Corte costituzionale

Ordinanza n. 352/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 45 della

legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del codice di procedura penale),

dell'art. 248 del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 241 e seguenti delle norme transitorie dello stesso codice e

degli artt. 563, 444 e 448 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 14 dicembre 1989 dal Pretore di Nardò nel

procedimento penale a carico di Clemente Leonardo, iscritta al n. 155

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 4 dicembre 1989, il Pretore di Nardò

sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 45

(rectius: dell'art. 2, numero 45) della legge 16 febbraio 1987

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del

codice di procedura penale), 248, in relazione agli artt. 241 e

seguenti, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale 1988 (Testo approvato con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e 563, 444, 448 del codice di

procedura penale 1988, per contrasto con gli artt. 3, 101, secondo

comma, 102, primo comma, 27, secondo e terzo comma, 24, 25 e 111

della Costituzione;

che, premessa una lunghissima esposizione della storia e delle

vicende attraverso le quali si è pervenuti all'emanazione del nuovo

codice di procedura penale e delle relative disposizioni di

attuazione, di coordinamento e transitorie, osserva il Pretore che,

applicando l'istituto di cui agli artt. 444 e seguenti del nuovo

codice processuale penale anche ai procedimenti sorti sotto il codice

abrogato (ma ancora in corso e in una fase diversa da quella

istruttoria) si violerebbero gli artt. 3 e 101 della Costituzione, in

quanto si applicherebbe a situazioni differenziate la stessa

disciplina, privando così il giudice dei poteri di piena

giurisdizione che gli spettavano secondo il codice previgente;

che altrettanto dovrebbe ritenersi (ed il contrasto verrebbe

anzi ad estendersi all'art. 102, primo comma, della Costituzione) per

quanto si riferisce al potere del giudice di prosciogliere,

nonostante la richiesta di applicazione della pena, non soltanto nei

limiti di cui all'art. 152 del codice abrogato;

che peraltro - secondo l'ordinanza - la diminuzione automatica

della pena, applicabile esclusivamente in funzione della scelta del

rito, e quindi prescindendo da qualunque valutazione in ordine alla

gravità del reato e alla personalità del reo, si pone in contrasto

con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che vuole la pena

finalizzata alla rieducazione del condannato;

che tutto ciò verrebbe altresì a pregiudicare il diritto di

difesa dell'imputato (art. 24 della Costituzione), ma anche il

principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione) in

quanto, dando rilievo alla convergenza d'interessi delle parti per

una particolare definizione del giudizio, l'imputato viene distolto

dal suo giudice naturale;

che, infine, non essendovi, nella decisione ex art. 444

cod.proc.pen., una effettiva motivazione, dato che il riferimento va

ad accertamenti approssimativi più formali che sostanziali, si

determinerebbe altresì palese incompatibilità rispetto all'art. 111

della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che ormai il Pretore può - così come auspicava -

valutare la congruità della pena di cui le parti chiedono

l'applicazione, perché questa Corte, con sentenza 26 giugno 1990 n.

313 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444,

comma secondo, proprio nella parte in cui non prevede siffatto

potere, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che, per quanto si riferisce alle altre questioni concernenti il

nuovo codice e le sue norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie, questa Corte ne ha già dichiarata l'infondatezza con la

stessa citata sentenza, né l'ordinanza prospetta ragioni o profili

nuovi;

che uguale sorte va riservata alla questione relativa all'art.

2, n. 45, della legge delega, giacché tale direttiva non esclude che

il giudice debba pur sempre osservare il principio di cui all'art.

27, terzo comma, della Costituzione, sicché spettava al legislatore

ordinario dettare le opportune disposizioni a salvaguardia del

principio sovraordinato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 248, in relazione agli artt.

241 e seguenti, delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale 1988 (testo approvato con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e 563, 444, 448 del

codice di procedura penale 1988, sollevata dal Pretore di Nardò in

riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché è

già stata dichiarata, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il

giudice possa valutare la congruità della pena di cui le parti hanno

richiesto l'applicazione;

Dichiara la manifesta infondatezza di tutte le altre questioni di

legittimità costituzionale dei medesimi articoli, sollevate dalla

stessa ordinanza in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma,

102, primo comma, 27, secondo comma, 24, 25 e 111 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte