
retributivo da credito di valuta in credito di valore, o almeno
applica al risarcimento dei danni una "tecnica di liquidazione affine
a quella corrente per le obbligazioni di valore". Deve perciò
ritenersi superata la ricognizione della ratio dell'art. 429, terzo
comma, compiuta dalla citata sentenza n. 162: scopo della norma non
è tanto la dissuasione dei datori di lavoro da ritardi
ingiustificati nell'adempimento delle loro obbligazioni, quanto,
oggettivamente, la difesa del potere di acquisto di chi deve
utilizzare il reddito di cui è creditore per soddisfare gli ordinari
bisogni della vita. Questa ratio non è peculiare ai crediti
retributivi, ma "potenzialmente estesa anche alla situazione del
modesto creditore previdenziale"; conseguentemente la restrizione
dell'ambito applicativo dell'art. 429 ai crediti retributivi "appare
potenzialmente lesiva del principio di eguaglianza".
La violazione in atto dell'art. 3 Cost. è stata esclusa dalla
Corte costituzionale, nuovamente investita della questione, con la
sentenza n. 408 del 1988, sul riflesso che la norma generale
dell'art. 1224 cod.civ., in ordine alla quale si è pure verificata
nel contempo una incisiva evoluzione giurisprudenziale, "assicura al
modesto creditore previdenziale una tutela in parte qua assimilabile
a quella che il ius singulare dell'art. 429 cod.proc.civ. assicura al
credito di lavoro". Senonché le Sezioni unite, con la sentenza n.
5299 del 1989, respingendo l'orientamento prevalente nella
giurisprudenza della Sezione lavoro, hanno statuito che la
rivalutazione monetaria calcolata a norma dell'art. 1224, secondo
comma, in quanto rappresenta l'intero danno effettivamente patito dal
creditore, non è cumulabile con gli interessi moratori previsti dal
primo comma. Così interpretato l'art. 1224 cod.civ. attribuisce al
modesto creditore previdenziale una tutela analoga a quella dell'art.
429 cod.proc.civ. dal lato rivalutazione monetaria, ma non dal lato
interessi legali sulla somma rivalutata. Tale disparità di
trattamento rispetto ai crediti di lavoro è ritenuta contrastante
col principio di eguaglianza.
L'argomentazione così sintetizzata è integrata da ulteriori
considerazioni tendenti a far emergere anche un contrasto con gli
artt. 36 e 38 Cost., in quanto non sarebbero assicurati al creditore
della prestazione previdenziale mezzi adeguati alle esigenze di vita,
commisurati al valore delle ultime retribuzioni percepite.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia
dichiarata infondata.
In ordine alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., la difesa
dell'INPS osserva che la ratio della norma denunciata non si
esaurisce nella funzione di difesa del potere di acquisto del
creditore, ma include anche due funzioni specificamente inerenti ai
crediti retributivi, quella di scoraggiare il ritardo
dell'adempimento da parte del datore di lavoro e soprattutto quella
di ristabilire in termini reali la corrispettività delle
prestazioni, onde solo per i crediti di lavoro, derivanti da rapporti
contrattuali sinallagmatici, si può giustificare il cumulo della
rivalutazione monetaria con gli interessi corrispettivi decorrenti
dal giorno della maturazione del diritto. D'altro lato, occorre
considerare che nel campo di applicazione dell'art. 1224 cod.civ. la
non cumulabilità della rivalutazione monetaria con gli interessi
legali è compensata dalla possibilità che il "maggior danno" sia
riconosciuto in misura superiore al tasso di inflazione, per esempio
nella misura del rendimento dei titoli di Stato.
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di
discussione l'INPS ha integrato le conclusioni dedotte nell'atto di
costituzione in giudizio, chiedendo in via principale che la
questione sia dichiarata inammissibile in quanto l'art. 429, terzo
comma, cod.proc.civ. "è una norma eccezionale che non tollera, per
definizione, estensioni operate in nome dell'art. 3 Cost., così come
non ammette applicazioni analogiche".
3. - L'Avvocatura dello Stato osserva che nel caso del modesto
creditore previdenziale, che è il referente delle argomentazioni
svolte dal giudice a quo, la pretesa di cumulo della rivalutazione
monetaria con gli interessi legali è contraddittoria perché non si
può ipotizzare in pari tempo, da un lato, che il creditore avrebbe
consumato le somme dovutegli per provvedere agli ordinari bisogni
della vita, dall'altro che le avrebbe risparmiate lucrando gli
interessi.
In generale, il mantenimento dei crediti previdenziali sotto il
regime delle obbligazioni di valuta si giustifica razionalmente
considerando che la prestazione previdenziale, a differenza di quella
retributiva, non inerisce a un rapporto sinallagmatico ed è la
risultante, nella sua concreta entità, di un punto di equilibrio tra
diverse esigenze, il cui raggiungimento dipende, sulla base di
modelli econometrici, da considerazioni di struttura del sistema
assicurativo sociale e da valutazioni attinenti alle modalità di
alimentazione del bilancio dell'ente pubblico erogatore e alla
necessità di evitare scompensi finanziari nella gestione. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione mette in dubbio la legittimità
costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod.civ., in riferimento
agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, "nella parte in cui non
consente la sua applicazione ai crediti per prestazioni
previdenziali".
2. - La questione è inammissibile.
L'art. 429 è collocato nel capo I del titolo IV del libro II,
titolo interamente sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973,
n. 533. Poiché nel capo I sono disciplinate le "controversie
individuali di lavoro", mentre delle "controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatoria" si occupa il capo II, il
terzo comma dell'art. 429, nel dettare la regola della rivalutazione
automatica, non può avere riguardo che ai crediti derivanti dai
rapporti (lato sensu) di lavoro elencati nell'art. 409. Nella
disposizione impugnata l'espressione "crediti di lavoro" non può
assumere in alcun modo il valore precettivo ritenuto dal giudice a
quo, nel senso di non consentire l'applicazione della medesima regola
anche ai crediti previdenziali: essa ha soltanto una funzione
definitoria del campo di applicazione che alla norma compete in
ragione della sua ben determinata posizione sistematica.
Nei termini in cui è formulata, la questione prospetta una
sentenza additiva che determinerebbe una grave anomalia nel sistema
normativo, impostato sulla distinzione tra le due categorie di
controversie testé rammentate. Nell'ambito operativo di una norma
concernente i diritti di credito derivanti da rapporti contrattuali
con prestazioni corrispettive sarebbero inclusi i crediti derivanti
dai rapporti previdenziali, la cui struttura è radicalmente diversa
e la cui disciplina prevede condizioni differenti di esigibilità e
di liquidazione dei diritti che ne derivano.
L'inapplicabilità ai crediti previdenziali di un criterio di
rivalutazione automatica analogo a quello previsto per i crediti di
lavoro dipende da un'altra norma, collocata all'inizio del capo
secondo di questo titolo del codice di rito, cioè dall'art. 442,
considerato che la Corte di cassazione interpreta il rinvio ivi
operato alle disposizioni di cui al capo primo limitandone la portata
alle norme di natura processuale e così escludendo il terzo comma
dell'art. 429, che è norma di diritto sostanziale.
Si può rilevare, inoltre, una incoerenza tra il dispositivo
dell'ordinanza di rimessione e la motivazione. Il primo propone una
estensione indiscriminata dell'articolo più volte citato a tutti i
crediti previdenziali, mentre la complessa argomentazione svolta dal
giudice a quo, per corroborare il sospetto di illegittimità
costituzionale della mancata inclusione nella disciplina delle
controversie previdenziali di una regola analoga a quella prevista
per i crediti di lavoro, ha come termine costante di riferimento la
figura del "modesto creditore previdenziale" che destina le somme
oggetto del credito al consumo per il soddisfacimento degli ordinari
bisogni della vita, ossia la sola ipotesi in cui, secondo la sentenza
di questa Corte n. 408 del 1988, potrebbe emergere una irrazionale
disparità di trattamento ove si dimostrasse che l'applicazione della
regola generale dell'art. 1224 cod.civ. non attribuisce al creditore
una tutela assimilabile a quella dell'art. 429, terzo comma, cod.
proc. civ.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte