Corte costituzionale

Ordinanza n. 352/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre

1993 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Are

Maria Antonia e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 22 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Are

Maria Antonia e l'I.N.A.I.L., relativamente alla spettanza a favore

della prima della cosiddetta rendita superstiti, il Pretore di Roma,

con ordinanza emessa il 16 novembre 1993, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), nella parte in cui prevede un termine di decadenza di

novanta giorni per la proposizione della domanda di rendita in favore

dei superstiti quando la morte sopraggiunga in conseguenza

dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita per inabilità

permanente;

che a parere del giudice a quo la disposizione sarebbe in

contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per

disparità di trattamento, non supportata da alcuna ragionevole

giustificazione, rispetto alla disciplina generale contenuta

nell'art. 112, primo comma, del testo unico, ed in quanto verrebbe ad

essere sacrificato il diritto individuale di natura previdenziale a

favore dei superstiti;

che si è costituito l'I.N.A.I.L., concludendo nel senso della

manifesta infondatezza e dell'irrilevanza della questione, senza

indicare alcun motivo a sostegno di tale richiesta;

Considerato che la questione è già stata sottoposta a questa

Corte, la quale, con sentenza n. 14 del 1994, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in

cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso

dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di

proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti

dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti

dalla data dell'avvenuta comunicazione";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte